Premessa
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6084/2022, ha fornito un importante chiarimento riguardo all’applicazione dell’istituto della prescrizione nell’ambito delle violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, disciplinate dal d.lgs. 231/2007.
Il caso
Nella fattispecie, un dottore commercialista si trovava a contestare un decreto concernente sanzioni antiriciclaggio, emesso dal Ministero per presunta violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, art.58 d.lgs.231/2007.
Eccezioni avanzate
In sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio, l’interessato avanzava diverse eccezioni, tra cui:
1. La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, co. 2, d.lgs. 231/2007.
2. L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/1981.
3. L’inesistenza della violazione.
4. La contestazione di fatti precedenti all’applicabilità della normativa antiriciclaggio ai professionisti.
5. L’assenza di elementi suscettibili di configurare sospetto in ordine alle operazioni di riciclaggio.
6. Il difetto di motivazione del provvedimento.
7. L’applicazione del principio del favor rei e la violazione dell’art. 6 della Legge 689/1981.
Come si può notare, il ruolo della Legge 689/1981 è di estrema rilevanza anche in ambito della normativa antiriciclaggio; una difesa che si limitasse, anche nella stesura delle memorie difensive entro i 30 giorni dalla notifica del p.v.c., a considerare le sole previsioni del d.lgs. 231/2007, rischierebbe di non eccepire argomenti di rilevanza determinante.
La decisione
Eccezione art. 69, co. 2, d.lgs. 231/2007
Il Giudice, esaminando la questione relativa alla prescrizione, ha innanzitutto sottolineato che il termine biennale previsto dall’art. 69, co. 2, d.lgs. 231/2007 per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla data di ricezione della contestazione da parte del Ministero competente. È stato affermato che è sufficiente l’emissione, nei termini, dell’ordinanza-ingiunzione, senza necessità di una successiva notifica entro tali tempistiche; l’organo accertatore deve avvalersi della PEC per garantire la certezza della data di trasmissione.
Per quanto riguarda i termini per l’invio del processo verbale di constatazione al Ministero, la legge non fornisce indicazioni precise. Se il contravventore richiedesse formalmente di essere ascoltato, il termine verrebbe prorogato di sei mesi, anche se successivamente dovesse intervenire la rinuncia a tale richiesta.
In questo caso, il Giudice ha riconosciuto che il Ministero aveva agito nei termini stabiliti.
Eccezione art.28 della Legge 689/1981
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della Legge 689/1981, affermando con chiarezza che tale termine ha natura sostanziale, estinguendo il diritto alla riscossione in caso di decorso infruttuoso. Infatti, l’art. 28 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Rilevato che i presunti fatti erano avvenuti oltre cinque anni prima della contestazione, il Giudice ha annullato il decreto sanzionatorio. Le altre eccezioni sono così rimaste assorbite dalla questione della prescrizione, e le spese legali sono state compensate, come spesso accade in queste vertenze dove viene accolta l’eccezione di prescrizione.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Roma, pertanto, costituisce un precedente significativo nell’ambito delle sanzioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio, evidenziando l’importanza della corretta interpretazione dei termini di prescrizione per il rispetto del diritto di difesa.











