La vicenda
La vertenza in esame, che coinvolge operatori di banca e un istituto di credito sanzionati dal Ministero per l’omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, offre un interessante spunto di riflessione sul rispetto dei termini di contestazione previsti dalla normativa vigente. In particolare, ci si soffermerà sull’eccezione preliminare di tardività della notifica del verbale di contestazione (PVC), considerando le disposizioni dell’articolo 14 della Legge 689/1981.
La Normativa di Riferimento
L’articolo 14 della L. 689/1981 stabilisce che la notificazione dell’atto di contestazione di una violazione amministrativa deve avvenire entro novanta giorni dall’accertamento della stessa. Nel caso in analisi, i ricorrenti hanno contestato la tempestività della notifica del PVC, sostenendo che questi termini erano stati violati poiché la comunicazione era avvenuta oltre il limite temporale stabilito.
L’eccezione di tardività
Il Giudice, accogliendo l’eccezione di tardività, ha sottolineato che gli accertamenti ispettivi si erano conclusi con la ricezione da parte della Guardia di Finanza di tutti gli estratti conto del soggetto sotto osservazione.
È emerso che solo a distanza di oltre un anno il Pubblico Ministero aveva concesso il “nulla osta” per l’utilizzo dei dati in sede amministrativa. Tale circostanza ha determinato il superamento del termine previsto dall’articolo 14, creando un presupposto di nullità per il decreto sanzionatorio impugnato.
Il Ruolo del Nulla Osta
Il Giudice ha messo in evidenza che alla data di ricezione del nulla osta il termine per la notifica del verbale era già decorso. In tal senso, il riferimento all’art. 65, c.2, del d.lgs. 90/2017 è stato significativo, in quanto ha chiarito che, nel caso di concessione di un nulla osta, il termine di cui all’art. 14 c.3 della L. 689/1981 decorre dalla data di ricezione del medesimo.
Tuttavia, il Giudice ha sottolineato che questa disposizione non ha finalità interpretativa ma completa la regola generale stabilita dall’art. 14 stesso.
La Giurisprudenza di Riferimento
È necessario richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha fornito un’interpretazione chiara riguardo al dies a quo per la decorrenza del termine di contestazione. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cass. n. 3043/2009, non coincide con il momento della materialità del fatto, ma piuttosto con quello in cui sono stati valutati tutti i dati necessari per stabilire l’esistenza della violazione. Questo principio, se applicato al caso di specie, evidenzia che il termine di novanta giorni doveva essere calcolato tenendo conto del tempo necessario per acquisire e valutare adeguatamente le informazioni disponibili.
Le Argomentazioni del Ministero
In risposta all’eccezione di tardività, il Ministero ha sostenuto che la Guardia di Finanza doveva attendere il nulla osta per utilizzare i dati a fini amministrativi. Tuttavia, tale posizione non è stata condivisa dal Tribunale, il quale ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto, tutti gli elementi utili per la contestazione erano già stati acquisiti almeno un anno prima del rilascio del nulla osta, senza che emergessero ostacoli a una tempestiva contestazione.
Conclusioni
La sentenza 21331/2017 del Giudice di merito ha confermato la necessità di rispettare rigorosamente i termini di contestazione previsti dalla legge, tutelando così il diritto degli interessati a una difesa adeguata. La decisione di annullare il decreto sanzionatorio è emblematico di come il rispetto dei termini legali sia fondamentale per garantire la legittimità dell’azione amministrativa, a fronte di un interesse pubblico che deve sempre bilanciarsi con i diritti individuali.
Diritti fondamentali
In definitiva, il caso esaminato non solo mette in evidenza questioni di diritto amministrativo, ma sottolinea anche l’importanza di una corretta interpretazione delle norme e dell’applicazione dei principi di tutela dei diritti fondamentali, in questo caso quelli degli operatori di banca, di fronte all’attività sanzionatoria dell’amministrazione.











