Antiriciclaggio: Corte d’Appello di Roma conferma sanzione per omessa segnalazione operazioni sospette

La vicenda processuale

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa nel mese di febbraio 2025 ha affrontato una complessa questione in materia di antiriciclaggio, e precisamente di segnalazione operazioni sospette, confermando integralmente la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione contro un decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il caso riguardava la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007, con una sanzione di euro 140.000,00 irrogata in via solidale nei confronti di un istituto bancario e del direttore della filiale per l’omessa segnalazione di operazioni sospette per un importo complessivo di circa euro 2.500.000,00.

I fatti oggetto di contestazione

L’attività anomala emersa dalle indagini di polizia giudiziaria riguardava l’operatività sui conti correnti intestati al titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’occhialeria. Le irregolarità riscontrate comprendevano:

Primo rapporto bancario

  • Bonifici in accredito dalla società omissis per circa euro 1.650.000,00 nel periodo 10/2017 – 02/2019
  • Bonifici in addebito per circa euro 300.000,00 con causali generiche verso persone fisiche di presumibile etnia cinese
  • Prelevamenti in contanti per circa euro 100.000,00 nel periodo 10/2017 – 06/2019

Secondo rapporto bancario

  • Bonifici in accredito per circa euro 250.000,00 dalla medesima omissis e da altra impresa individuale
  • Bonifici in addebito per circa euro 130.000,00 con caratteristiche analoghe al primo rapporto

Le questioni processuali sollevate

Violazione del termine di decadenza

Gli appellanti avevano eccepito la violazione dell’articolo 14 della legge 689 del 1981, sostenendo che il termine decadenziale di novanta giorni dovesse decorrere dal rilascio del nulla osta della Procura di omissis avvenuto nel mese di giugno 2020, rendendo tardiva la contestazione notificata nei primi giorni di ottobre 2020.

La Corte ha respinto tale eccezione, chiarendo che l’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 non innova i principi generali ma stabilisce semplicemente che il termine non può iniziare a decorrere prima del nulla osta, senza comportare che decorra necessariamente dal suo rilascio.

Completamento dell’attività di verifica

Il principio consolidato prevede che il termine decorra dal completamento dell’attività amministrativa di verifica. Nel caso specifico, tale completamento è avvenuto solo dopo:

  • L’audizione del direttore della filiale
  • L’acquisizione della documentazione richiesta
  • La trasmissione dell’elenco dei responsabili per le segnalazioni

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I principi giurisprudenziali consolidati

La Corte ha ribadito i principi consolidati in materia di segnalazione di operazioni sospette, già affermati dalla giurisprudenza di legittimità:

Natura del sospetto richiesto: L’obbligo di segnalazione postula il mero sospetto e non la certezza dell’anomalia delle operazioni. Non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa.

Giudizio obiettivo: È richiesto un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio, come confermato dalla giurisprudenza di merito.

Gli elementi di anomalia riscontrati

La Corte ha individuato specifici elementi di anomalia che giustificavano l’obbligo di segnalazione:

Concentrazione degli accrediti: La sostanziale riconducibilità ad un unico soggetto dei consistenti accrediti che costituivano la quasi totalità delle entrate, in conformità agli indici di anomalia della comunicazione UIF del 23 aprile 2012.

Pagamenti con causali indeterminate: Reiterati versamenti per importi complessivi rilevanti con causali non determinate verso soggetti apparentemente privi di relazione con i titolari del rapporto, secondo l’indice del punto 7.4 del provvedimento Banca d’Italia n. 616 del 24 agosto 2010.

Prelievi in contanti: Prelievi per denaro contante di importo complessivamente significativo nel periodo considerato.

Pagamenti a cifra tonda: Ricorrenza di pagamenti a cifra tonda nelle movimentazioni bancarie, sia in entrata che in uscita.

La determinazione della sanzione

Fattispecie qualificata

La Corte ha confermato l’applicazione della fattispecie qualificata prevista dall’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 231 del 2007, ritenendo sussistenti:

  • Il carattere plurimo e grave della fattispecie
  • L’intensità e il grado dell’elemento soggettivo
  • La rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto
  • Il valore dell’operazione e il grado di incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente
  • L’assenza di elementi di riscontro sulla coerenza delle somme movimentate
  • Il carattere reiterato delle violazioni

Parametri di quantificazione

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, la quantificazione della sanzione ha considerato:

  • La sistematicità e gravità delle omissioni
  • L’elevato grado di sussumibilità negli indici di anomalia
  • La sottostimazione della peculiarità dell’operatività del cliente
  • L’assenza di ragioni adeguate che avessero potuto condizionare la valutazione

I principi di diritto consolidati

Decorrenza del termine di decadenza

Principio: Il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative in materia antiriciclaggio non decorre automaticamente dal rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria, ma dal completamento dell’attività amministrativa di verifica.

Ratio: L’articolo 65 del decreto legislativo 231 del 2007 implementa il termine generale senza innovare i principi, garantendo che l’amministrazione possa acquisire tutti gli elementi necessari per l’adeguata valutazione.

Obbligo di segnalazione

Standard richiesto: L’obbligo sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto, non essendo necessaria la certezza ma risultando sufficiente un “sospetto semplice” basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi.

Valutazione complessiva: Come chiarito dalla giurisprudenza più recente, è richiesta un’ampia e meticolosa valutazione che si estenda alla provenienza del denaro e all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Indici di anomalia

Valore probatorio: Gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia costituiscono parametri rilevanti ma non automatici, dovendo essere valutati nel contesto complessivo dell’operatività del cliente.

Pluralità di indici: La presenza di più elementi sintomatici di anomalia sorregge il giudizio sulla ricorrenza del ragionevole sospetto, particolarmente in presenza di inadeguate giustificazioni.

Massima della sentenza

In materia di sanzioni antiriciclaggio di carattere amministrativo per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, il termine decadenziale non decorre automaticamente dal nulla osta dell’autorità giudiziaria ma dal completamento dell’attività di verifica. L’obbligo di segnalazione postula il mero sospetto basato su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio. La pluralità degli indici sintomatici di anomalia giustifica l’applicazione della fattispecie qualificata quando ricorrano elementi di particolare gravità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

Soccombenza e spese processuali

La sentenza ha visto la soccombenza degli appellanti (istituto bancario e direttore di filiale), che sono stati condannati in solido alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in circa euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

Considerazioni conclusive

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta rigorosamente gli obblighi antiriciclaggio, confermando l’importanza della funzione preventiva della normativa. La sentenza evidenzia come la conoscenza personale del cliente non possa giustificare l’omessa segnalazione quando sussistano oggettivi elementi di anomalia, ribadendo la necessità di un approccio professionale e sistematico nella valutazione delle operazioni sospette.

L’orientamento della Corte d’Appello di Roma si allinea con la più recente giurisprudenza che valorizza la finalità preventiva della normativa antiriciclaggio, richiedendo agli intermediari finanziari un elevato standard di diligenza professionale nella valutazione dell’operatività della clientela.