Mobbing sul Lavoro: quando è riconosciuto il risarcimento Inail?

Mobbing

Una Sentenza rivoluzionaria per i lavoratori

Il panorama della tutela dei lavoratori vittime di mobbing ha registrato una svolta significativa con la sentenza n. 337 del 2025 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha stabilito un precedente importante per il riconoscimento delle patologie professionali derivanti da clima lavorativo tossico.

La decisione rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza del lavoro, poiché per la prima volta viene riconosciuto il diritto all’indennizzo INAIL per mobbing anche in assenza di una prova esplicita dell’intento persecutorio da parte del datore di lavoro o dei colleghi.

I fatti del caso: quando l’ambiente di lavoro diventa nocivo

La vicenda ha coinvolto una lavoratrice dipendente di un grande negozio, vittima di sistematiche discriminazioni e vessazioni da parte di due responsabili che attuavano evidenti favoritismi tra le addette alle vendite. La situazione di particolare vulnerabilità della dipendente, già provata da un vissuto difficile e dall’impegno nell’assistenza a un genitore disabile, ha reso ancora più gravi le conseguenze delle condotte subite.

Le vessazioni documentate nel caso comprendevano l’esclusione dai turni più agevoli concessi alle colleghe, la negazione delle pause obbligatorie previste dalla legge, il rifiuto dei giorni di riposo e persino dei permessi della legge 104/1992 per l’assistenza alla madre. Durante l’emergenza Covid, la dipendente è stata costretta a turni consecutivi di otto ore sia il sabato che la domenica, subendo inoltre rimproveri pubblici che l’hanno isolata dai colleghi.

La decisione del Tribunale: principi innovativi

Il nesso causale come elemento centrale

Il Tribunale di Reggio Emilia ha posto l’accento sul nesso di causalità tra l’ambiente lavorativo nocivo e il danno alla salute del dipendente, stabilendo che “ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali, è sufficiente che la consulenza tecnica d’ufficio certifichi il danno biologico reattivo, come ansia e depressione, riportato dal lavoratore a causa del clima avvelenato in cui è stato costretto a operare”.

Questa impostazione rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla giurisprudenza consolidata che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3982 del 2024, richiede tradizionalmente la dimostrazione rigorosa dell’intento persecutorio: “il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio”.

L’ambiente di lavoro come fattore di rischio

La sentenza ha qualificato le condotte vessatorie subite dalla lavoratrice come “fattori di rischio lesivi rilevanti ai fini indennitari”, configurando un vero e proprio rischio ambientale. Questo approccio si allinea con il principio costituzionale stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88, che ha esteso la tutela sociale dell’INAIL a tutte le malattie di comprovata origine lavorativa, anche se non incluse nelle tabelle ufficiali.

Il riconoscimento del danno biologico

Nel caso specifico, alla lavoratrice è stata riconosciuta un’invalidità complessiva del 18%, di cui il 10% specificamente attribuito alla patologia psichica di chiara natura reattiva agli eventi stressanti legati al lavoro. La consulenza medico-legale ha certificato il nesso causale tra le condotte subite e la patologia riportata, confermando che il danno alla salute è una conseguenza diretta delle condizioni di lavoro.

Confronto con la giurisprudenza consolidata

Gli elementi tradizionali del Mobbing

La giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesto la presenza di elementi specifici per la configurabilità del mobbing. Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10161 del 2022, la configurabilità del mobbing lavorativo richiede la sussistenza di due elementi indefettibili: quello oggettivo, costituito da una pluralità di comportamenti vessatori, e quello soggettivo, consistente nell’intento persecutorio del datore di lavoro o dei suoi preposti, che deve caratterizzarsi per dolo e non per mera colpa.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 862 del 2021 ha ulteriormente precisato che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere cumulativamente quattro elementi: una pluralità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito; l’elemento soggettivo costituito dall’intento persecutorio unificante”.

L’Onere della prova

Tradizionalmente, come stabilito dal TAR Calabria nella sentenza n. 638 del 2025, il mobbing nel rapporto di pubblico impiego richiede la prova di una pluralità di elementi costitutivi, con l’onere probatorio che grava interamente sul lavoratore secondo il principio dell’art. 2697 del codice civile.

L’innovazione della Sentenza di Reggio Emilia

Il superamento dell’intento persecutorio

La vera innovazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia risiede nel superamento della necessità di provare l’intento persecutorio per il riconoscimento dell’indennizzo INAIL. Il giudice ha stabilito che “l’assenza di un intento doloso non pregiudica il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale”, purché sia dimostrato il nesso causale tra l’ambiente lavorativo nocivo e il danno alla salute.

Le costrittività organizzative

La sentenza introduce il concetto di “costrittività organizzative” come fattori di rischio ambientale che possono causare un danno biologico risarcibile. Questo approccio amplia significativamente la tutela dei lavoratori, riconoscendo che anche condotte non necessariamente animate da intento persecutorio possono generare un ambiente di lavoro patogeno.

Implicazioni pratiche per i lavoratori

Semplificazione dell’accesso alle prestazioni

La decisione del Tribunale di Reggio Emilia semplifica notevolmente l’accesso alle prestazioni INAIL per i lavoratori vittime di mobbing. Non sarà più necessario dimostrare l’intento persecutorio dei colleghi o del datore di lavoro, ma sarà sufficiente certificare il danno biologico reattivo attraverso consulenza tecnica d’ufficio.

Ampliamento della tutela previdenziale

L’estensione della tutela INAIL alle patologie derivanti da “clima avvelenato” sul posto di lavoro rappresenta un significativo ampliamento delle garanzie previdenziali. Anche situazioni di stress lavorativo non riconducibili a un disegno persecutorio unitario potranno ora essere oggetto di indennizzo.

Prospettive future

Verso una nuova concezione del Mobbing

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella tutela dei lavoratori, orientata verso una concezione più ampia del mobbing che privilegi la tutela della salute psicofisica rispetto alla dimostrazione dell’elemento soggettivo persecutorio.

L’evoluzione della giurisprudenza

Resta da vedere se questa impostazione innovativa sarà confermata dai gradi superiori di giudizio e se influenzerà l’orientamento della giurisprudenza di legittimità. La decisione potrebbe rappresentare il primo passo verso un ripensamento complessivo della tutela contro il mobbing lavorativo.

Massima giurisprudenziale

In tema di malattie professionali, il mobbing, pur non essendo malattia tabellata, è indennizzabile dall’INAIL quando il lavoratore dimostri il nesso eziologico tra la patologia psichica reattiva contratta e le condotte vessatorie sistematiche subite nell’ambiente di lavoro, configurandosi queste ultime come fattori di rischio lesivi rilevanti ai fini indennitari, senza che sia necessaria la prova dell’intento persecutorio del datore di lavoro o dei superiori gerarchici.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia rappresenta una svolta epocale nella tutela dei lavoratori vittime di mobbing, introducendo un approccio più pragmatico e orientato alla protezione della salute psicofisica. L’eliminazione dell’onere di provare l’intento persecutorio per l’accesso alle prestazioni INAIL costituisce un significativo passo avanti nella tutela sociale dei lavoratori, aprendo nuove prospettive per il riconoscimento delle patologie professionali derivanti da ambienti di lavoro tossici.

Questa evoluzione giurisprudenziale potrebbe influenzare profondamente il futuro della tutela contro il mobbing lavorativo, spostando l’attenzione dalla dimostrazione dell’elemento soggettivo alla certificazione del danno biologico e del nesso causale con le condizioni di lavoro. Un cambiamento che, se confermato dai gradi superiori di giudizio, potrebbe rivoluzionare l’approccio alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.