Reati diversi dal riciclaggio: sussiste obbligo di segnalazione?

Riciclaggio e segnalazione operazione sospetta SOS

In tema di obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legislativo 90 del 2017, richiede che il soggetto obbligato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare specificamente che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non è sufficiente il sospetto del compimento di una qualsiasi attività illecita. Non sussiste l’obbligo di segnalazione quando le operazioni, pur presentando profili di anomalia, riguardino fondi di provenienza lecita e costituiscano esse stesse l’elemento materiale del reato presupposto del riciclaggio, senza che emergano elementi idonei a far sorgere il sospetto di successive operazioni di occultamento o dissimulazione della provenienza illecita dei beni. La mera ricorrenza degli indici di anomalia previsti dal decalogo della Banca d’Italia non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione, dovendo comunque sussistere il collegamento con il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo richiesto dalla norma primaria, la quale, avendo natura sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem.