Reati diversi dal riciclaggio: sussiste obbligo di segnalazione?

Riciclaggio e segnalazione operazione sospetta SOS

Obbligo di segnalazione antiriciclaggio e circonvenzione di incapace: quando l’omessa segnalazione non è (era) punibile.

Commento alla Sentenza della Corte d’Appello di Roma – dell’aprile 2025

Introduzione: la questione centrale

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 04/2025 (aprile 2025) affronta un tema cruciale. Riguarda i confini dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio. Il caso nasce da un’opposizione a decreto sanzionatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sanzione contestata era stata irrogata per omessa segnalazione ex art. 41 del D.Lgs. 231/2007.

Operazioni contestate

Le operazioni oggetto della contestazione riguardavano movimentazioni bancarie tra il 2013 e il 2015. Una cliente anziana aveva effettuato numerose operazioni in favore di soggetti terzi. Si trattava di polizze assicurative, prelievi e vaglia circolari di rilevante importo. Il procedimento penale per circonvenzione di incapace era stato avviato nei confronti della beneficiaria.

La questione giuridica centrale è la seguente: l’obbligo di segnalazione sussiste anche quando le operazioni sospette non riguardano il riciclaggio?

La risposta della Corte è netta e inequivocabile: no, almeno nella versione normativa vigente prima del D.Lgs. 90/2017.

I fatti della vicenda

Le operazioni finanziarie contestate

La protagonista è una cliente di età prossima ai cento anni. Viveva in una casa di cura. Non aveva parenti prossimi. Dipendeva per ogni necessità dal personale della struttura. Era titolare di un conto corrente postale con una disponibilità considerevole. Nel febbraio 2013 e nel maggio 2013 sottoscrisse due polizze assicurative. Le beneficiarie erano soggetti terzi. Le polizze furono riscattate rispettivamente nell’aprile 2014 e nel maggio 2015. Il denaro tornò sul conto postale.

I prelievi multipli e i vaglia circolari

Nell’aprile 2014 furono effettuati nove prelievi consecutivi dal conto corrente. L’importo complessivo ammontava a circa 250.000 euro. Con tale somma fu emesso un vaglia circolare. Il vaglia fu rimborsato sul conto. Contestualmente fu sottoscritta un’altra polizza per circa 190.000 euro. Nel maggio 2014 fu emesso un vaglia circolare di circa 25.000 euro. Nel giugno 2015 un altro di circa 190.000 euro. I vaglia furono tratti sul conto della disponente in favore di un soggetto beneficiario.

Il contesto sospetto: circonvenzione di incapace

Le operazioni si inserivano in un contesto di presunta circonvenzione di persona incapace. La beneficiaria dei vaglia fu poi indagata per tale reato. Il procedimento penale fu avviato.

La direttrice dell’ufficio postale, tuttavia, aveva ritenuto le operazioni frutto di liberalità.

Conosceva personalmente la cliente. La riteneva lucida e capace di intendere e volere. Certificati medici prodotti in giudizio attestavano la lucidità mentale della disponente.

La contestazione amministrativa e il decreto sanzionatorio

Il verbale della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza redasse un processo verbale di contestazione nel giugno 2017. La contestazione riguardava la violazione dell’art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Si trattava di omessa segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Il decreto sanzionatorio del Ministero

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emise il decreto sanzionatorio nel maggio 2019. L’importo della sanzione amministrativa era pari a circa 300.000 euro oltre alle spese. La sanzione fu irrogata per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. L’art. 41 D.Lgs. 231/2007 prevede tale obbligo per i soggetti di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 nella versione previgente

L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 (nella versione antecedente al D.Lgs. 90/2017) disponeva:

“I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Il campo di applicazione era circoscritto. Riguardava esclusivamente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. 90/2017 ha modificato la disciplina. Ha esteso l’obbligo a qualsiasi attività criminosa.

La definizione di riciclaggio nell’art. 2 comma 4 del D.Lgs. 231/2007

L’art. 2 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 fornisce una definizione specifica di riciclaggio. Le azioni di riciclaggio sono le seguenti, se commesse intenzionalmente:

a) La conversione o il trasferimento di beni provenienti da attività criminosa. Allo scopo di occultarne l’origine illecita.

b) L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza o ubicazione dei beni. Effettuati conoscendone la provenienza criminosa.

c) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni. Conoscendo al momento della ricezione che provengono da attività criminosa.

d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti. Compreso il tentativo e l’agevolazione.

Il D.Lgs. 90/2017 e la modifica dell’obbligo di segnalazione

Il D.Lgs. 90/2017 ha recepito la IV Direttiva antiriciclaggio (2015/849/UE). Ha ampliato il perimetro dell’obbligo di segnalazione. L’art. 35 del nuovo testo include qualsiasi reato. La modifica è di fondamentale importanza pratica. Prima del 2017, i soggetti obbligati potevano non segnalare altri reati. L’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 disciplina le sanzioni per la violazione dell’obbligo di segnalazione.

La legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative

L’art. 14 della legge 689/1981 disciplina la contestazione delle violazioni amministrative. Prevede un termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione. Tale norma è richiamata nella disciplina antiriciclaggio per la decadenza del potere sanzionatorio. L’art. 11 della legge 689/1981 stabilisce i criteri per la determinazione della sanzione. Tra questi la personalità del trasgressore. L’art. 8 della legge 689/1981 disciplina il concorso di violazioni e la continuazione amministrativa.

Il decalogo della Banca d’Italia del 24 agosto 2010

La Banca d’Italia ha emanato indicatori di anomalia con provvedimento del 24 agosto 2010. Gli indicatori costituiscono il cosiddetto ‘decalogo’ per la valutazione delle operazioni sospette. Il loro scopo è ausiliare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni da segnalare. La Corte d’Appello ha però chiarito che la loro ricorrenza non è condizione sufficiente. Non basta la presenza degli indici per fare sorgere automaticamente l’obbligo di segnalazione.

Le eccezioni sollevate dalle parti e il contraddittorio

L’eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1981

Le parti appellate sollevarono in primo grado l’eccezione di decadenza. Sostennero che erano decorsi più di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione. Il termine decorreva dall’acquisizione della documentazione da parte della Guardia di Finanza. Il Tribunale di Roma respinse l’eccezione. La ritenne infondata nel merito. In appello fu proposto appello incidentale condizionato su tale punto. Era subordinato all’accoglimento dell’appello principale.

La carenza di legittimazione passiva

Fu eccepita la carenza di legittimazione passiva della direttrice dell’ufficio postale. La difesa sostenne che la responsabilità non poteva ricadere sul singolo funzionario. Il Giudice di primo grado respinse anche tale eccezione.

L’inesistenza della violazione e la buona fede

Le opponenti contestarono l’esistenza stessa della violazione dell’obbligo di segnalazione. Evidenziarono la lucidità mentale della cliente, attestata da certificati medici. La direttrice dell’ufficio postale conosceva personalmente la disponente. Aveva ritenuto le operazioni frutto di liberalità. Agì pertanto in buona fede. Tali circostanze escludevano il sospetto di operazioni illecite.

La richiesta di applicazione della normativa più favorevole

Le opponenti invocarono l’applicazione del principio del favor rei. Sostennero che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. 90/2017) era più favorevole. In realtà il D.Lgs. 90/2017 ha ampliato l’obbligo di segnalazione. Sarebbe quindi meno favorevole. L’argomento fu comunque assorbito dalla decisione sul merito.

La tesi dell’appellante Ministero

Il Ministero propose appello con un unico motivo. Riguardava l’interpretazione dell’art. 41 D.Lgs. 231/2007. Sostenne che l’obbligo sorge quando le operazioni presentano indici di anomalia. Sarebbe sufficiente il sospetto di ‘impiego illecito del denaro’. Non occorrerebbe il sospetto specifico di riciclaggio. Evidenziò la complessità e la scarsa trasparenza delle operazioni. Indicate come realizzate da persona anziana quasi centenaria. Sostenne che raggiri, truffe e circonvenzioni erano ‘certamente ipotizzabili’. Le operazioni sarebbero idonee a realizzare un’attività illecita. Avrebbero potuto confondere le tracce dell’attività stessa.

Le controdeduzioni delle parti appellate

Le parti appellate resistettero all’appello. Lo dichiararono inammissibile e infondato. Ribadirono che la norma richiedeva specificamente il sospetto di riciclaggio. Sottolinearono che i fondi avevano provenienza pacificamente lecita. Le operazioni erano tracciabili. Non vi erano elementi idonei a configurare il sospetto di riciclaggio. La decisione della Corte d’Appello di Roma 04/2025

Il rigetto dell’appello principale

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello del Ministero. Ha confermato l’annullamento del decreto sanzionatorio. La pronuncia si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 41 D.Lgs. 231/2007. Il Giudice di appello ha seguito l’impostazione del Giudice di primo grado. Ha però arricchito la motivazione con ulteriori argomenti. Ha preso in esame l’orientamento di legittimità richiamato dal Ministero.

L’interpretazione dell’art. 41 nella versione previgente

La Corte ha ribadito il testo normativo vigente all’epoca dei fatti. L’obbligo di segnalazione sussisteva ‘quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare’. Il sospetto doveva riguardare ‘operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo’. Non era sufficiente il sospetto di qualsiasi attività illecita. La norma era chiara.

I fondi leciti come elemento dirimente

La Corte ha evidenziato un dato incontroverso. Le operazioni avevano per oggetto fondi pacificamente leciti. Si trattava della provvista sul conto corrente della disponente. Provenienza assolutamente legittima. I fondi apparivano tali anche al momento delle operazioni. Nessun elemento ne suggeriva l’origine criminosa. Il riciclaggio presuppone invece beni provenienti da attività criminosa. Questo elemento era assente.

Le operazioni come elemento materiale del reato presupposto

La Corte ha sottolineato un aspetto cruciale della vicenda. Le operazioni contestate costituivano esse stesse l’elemento materiale del reato. Il reato era la circonvenzione di incapace perpetrata in danno della disponente. Non si trattava di operazioni successive al compimento di un reato. Non vi era denaro da ‘riciclare’. Le movimentazioni non servivano a occultare proventi illeciti. Erano esse stesse l’atto illecito.

La distinzione tra riciclaggio e reato presupposto

La Corte ha chiarito la distinzione concettuale fondamentale. Il riciclaggio presuppone l’esistenza di un reato ‘a monte’. Il denaro proviene da tale reato. L’operazione di riciclaggio serve a occultare tale provenienza illecita. È un reato ‘a valle’. Nella fattispecie in esame il meccanismo era inverso. Le operazioni erano il reato stesso. La circonvenzione di incapace è il cosiddetto ‘reato presupposto’ del riciclaggio. Non il riciclaggio in sé.

L’irrilevanza del sospetto di altri reati

La Corte ha affermato un principio di grande chiarezza. Pacificamente escluso il sospetto di riciclaggio, non è rilevante altro. Non importa che le operazioni potessero indurre il sospetto di truffa o circonvenzione di incapace. Tali reati non sono quelli indicati dall’art. 41 D.Lgs. 231/2007 come presupposto dell’obbligo. L’interpretazione diversa comporterebbe un’applicazione analogica della norma. Inammissibile in materia sanzionatoria.

Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità

La Corte ha esaminato il consolidato orientamento richiamato dall’appellante. La Cassazione (sentenza n. 8699/2007) aveva stabilito un principio importante. Sono rilevanti le operazioni idonee ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. Questo vale anche a prescindere dal personale convincimento dell’operatore sull’esistenza del riciclaggio. La Corte ha tuttavia precisato i limiti di tale orientamento. Non può operare in via automatica.

I limiti del decalogo della Banca d’Italia

La Corte ha chiarito la funzione degli indicatori di anomalia del decalogo BDI del 2010. La loro ricorrenza non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione. Tale interpretazione sarebbe ‘disancorata dall’ambito delineato dalla norma primaria’. Opererebbe in modo ‘oggettivo e automatico’. Questo non è conforme al testo normativo. Gli indici devono essere comunque collegati al sospetto di riciclaggio. Solo allora scatta l’obbligo.

L’assenza di idoneità a confondere le tracce

La Corte ha rilevato un ulteriore elemento decisivo. Le operazioni erano obiettivamente tracciabili. Non servivano a ‘confondere le tracce’. Le disposizioni erano in favore di soggetto non terzo rispetto al reato presupposto. Anche il prelievo in contanti era contestuale all’emissione del vaglia circolare. Era tracciabile. L’appellante non aveva chiarito in quale modo le operazioni potessero occultare l’attività illecita.

I principi di diritto affermati dalla Sentenza

Primo principio: la specificità del sospetto di riciclaggio

L’obbligo di segnalazione ex art. 41 D.Lgs. 231/2007 (testo previgente) richiede un presupposto specifico. Il soggetto obbligato deve sapere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare. Il sospetto deve riguardare specificamente operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non è sufficiente il sospetto del compimento di una qualsiasi attività illecita.

Secondo principio: la provenienza dei fondi come elemento essenziale

Il riciclaggio presuppone fondi provenienti da attività criminosa. È un elemento essenziale. Quando i fondi hanno origine lecita, non può configurarsi il sospetto di riciclaggio. Le operazioni che coinvolgono denaro lecito non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 41.

Terzo principio: distinzione tra reato presupposto e riciclaggio

Le operazioni che costituiscono l’elemento materiale del reato presupposto del riciclaggio non sono segnalabili. Non sussiste obbligo quando manca il sospetto di successive operazioni di occultamento. La circonvenzione di incapace è reato presupposto del riciclaggio, non riciclaggio in sé. Quarto principio: gli indici di anomalia non operano automaticamente

La mera ricorrenza degli indici di anomalia del decalogo BDI non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione. Devono comunque sussistere elementi idonei a far sorgere il sospetto di riciclaggio. La valutazione deve rispettare i confini delineati dalla norma primaria.

Quinto principio: il divieto di analogia in malam partem

Le norme sanzionatorie non sono suscettibili di interpretazione analogica in malam partem. L’obbligo di segnalazione non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla norma. Il principio di legalità in materia sanzionatoria esige interpretazione rigorosa.

La giurisprudenza correlata e il contesto interpretativo

Cassazione civile, n. 8699/2007

La Cassazione ha stabilito che sono rilevanti le operazioni con anomalie idonee a eludere le disposizioni antiriciclaggio. Questo vale a prescindere dal personale convincimento del soggetto obbligato. Il principio è stato richiamato dal Ministero a sostegno della tesi espansiva. La Corte d’Appello ne ha però chiarito i limiti.

Il ruolo della giurisprudenza sul D.Lgs. 231/2007 post-riforma

Dopo il D.Lgs. 90/2017, l’obbligo di segnalazione è stato esteso a qualsiasi attività criminosa.

La giurisprudenza si è dovuta adeguare al nuovo testo normativo. La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 04/2025 riguarda però il testo previgente. Ha quindi rilevanza specifica per le contestazioni riferite al periodo antecedente alla riforma del 2017.

Il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative

L’art. 1 comma 2 della legge 689/1981 prevede che le norme sanzionatorie si applichino retroattivamente se più favorevoli. La questione era rilevante nel presente giudizio. Il D.Lgs. 90/2017 aveva modificato la disciplina. La Corte ha risolto il caso in via preliminare. Ha escluso la violazione per carenza del presupposto.

La UIF e gli obblighi di segnalazione

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riceve le segnalazioni di operazioni sospette. È istituita presso la Banca d’Italia. Analizza le segnalazioni e le trasmette agli organi investigativi. L’obbligo di segnalazione è uno degli strumenti principali del sistema antiriciclaggio. Il suo corretto perimetro applicativo è fondamentale per l’efficacia del sistema.

La soccombenza e le spese di giudizio

Il rigetto dell’appello principale

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello principale proposto dall’amministrazione appellante. L’appellante è risultata soccombente nel merito. È stata condannata alle spese.

L’accoglimento degli appelli incidentali

La Corte ha accolto l’appello incidentale proposto da entrambe le parti appellate. Riguardava la riliquidazione delle spese di primo grado. Il Tribunale le aveva liquidate al di sotto dei parametri minimi del D.M. 55/2014. Lo scaglione di riferimento era quello da circa 260.000 euro a circa 520.000 euro.

Criteri di liquidazione adottati dalla Corte

La Corte ha applicato il parametro medio per la fase di studio e per la fase introduttiva. Ha applicato il parametro minimo per la fase decisoria. La fase decisoria si era esaurita nella discussione orale. Era riproduttiva delle difese già svolte.

Le spese di primo grado

Le spese di primo grado sono state riliquidate in circa 8.500 euro per compensi. A tale importo si aggiungono le spese generali e gli accessori di legge (IVA e CPA). L’importo è stato riconosciuto in favore di ciascuna delle due parti appellate. L’onere complessivo per le spese di primo grado è stato quindi di circa 17.000 euro.

Le spese del giudizio di appello

Le spese del giudizio di appello hanno seguito la soccombenza del Ministero. Sono state liquidate con applicazione dei medesimi parametri del D.M. 55/2014. L’importo liquidato per il secondo grado è stato di circa 10.500 euro per compensi. Anche tale importo è stato riconosciuto in favore di ciascuna delle due parti appellate. Nel complesso le spese di appello sono state quantificate pertanto in circa 21.000 euro.

L’onere complessivo

L’onere complessivo per l’appellante soccombente è di circa 38.000 euro. Tale importo comprende le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di entrambe le controparti. A tale cifra si devono aggiungere le spese generali, l’IVA e il contributo previdenziale.

La massima giurisprudenziale

Norma previgente

In tema di obbligo di segnalazione di operazioni sospette, l’articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legislativo 90 del 2017, richiede che il soggetto obbligato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare specificamente che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non è sufficiente il sospetto del compimento di una qualsiasi attività illecita. Non sussiste l’obbligo di segnalazione quando le operazioni, pur presentando profili di anomalia, riguardino fondi di provenienza lecita e costituiscano esse stesse l’elemento materiale del reato presupposto del riciclaggio, senza che emergano elementi idonei a far sorgere il sospetto di successive operazioni di occultamento o dissimulazione della provenienza illecita dei beni.

Indici di anomalia

La mera ricorrenza degli indici di anomalia previsti dal decalogo della Banca d’Italia non implica automaticamente l’obbligo di segnalazione, dovendo comunque sussistere il collegamento con il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo richiesto dalla norma primaria, la quale, avendo natura sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem.

Conclusioni

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma 04/2025 (aprile 2025) chiarisce definitivamente i confini dell’obbligo di segnalazione antiriciclaggio. Nella disciplina previgente al D.Lgs. 90/2017, l’obbligo aveva un perimetro più ristretto. Era necessario il sospetto specifico di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Non bastava il sospetto di qualsiasi attività illecita, per quanto grave. La pronuncia distingue nettamente tra riciclaggio e altri reati patrimoniali come la circonvenzione di incapace. Gli indici di anomalia del decalogo BDI non operano automaticamente. Devono collegarsi al sospetto di riciclaggio.

Escluse interpretazioni estensive

Il principio di legalità esclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme punitive. La decisione ha rilevanza pratica per i professionisti e gli intermediari soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Chiarisce quando è possibile astenersi dalla segnalazione senza incorrere in sanzioni. È fondamentale conoscere i limiti della norma sia per evitare violazioni sia per esercitare i diritti processuali.