Analisi della Sentenza n. 21984 del Tribunale di Roma relativa al decreto sanzionatorio nei confronti di un istituto di credito
La vicenda. Mancata segnalazione di operazioni sospette.
Antiriciclaggio. Istituto di credito. La Sentenza n. 21984 emessa dal Tribunale di Roma nel 2017 ha affrontato con attenzione le doglianze sollevate da un istituto di credito, e dal funzionario della filiale, in merito a un decreto sanzionatorio emanato dal Ministero per la mancata segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di operazioni finanziarie sospette, caratterizzate da un importo complessivo di alcuni milioni di euro.
Aspetti principali della controversia
La decisione del Tribunale si concentra su tre aspetti principali delle controversie, chiarendo importanti principi applicabili nel contesto della normativa antiriciclaggio.
1.Insussistenza della violazione contestata. GIANOS.
Il primo punto analizzato riguarda l’insussistenza della violazione.
I ricorrenti sostenevano che il funzionario della filiale non avesse motivo di sospettare illeciti, poiché le operazioni contestate, secondo il decalogo della Banca d’Italia, non presentavano indici di anomalia e non erano state segnalate dall’applicativo GIANOS (acronimo di Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette; si tratta di uno strumento informatico di aiuto nella gestione degli adempimenti di legge rivolti alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).
Il Tribunale ha stabilito che la valutazione del sospetto deve essere effettuata considerando le caratteristiche, l’entità e la natura delle operazioni, oltre alle circostanze note all’operatore in ragione delle sue funzioni.
È stato quindi chiarito che l’obbligo di segnalazione non presuppone la conoscenza dell’origine illecita dei fondi.
Il Giudice ha riconosciuto la natura sospetta delle operazioni, caratterizzate da movimenti di denaro fittizi eseguiti in partite di giro dalle stesse persone fisiche, sottolineando che tali elementi avrebbero dovuto destare preoccupazione in un operatore esperto.
2. Nullità della violazione per irregolarità formali.
Un secondo profilo di impugnazione verteva sulla presunta nullità della violazione contestata, sostenuta dall’assenza della data nel verbale di accertamento, che avrebbe reso impossibile valutare la conformità ai termini previsti dall’articolo 14 della Legge n. 689/1981.
In risposta, il Tribunale ha rimarcato che, nonostante l’assenza di una data specifica, il verbale era stato ritenuto valido poiché era stata richiesta e ottenuta l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria alle indagini.
Il P.V.C. fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
È stato evidenziato che il verbale di accertamento fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Il termine di prescrizione.
Riguardo alla prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il provvedimento viene notificato al presunto responsabile della violazione, risultava quindi rispettato il termine di novanta giorni previsto dalla normativa.
3.Violazione dell’art. 11 L. 689/1981 e quantificazione della sanzione.
Infine, il Tribunale ha esaminato la legittimità della quantificazione della sanzione comminata, rilevando una violazione dell’articolo 11 della Legge n. 689/1981.
Il favor rei.
È stato applicato il principio del “favor rei”, di cui al decreto legislativo 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 90/2017. Questo principio stabilisce che, nel caso in cui si confrontino normative differenti riguardanti le sanzioni (o in cui la fattispecie non sia più punibile), deve essere applicata la norma più favorevole per l’imputato, salvo che la sanzione non sia già divenuta definitiva. Il Tribunale ha quindi concluso che la sanzione prevista dal d.lgs. 231/2007, sebbene ancora elevata, fosse inferiore rispetto a quella originariamente.
Conclusioni
In sintesi, la Sentenza n. 21984 del Tribunale di Roma delinea chiaramente i parametri di responsabilità degli operatori finanziari nel contesto delle segnalazioni di operazioni sospette, affermando l’importanza della vigilanza attiva e dell’utilizzo di tutti gli elementi disponibili per evitare la commissione di violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni nell’ambito della normativa antiriciclaggio.











