Sanzioni antiriciclaggio commercialisti

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Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2024

Introduzione alla normativa antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro i reati finanziari e il finanziamento del terrorismo. Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel novembre 2024 offre spunti di riflessione particolarmente significativi sui doveri dei commercialisti e sui criteri applicativi delle nuove sanzioni amministrative antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 231/2007.

Analisi dettagliata dei fatti

Il contesto del procedimento sanzionatorio

Il caso in esame riguarda un commercialista iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Dottori Commercialisti che è stato sottoposto a procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il MEF aveva inizialmente irrogato una sanzione complessiva di euro 52.000, per due distinte tipologie di violazioni che meritano un’analisi approfondita.

Le violazioni accertate dalla Guardia di Finanza

Omessa adeguata verifica della clientela

La prima violazione riguardava l’omessa adeguata verifica della clientela su 5 fascicoli su 10 esaminati durante l’ispezione. Come evidenziato dal Tribunale, “nessuna scheda al riguardo risulta compilata, avendo gli operanti accertato che il professionista non aveva predisposto il modulo antiriciclaggio di identificazione e adeguata verifica”.

Adeguata profilazione del cliente

Il Tribunale ha precisato che “la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica non ha consentito una adeguata profilazione del cliente e ha impedito una valutazione del rischio specifico, impedendo allo stesso modo di adottare le misure adeguate per ciascun cliente”.

Violazione dell’art.56 del D.Lgs. 231/2007

Questa violazione si inquadra nell’ambito dell’art. 56 del D.Lgs. 231/2007, che sanziona l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.

Omessa segnalazione di operazioni sospette Art.58 del D.Lgs. 231/2007

La seconda violazione, più significativa dal punto di vista sanzionatorio, riguardava l’omessa segnalazione di operazioni sospette relative alla posizione di una società cliente dal 2016 al 2020. Gli elementi di anomalia riscontrati includevano:

  • Collegamento tra società costituite dallo stesso soggetto
  • Presenza di informazioni negative su soggetti coinvolti
  • Mancato approfondimento del ruolo effettivo dei prestanome
  • Conoscenza diretta da parte del professionista della presenza nello studio del rappresentante legale accompagnato da soggetto coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari

Come evidenziato dal decreto sanzionatorio, la contestazione riguarda il fascicolo relativo alla società cliente del professionista dal 07/2016 al 12/2020, società all’epoca dei fatti legalmente rappresentata dalla dal legale rappresentante che si recava presso lo studio con un altro soggetto coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari.

Le eccezioni sollevate dal ricorrente

Articolazione delle difese

Il commercialista aveva sollevato cinque distinte eccezioni, ciascuna delle quali merita un’analisi specifica:

Insussistenza dell’illecito
  • Insussistenza dell’illecito per adeguata verifica: Il ricorrente sosteneva che le circostanze in cui si erano realizzate le omissioni (assenza di precedenti violazioni, assenza di specifici motivi di rischio, limitato numero di infrazioni) rendevano scusabili le violazioni o comunque le qualificavano nell’ambito della fattispecie base meno grave.
Assenza sospetto specifico
  • Assenza di sospetto specifico: Il professionista argomentava di non aver maturato uno specifico sospetto sulla posizione contestata, ritenendo quindi non sussistente l’obbligo di segnalazione.
Erronea determinazione della sanzione
  • Erronea determinazione della sanzione: La violazione doveva considerarsi “non grave”, carattere escluso dagli stessi verbalizzanti che avevano ipotizzato una sanzione di euro 3.000.
Favor rei
  • Applicazione normativa più favorevole: Richiesta di applicazione del regime anteriore al D.Lgs. 90/2017, più favorevole al trasgressore, essendosi verificato l’illecito nel periodo anteriore alla novella normativa.
Tardività della notifica
  • Tardività della notifica: Violazione dell’art. 14 della Legge 689/1981 per il superamento del termine di novanta giorni.

La decisione del Tribunale

Rigetto dell’eccezione di tardività

Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale: l’art. 14 della Legge 689/1981 prevede il termine di novanta giorni dalla data di accertamento, non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio. Nel caso specifico, il termine risultava rispettato poiché le operazioni di accertamento erano iniziate il 17 giugno 2021, il verbale era stato redatto dalla Guardia di Finanza il 20 luglio 2021 e notificato contestualmente.

Conferma della violazione per adeguata verifica

La sanzione di euro 2.000 per la violazione dell’obbligo di adeguata verifica è stata confermata. Il Tribunale ha precisato che la violazione era oggettiva e le circostanze allegate dall’opponente non erano idonee ad escludere l’illecito, ma ne consentivano la qualificazione nell’ambito della fattispecie base meno grave.

Adeguata verifica

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, l’adeguata verifica della clientela costituisce il perno della disciplina antiriciclaggio. La sentenza del Tribunale di Roma ha chiarito che “l’adeguata verifica della clientela è il perno della disciplina antiriciclaggio ed al contempo la leva per scardinare comportamenti illegittimi”.

Rideterminazione della sanzione per omessa segnalazione

Principi giurisprudenziali consolidati

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati secondo cui l’obbligo di segnalazione non presuppone una valutazione tale da far ritenere possibile che i fondi provengano da operazioni di riciclaggio. Come evidenziato nella sentenza, “è noto che l’obbligo di segnalazione non presuppone una valutazione della operazione tale da far ritenere possibile che i fondi che ne sono l’oggetto provengano da operazioni lato sensu di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevolmente ipotizzabilità che un’operazione di riciclaggio sia in corso. In sostanza è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni”.

Giurisprudenza di legittimità

Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, secondo cui “l’obbligo di segnalazione gravante sul professionista non è subordinato all’evidenza di un quadro indiziario di riciclaggio, né all’esclusione, in base al suo personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un’attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da un’attività criminosa o dalla partecipazione ad essa”.

Elementi di Anomalia Riscontrati

Il decreto aveva evidenziato diversi elementi di sospetto che avrebbero dovuto indurre il professionista a una più approfondita valutazione:

  • Collegamento tra società costituite dallo stesso soggetto
  • Presenza di informazioni negative su soggetti coinvolti reperibili anche da fonti aperte
  • Mancato approfondimento del ruolo effettivo di presunti prestanome
  • Conoscenza diretta della presenza nello studio del rappresentante legale accompagnato da soggetto coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari

Rideterminazione della sanzione antiriciclaggio

Nonostante la sussistenza dell’illecito, il Tribunale ha rideterminato la sanzione da euro 50.000 a euro 3.000, considerando:

  • L’impossibilità di quantificare l’importo delle operazioni non segnalate
  • L’assenza di precedenti violazioni
  • Il comportamento pienamente collaborativo del professionista
  • La non quantificabilità dell’effettivo pregiudizio provocato dall’illecito contestato

Principi generali estratti dalla Sentenza

Obblighi di adeguata verifica

La giurisprudenza consolidata stabilisce che l’adeguata verifica della clientela costituisce il fondamento della normativa antiriciclaggio. L’art. 18 del D.Lgs. 231/2007 prevede che gli obblighi di adeguata verifica si attuino attraverso:

  • L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
  • L’identificazione del titolare effettivo
  • L’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto
  • Il controllo costante del rapporto con il cliente

Criteri di graduazione delle sanzioni antiriciclaggio

L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007 prevede specifici criteri per l’applicazione delle sanzioni, tra cui:

  • Gravità e durata della violazione
  • Grado di responsabilità del soggetto obbligato
  • Capacità finanziaria del soggetto
  • Livello di cooperazione con le autorità competenti

Evoluzione normativa

Il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto modifiche significative al regime sanzionatorio. L’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 prevede ora sanzioni più severe per le violazioni qualificate come gravi, ripetute o sistematiche, con importi che possono raggiungere i 300.000 euro per le violazioni più gravi.

Massimazione della Sentenza

Principi di diritto consolidati

La sentenza stabilisce importanti principi ormai consolidati nella giurisprudenza:

  • Termine di contestazione: Il termine di novanta giorni decorre dalla data di accertamento dell’illecito, non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio.
  • Adeguata verifica: La mancata compilazione del modulo antiriciclaggio integra violazione oggettiva degli obblighi previsti dalla normativa.
  • Segnalazione operazioni sospette: È sufficiente un mero giudizio di possibilità sulla provenienza delittuosa dei fondi, senza necessità di certezze o prove concrete.
  • Graduazione della sanzione: Devono considerarsi le circostanze attenuanti specifiche del caso, inclusa l’impossibilità di quantificare il pregiudizio effettivo.

Criteri applicativi

Il Tribunale ha evidenziato l’importanza di valutare nel loro complesso:

  • Il numero limitato delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati
  • L’assenza di precedenti violazioni specifiche
  • Il comportamento collaborativo dell’incolpato
  • L’impossibilità di quantificare l’effettivo pregiudizio derivante dalla violazione

Confronto con la giurisprudenza consolidata

Orientamenti giurisprudenziali recenti

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, “la legge impone che un professionista si ponga la domanda della ragione economica dell’operazione finanziaria, nella possibilità concreta che indici di sospetto facciano emergere la sua diversa finalizzazione reale”.

Principio di proporzionalità

La rideterminazione della sanzione riflette l’applicazione del principio di proporzionalità. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, nell’applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi antiriciclaggio deve essere osservato il principio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati.