Sentenza 1950/2022 della Corte d’Appello di Roma
L’oggetto della Sentenza. L’art.69 d.lgs.231 2007.
Con la sentenza n. 1950/2022, la Corte d’Appello di Roma ha affrontato un tema cruciale riguardante l’applicabilità dell’art. 69 del d.lgs. 231/2007 in materia di infrazioni alla normativa e relative sanzioni antiriciclaggio.
Il d.lgs.90/2017 in vigore dal 04/07/2017.
La pronuncia della Corte d’Appello si innesta all’interno di un quadro normativo in evoluzione, posto che il d.lgs. 90/2017 ha introdotto significative modifiche alla disciplina sanzionatoria precedente.
La nuova formulazione art.69 d.lgs.231/2007.
L’articolo 69, nella sua attuale formulazione rubricata “successione di leggi nel tempo”, stabilisce un chiaro principio di favore per il soggetto sanzionato, quello del “favor rei”.
Il principio del favor rei.
Questo principio consente che, nel caso di violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, si applichi la legge vigente al momento della commissione del fatto, ma solo se questa risulti più favorevole rispetto alla nuova disciplina.
La Corte ha quindi confermato la validità di tale principio anche in ambito amministrativo, sottolineando che le sanzioni irrogate per fatti illeciti anteriori alla riforma legislativa possono beneficiare della normativa più favorevole.
La difesa del Ministero nel decreto oggetto di impugnazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in fase di gravame, contestava l’applicazione della norma più favorevole da parte del Tribunale, sostenendo l’inapplicabilità della nuova formulazione dell’art. 69 per i procedimenti amministrativi già conclusi (con emissione della relativa ordinanza ingiunzione) prima dell’entrata in vigore della riforma.
La decisione della Corte d’Appello.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto tale tesi, richiamando una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. II, 20/05/2019, n. 13509), che aveva già affermato l’applicabilità della disciplina del d.lgs. 90/2017 anche ai procedimenti pendenti.
La C.d.A. ha messo in evidenza come il vigente art. 69 del d.lgs. 231/2007 non solo disciplini in modo specifico le violazioni alla normativa antiriciclaggio commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, ma ribadisca altresì il principio della soggezione delle condotte illecite alle disposizioni vigenti al momento della commissione del fatto; per illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs.90/2017, solo in assenza di una norma più favorevole, quindi, è la nuova disciplina a trovare applicazione.
È importante notare come la Corte abbia respinto l’argomento secondo cui la norma non potesse essere applicata retroattivamente alle sanzioni amministrative già irrogate.
Tale interpretazione sarebbe inadeguata e contraria alla lettera della norma, poiché la previsione di un’applicazione retroattiva della nuova normativa non implica che i fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della stessa non possano essere soggetti a revisione nell’ambito della nuova disciplina se questa risulta più favorevole.
In merito all’antinomia prospettata dal Ministero.
La Corte ha chiarito che, sebbene il d.lgs. 90/2017 preveda una forma di definizione agevolata per le sanzioni amministrative, questa non comporta necessariamente un divieto di applicazione della norma più favorevole agli illeciti preesistenti. Al contrario, l’applicazione della legge più favorevole si configura come strumento di tutela dei diritti del soggetto sanzionato, in linea con i principi generali del diritto.
Conclusioni.
La decisione della Corte d’Appello di Roma rappresenta, quindi, un’importante affermazione del principio del favor rei in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione.
Essa pone in evidenza la necessità di garantire una tutela adeguata ai soggetti coinvolti in procedimenti sanzionatori, riconoscendo il valore di una disciplina che tenga conto degli sviluppi legislativi e della protezione dei diritti degli individui in relazione a condotte precedentemente sanzionate.
In conclusione, la sentenza n. 1950/2022 rappresenta un’altra tappa significativa nel consolidamento di un approccio giuridico orientato verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti sanzionati, nel rispetto di un quadro normativo che si evolve ma che deve sempre mantenere come linea guida il principio della legalità e della “favorevolezza” legale.











