Sanzioni per la patente a crediti in appalti e subappalti. Un’analisi approfondita alla luce della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) n. 9326 del 9 dicembre 2024.

Patente a crediti in edilizia

Il tema delle sanzioni amministrative legate alla patente a crediti nel contesto degli appalti e subappalti è disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2008, dal Decreto Legge 19/2024 e dalla Legge 56/2024. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) n. 9326 del 9 dicembre 2024 ha chiarito le modalità di applicazione delle sanzioni per i casi di mancato possesso della patente a crediti o per possesso di una patente con meno di 15 crediti.

Sanzioni

La normativa stabilisce che, nel caso in cui le parti non abbiano precisato l’entità del valore dei lavori in un appalto o subappalto, la sanzione per la violazione delle disposizioni sulla patente a crediti sarà di 6.000,00 euro.
Tale importo costituisce il minimo previsto dalla legge la quale fissa, altresì, l’entità massima della sanzione al 10% del valore dei lavori, laddove questo valore risulti conosciuto e superiore a suddetta soglia.
È importa notare che, in tutti i casi, la sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del d.lgs 81/2008.

Il valore economico da considerare per il calcolo della sanzione deve essere riferito al contratto di appalto o subappalto specifico, escludendo l’IVA. Inoltre, potranno essere preso in considerazione anche eventuali preventivi di spesa accettati dal committente, così da determinare un valore di riferimento adeguato.
Se il valore dei lavori non è noto o se il 10% risultasse inferiore a 6.000,00 euro, si dovrà comunque applicare quest’ultimo come importo minimo della sanzione.

Pagamento della sanzione entro sessanta giorni.

È previsto, inoltre, un vantaggio per chi dovesse pagare entro 60 giorni senza proporre opposizione alla provvedimento sanzionatorio: il trasgressore potrà ottenere la riduzione della sanzione a un terzo dell’importo originario, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della legge 689/1981, che trova applicazione anche in questo ambito.
Per quanto riguarda l’applicazione concreta delle sanzioni, la competenza spetta all’Ispettorato del lavoro nel territorio in cui è stata riscontrata la violazione; questo emetterà l’ordinanza-ingiunzione. Al contempo, gli altri organi di vigilanza previsti dal d.lgs 81/2008, come le Aziende Sanitarie Locali (Asl) e i Vigili del Fuoco, sono autorizzati a verificare le infrazioni e a irrogare le relative sanzioni.
Il pagamento delle sanzioni emesse dell’ispettorato del lavoro dovrà avvenire attraverso il sistema PagoPA, mentre per le sanzioni imposte da altri organi è necessario effettuare il versamento in conformità a quanto stabilito dall’Agenzia competente, avendo cura di indicare in modo corretto la causale di pagamento.

Un altro elemento di rilievo introdotto dal DL 19/2024 è l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi, che addiziona in tal modo un ulteriore livello di penalità per coloro che non rispettano i requisiti sulla patente a crediti.
In caso di accertamento di una violazione, il personale ispettivo ha l’obbligo di allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere.
È fondamentale che le imprese e i clienti siano consapevoli che l’assenza di una regolare patente a crediti comporta l’impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Responsabilità del committente.

Anche il committente ha responsabilità in materia di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestazione Soa (le imprese in possesso di Soa sono esentate dal richiedere la patente) da parte delle aziende esecutrici o dei lavoratori autonomi occupati in cantiere. L’omissione di tale verifica comporta una sanzione pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro ed è soggetta a diffida ex articolo 301-bis del d.lgs 81/2008.
Tuttavia, è importante sottolineare che tale sanzione non è applicabile se, dopo l’affidamento dei lavori, il titolo abilitativo dell’impresa o del lavoratore autonomo è venuto meno a causa di sospensione, revoca o decurtazione dei crediti al di sotto di 15, come indicato nella circolare Inl 4/2024. In tal caso, sarà, pertanto, fondamentale documentare il momento preciso dell’affidamento dei lavori.

Conclusioni. Regime sanzionatorio.

In conclusione, le recenti modifiche normative hanno introdotto un regime sanzionatorio rigoroso per garantire la compliance riguardo alla patente a crediti, riflettendo l’importanza crescente della sicurezza nei cantieri e la necessità di qualifiche adeguate per le imprese operanti nel settore.
Le imprese e i committenti devono pertanto prestare estrema attenzione alle disposizioni in vigore e assicurarsi del rispetto dei requisiti per evitare pesanti sanzioni e conseguenze operative sui cantieri.
Per la richiesta della patente a crediti, è necessario che il titolare o il rappresentante legale dell’impresa siano in possesso dello SPID o della carta di identità elettronica; non è previsto l’utilizzo della carta nazionale dei servizi.