IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; Visto il processo verbale di contestazione GdF N. … redatto e notificato in data … dalla Guardia di Finanza a carico di …
Esercente l’attività di “Servizi Contabili e Fiscali da Dottori Commercialisti
Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di …
I N C O L P A T O
di violazione degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231/2007;
- di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 231/2007, sanzionata dall’art. 56 del medesimo decreto;
- II. di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 31 e 32; sanzionata dall’art. 57 del medesimo decreto. Vista la documentazione acquisita agli atti;
P R E M E S S O
Dalla documentazione agli atti, da intendersi qui integralmente richiamata, risulta che:
-l’attività ispettiva iniziava in data … ed era finalizzata al riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al d.lgs. n. 231/2007, relativamente al periodo dal … al …;
-la parte era tenuta all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a) del d.lgs. 21.11.2007 n. 231.
-i verbalizzanti chiarivano che la preliminare attività ispettiva, veniva svolta mediante una comparazione delle risultanze ottenute dalle interrogazioni effettuate presso le banche dati in uso al Corpo in capo al nominativo del dott. … e i dati presenti nei registri interni allo Studio professionale. Tale confronto evidenziava difformità tra il numero dei clienti effettivamente riscontrati in Anagrafe Tributaria e le schede di adeguata verifica compilate dal professionista. In merito, la parte si giustificava riconducendo tale mancanza ad una conoscenza diretta del cliente;
-i militari, quindi, richiedevano oltre ad altra documentazione, n…. fascicoli di società di diritto estero, domiciliate fiscalmente presso lo Studio;
A seguito di tale richiesta la parte presentava
✓ copia della licenza d’uso del programma software … utilizzato per il servizio di anagrafica, profilatura del rischio ed adeguata verifica della clientela oltre che la gestione contabile dei clienti dello Studio …;
✓ elenco corsi frequentati nel periodo … così come rilevato dall’Albo dei dottori commercialisti e revisori di …;
✓ elenco anagrafico dei clienti dello studio … titolari di rapporti professionali continuativi attivi alla data odierna;
✓ elenco da software antiriciclaggio utilizzato … dell’anagrafica clienti – profilo di rischio – adeguata verifica in “formato lista aggiornata al … ” dei clienti profilati ed estrapolati dall’archivio informatico antiriciclaggio;
✓ fascicolo della società …;
✓ fascicolo della società … ,
✓ schede anagrafiche, valutazione del rischio ed adeguata verifica dei clienti estrapolati …, … e …;
In merito al riscontro documentale, i militari comunicavano che la parte, non era stata in grado di esibire e fornire alcun fascicolo e documenti inerenti alla società … , né indicare la titolarità effettiva della stessa, sebbene il Dott. … ne fosse il rappresentante legale in Italia (dato Agenzia delle Entrate). In merito ai fascicoli di cui ai punti 2 e 3 gli operanti riscontravano la presenza e la corretta compilazione da parte del soggetto obbligato dei modelli di “Adeguata Verifica” della clientela così come imposto e regolato dagli artt. 17, 18 e ss. del D.lgs. 231/2007.
Controllo della Guardia di Finanza
I militari, peraltro, eseguivano un più approfondito e generale controllo in merito alla compilazione delle schede di adeguata verifica della clientela e all’assolvimento degli altri obblighi previsti dalla normativa in questione.
Ad esito di tale controllo si rilevava “la mancata compilazione delle schede di adeguata verifica per numerosi clienti dello Studio fiscale tributario …, rilievo scaturente dalla differenza tra i soggetti inseriti nell’elenco dei clienti del commercialista (nr. … soggetti economici depositanti le scritture contabili – dati estrapolato dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria) e l’elenco dei soggetti nei cui confronti era stata redatta l’adeguata verifica (nr. … persone fisiche-giuridiche) pari a … clienti corrispondenti al 72% del totale dei clienti dello Studio.
Contestazioni dell’organo di vigilanza
L’Organo verbalizzante, pertanto, contestava al dott. … la violazione degli obblighi:
I. di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 e seguenti del novellato d.lgs. n. 231/2007
La contestazione in riferimento alla mancata compilazione delle schede di adeguata verifica per il 72% della clientela avente rapporti professionali continuativi con il soggetto obbligato; ipotizzando, per il caso di specie, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 56 comma 2 del medesimo decreto;
II. di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 31 e 32
La contestazione con riferimento alla mancanza del fascicolo antiriciclaggio inerente la società svizzera … e i dati del titolare effettivo della stessa del D.lgs. 231/2007; ipotizzando, per il caso di specie, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 57 comma 1 del medesimo decreto; al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007.
Precisazioni da parte degli operanti
a) “grado di responsabilità della persona fisica o giuridica”. Per quanto di competenza, il diretto responsabile, quale titolare della ditta individuale, amministratore e rappresentante legale dello Studio …, nonché soggetto obbligato ex art. 3 del D.lgs. 231/2007, risulta essere il Dott. … per le funzioni svolte nell’esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile”;
b) “la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile è coerente con le dichiarazioni fiscali presentate e la capacità economico-patrimoniale del Dott. … ”;
c) “l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione nella misura in cui siano determinabili: n.d.”;
d) “l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione nella misura in cui sia determinabile: “conoscibilità dei titolari effettivi dei rapporti intrattenuti con il professionista quale soggetto obbligato”;
e) “il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile: la parte ha cooperato e si è sempre reso disponibile per l’accertamento delle violazioni amministrative riscontrate”;
f) “l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati: il dott. …, sebbene nel … abbia installato il software … fornito da …, compilando le schede di adeguata verifica solo per alcuni clienti e solo nel periodo immediatamente successivo all’installazione del programma informatico, in realtà non ha adottato alcuna valutazione e/o mitigazione del rischio che non fosse riconducibile alla propria esperienza o alla conoscenza diretta della clientela”;
g) “le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto: nessuna”. – Nell’ambito dell’attività eseguita, in data …, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio adottati nell’esercizio della propria attività lavorativa, il dott. … dichiarava di non aver mai avuto la necessità di compilare schede di adeguata verifica della clientela e, pertanto, non ne era in possesso. Dichiarava, inoltre che per la società … non aveva mai avuto un mandato professionale di assistenza contabile o amministrativa ma solo di domiciliazione postale. Riguardo il numero dei clienti per i quali non aveva compilato la scheda di adeguata verifica, faceva presente che … clienti erano sottoposti al regime contabile fiscale ”forfettario” e, pertanto, non aveva la tenuta della contabilità ma solo la presentazione annuale delle dichiarazioni per di più non gli avevano mai firmato la cessazione dell’incarico. Aggiungeva che non era mai stato destinatario di sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. 23112007.
Memorie difensive dell’incolpato
A seguito della contestazione, la parte inviava deduzioni difensive in cui, con riferimento alle censure mosse dai verbalizzanti, rappresentava quanto segue:
(1). Carenza di legittimazione a svolgere il controllo antiriciclaggio in quanto la Gdf non aveva la delega necessaria rilasciata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
(2). L’ordine di servizio era privo della firma del Comandante del Reparto e mancava il contrassegno (cosiddetto GLIFO) che, ai sensi dell’art. 23, comma 2 bis, del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, sostituisce la sottoscrizione autografa. Nel caso de quo il contrassegno mancava completamente, non potendo, pertanto, controllare la corrispondenza del documento prodotto dai militari con quello firmato elettronicamente dal loro Comandante, chiedeva l’archiviazione dell’intero procedimento sanzionatorio per illegittimità dell’accesso effettuato da parte della Gdf.
(3). Evidenziava che i militari davano atto, come da ordine di servizio, di avviare attività di controllo relativamente al periodo compreso dal … fino alla data di accesso … Il controllo, su iniziativa degli operanti e senza alcuna autorizzazione del Nucleo speciale di polizia valutaria (né da parte del Direttore del controllo) era stato esteso, sino all’anno …, coinvolgendo, di fatto, tutti i clienti depositari dele scritture contabili presso lo Studio. Eccepiva un evidente eccesso di arbitrio da parte dei militari e sosteneva l’obbligatorietà di una precisa delega del predetto Nucleo per eseguire l’ispezione.
(4). Prescrizione. Richiamando l’art. 28 della L. 689/81, riteneva prescritta ogni possibilità di contestazione in riferimento a condotte risalenti a periodi ben anteriori ai 5 anni come provato, dalle date di inizio dei rapporti risultanti dall’interrogazione relativa ai “depositanti” delle scritture contabili presso il proprio Studio. Solo n. …. erano nei … anni;
(5). In riferimento alla mancata conservazione dei documenti, evidenziava l’intervenuta prescrizione per decorrenza decennale di qualsivoglia irregolarità, essendo l’unica prestazione richiesta dalla società … concernente l’attribuzione del codice fiscale.
(6) Genericità della contestazione circa la mancanza delle schede di adeguata verifica
Sempre nelle memorie difensive, si poneva riferimento al fatto che nell’atto di contestazione la GDF non si faceva menzione delle prestazioni erogate ai clienti che avrebbero necessitato di adeguata verifica; l’ispezione veniva eseguita su base campionaria effettuata in uno stretto intervallo temporale e solo su elenco clienti tratto dal sito dei depositanti delle scritture contabili e sulle stampe anagrafiche tratte dalle procedure informatiche dello Studio, senza tenere in dovuta considerazione:
– la tipologia di clienti interessati,
– i clienti di fatto irreperibili da anni e disdettati,
– i clienti dichiaratisi depositari ma ai quali non era stata mai erogata alcuna prestazione,
– i clienti ai quali erano state erogate prestazioni non soggette all’adeguata verifica secondo le modalità richieste dagli operanti.
Le contestazioni non si basavano sull’esame delle prestazioni indicate nelle fatture ma sul presupposto che, per tutti i clienti fosse stata resa la prestazione di tenuta contabilità. I Verbalizzanti non avevano rendicontato quali prestazioni fossero state effettivamente rese dallo Studio ai non meglio identificati “clienti”, indicati solo in termini numerici, e non per qualità delle prestazioni erogate, non sempre consistenti nella redazione della contabilità, spesso relativi alla sola redazione delle dichiarazioni fiscali (attività non soggetta agli obblighi di adeguata verifica).
(7). Non era mai stato destinatario di alcuna contestazione in materia antiriciclaggio.
(8). In merito alla capacità finanziaria, chiariva che era titolare di un piccolo Studio Professionale mono professionista con un reddito medio annuo, al netto degli oneri deducibili e detrazioni di € … (media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni);
(9).In merito alla mancata conservazione dei documenti riguardante la società …, i militari non avevano trovato, negli anni dal … al …, alcuna fattura emessa nei confronti della medesima società, perché lo Studio non aveva svolto alcuna prestazione professionale in favore. Lo Studio aveva esclusivamente richiesto il codice fiscale italiano della società nel … (oltre 10 anni fa), e non era mai stata fornita altra prestazione professionale, da quella data. Non risultava allo Studio professionale che la suddetta società avesse mai svolto alcuna attività in Italia. (Allega alle memorie copia della ricerca presso il Registro delle Imprese dove risulta che la suddetta società non aveva mai detenuto alcuna partecipazione in società italiane né era mai stata proprietaria di immobili in Italia, come risulta dalla ricerca nel catasto nazionale allegata).
Ultime eccezioni nelle memorie difensive
Il ricorrente eccepiva, quindi, la decorrenza del termine prescrizionale di 10 anni, di cui al comma 3 dell’art. 31 D.lgs. 231/2007, in riferimento alla violazione di conservazione dei documenti, giacché la prestazione professionale, concretizzatasi esclusivamente nella richiesta del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate in data …… (15 prima della contestazione).
Conclusioni
In conclusione, la parte chiedeva:
In via principale. L’archiviazione della procedura in disamina per:
– mancata esibizione, all’atto dell’accesso, della delega conferita alla Gdf da parte del Nucleo di polizia valutaria;
– per assenza, nell’ordine di servizio, della firma del Comandante del Reparto e mancanza del contrassegno (GLIFO) che deve sostituire la sottoscrizione autografa;
– per evidenti errori nella qualificazione degli illeciti commessi;
– per intervenuta prescrizione dei presunti illeciti contestati tramite il PVC.
In via subordinata. La riqualificazione delle condotte disegnate nel decreto sanzionatorio secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1, del d.lgs. 231/07.
In via di estremo subordine. La riduzione al minimo delle sanzioni applicabili considerato che l’art. 11 L.689/81 con l’applicazione del principio del “favor rei” come previsto dall’art. 69 co.1 d.lgs. 231/2007 come emendato dal D.lgs. 90/2017.
Agli atti dell’Ufficio, non risultano ulteriori contesti a carico della parte. Si precisa che in fase di verbalizzazione veniva indebitamente concessa alla parte, la facoltà di usufruire dell’istituto dell’oblazione ex art. 16 L. 689/81. In merito, si chiarisce che in fase di istruttoria e di successiva decretazione, non risultano acquisiti pagamenti eseguiti dall’incolpato a nessun titolo. Visto il parere n. … del … , relativo alla seduta del … , della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2, del vigente decreto legislativo 231/2007;
C O N S I D E R A T O
- Obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs. n. 231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.
- Nel caso di specie le violazioni contestate appaiono sussistenti; difatti l’incolpato risulta aver violato, per sua stessa ammissione (“faccio presente di non aver mai avuto la necessità di compilare schede di adeguata verifica e pertanto non ne sono in possesso” pag. … del pvc), le disposizioni circa gli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 231/2007, avendo esercitato la propria attività, in un contesto caratterizzato dall’assenza di ogni ordinata procedura di acquisizione e di idonei sistemi di raccolta e conservazione dei dati necessari agli adempimenti degli obblighi di cui sopra. In particolare, l’incolpato risulta aver violato i suddetti obblighi, con riferimento:
• alla mancata esibizione da parte del professionista, del fascicolo cartaceo o elettronico riguardante la società … società di diritto svizzero – né la relativa documentazione; mancanza ancor più grave se si considera che il dott. … ne era il legale rappresentante e domiciliatario fiscale in Italia;
• alla mancata predisposizione dei fascicoli in relazione ad un gran numero di clienti che la GDF ha estrapolato da interrogazioni effettuate presso l’Anagrafe Tributaria. In particolare, l’organo verbalizzante rilevava che su … soggetti clienti depositanti le scritture contabili con la quale, lo Studio … aveva intrattenuto rapporti professionali continuativi, soltanto nei confronti di n. … persone fisiche/giuridiche, era stata eseguita l’adeguata verifica della clientela.
• alla mancata sottoscrizione da parte della quasi totalità dei clienti, della dichiarazione ai fini della compilazione delle schede “valutazione del rischio” antiriciclaggio; ciò posto, si rileva, quindi, una marcata inadempienza degli obblighi previsti dalla vigente disciplina, in materia di adeguata verifica, con riferimento, tra l’altro, sia all’omessa acquisizione delle informazioni e dichiarazioni del cliente (da compendiarsi di regola in apposita “scheda”), di cui all’art. 22 del vigente d.lgs. n. 231/2007, sia alla mancata predisposizione di una tracciata valutazione del livello di rischio nel cui contesto le varie prestazioni professionali richieste erano state eseguite; valutazione da attuarsi, di regola, mediante compilazione di apposita scheda di valutazione del rischio o, comunque, con idonei strumenti documentali (che, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, devono essere aggiornati e tenuti a disposizione delle autorità e degli organismi di autoregolamentazione), i quali consentano di individuare puntualmente e univocamente gli elementi presi in considerazione dal soggetto obbligato, con attribuzione di un “punteggio” o comunque di una valutazione di sintesi cui corrisponda l’individuazione di un livello di rischio nell’ambito di una scala di valori predefinita. Ciò anche in funzione della corretta determinazione degli adempimenti di adeguata verifica (“ordinaria”, “semplificata” o eventualmente “rafforzata”) da porre in essere nel caso di specie, nonché della eventuale necessità di procedere a specifiche attività di approfondimento concernenti, tra l’altro, la provenienza delle risorse finanziarie movimentate, la loro effettiva riferibilità al cliente e la verifica della loro congruità rispetto al suo profilo economico conosciuto. Non ha rilevanza esimente l’eccezione ex adverso riferita all’invalidità del verbale di contestazione dovuta alla presunta mancata esibizione della delega conferita al Reparto verbalizzante dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria poiché l’art. 9 del d.lgs. n. 231/2007 definisce il ruolo, i compiti e i poteri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in relazione alle disposizioni contenute nel citato decreto. Inoltre, lo stesso articolo, prevede anche i poteri e le attribuzioni degli altri Reparti del Corpo della Guardia di Finanza in funzione del medesimo decreto. In sostanza, sotto il profilo della competenza, è opportuno ricordare che ai sensi del comma 5, art. 9, d.lgs. n. 231/2007, anche i reparti ordinari della Guardia di Finanza, privi della specifica delega del Nucleo Speciale, possono accertare le violazioni agli obblighi antiriciclaggio, con le modalità e i termini di cui alla L.689/81, nel caso in cui identifichino delle irregolarità antiriciclaggio durante i controlli fiscali o mentre svolgono indagini di natura penale. Tra l’altro, nel caso del pvc in esame si legge a pag. … dello stesso, che l’ispezione de qua, era stata richiesta dal Gruppo della Guardia di Finanza di … tramite la nota n. … del … e presa in carico dal Reparto verbalizzante, con prot. n. … del … . Non ha rilevanza esimente l’eccezione ex adverso con la quale la parte sostiene la prescrizione di molti degli incarichi/mandati conferiti al professionista ben oltre i cinque anni prima della data di contestazione, poiché, si chiarisce in questa sede, che, seppur vero che i mandati erano stati conferiti dai clienti ben più di cinque anni prima della data del verbale, questi, comunque sono risultati ancora in essere al momento dell’ispezione, dunque, sottoposti alle regole della normativa antiriciclaggio post novella D.lgs. n. 90/2017. In particolare, da controlli esperiti, sia in sede di verbalizzazione che nella successiva fase di decretazione, tramite interrogazioni eseguite presso l’Anagrafe Tributaria- Punto Fisco, è risultato che lo Studio … aveva, per lo meno, n. … clienti ancora in essere nel periodo preso ad esame, ossia con mandati conferiti ben oltre i cinque anni antecedenti la data del pvc ma ancora vivi alla data dell’ispezione. Appare evidente e, dunque, doverosamente applicabile, l’adeguamento, da parte del professionista, alla vigente normativa antiriciclaggio novellata dal D.lgs. n. 90/2017 che al comma 4 dell’art. 17 dispone: “I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti…” ciò anche in funzione del dovuto “controllo costante della clientela”.
Obblighi di adeguata verifica. Per quanto sopra, si ritiene di affermare la sussistenza dell’illecito contestato e la responsabilità della parte, in ordine alla violazione ascritta di cui al punto I dell’incolpazione; circa la sanzione da irrogare, la violazione riscontrata è da ritenersi qualificata ai sensi dell’art. 56, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007, in quanto connotata da carattere plurimo, considerata la pluralità delle violazioni riscontrate, non episodiche e isolate, bensì diffuse e ricorrenti, con marcati caratteri di sistematicità sotto diversi aspetti, quale quello, ad esempio, della omessa valutazione del rischio. Secondo le indicazioni di cui alla Circolare M.E.F. del 17/6/2022, la sanzione da applicare si situerebbe nel II intervallo sanzionatorio, compreso tra € 15.000 e 30.000. Ciò posto, sulla base dei criteri indicati dall’art. 67 comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, in considerazione dei redditi presentati dalla parte relativi al periodo d’imposta … … …, può valutarsi l’irrogazione di una sanzione pari al limitato importo di € 8.000,00, ricadente nel 1° intervallo edittale compreso tra 2.500 e 15.000. Pertanto, in applicazione dell’art. 56, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007, si stima equo comminare a carico dell’incolpato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00.
Obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni. Gli obblighi di conservazione di cui agli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, hanno ad oggetto i documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela nonché le scritture e registrazioni inerenti alle operazioni. Tale documentazione deve consentire di ricostruire univocamente la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore; le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l’importo e la causale dell’operazione nonché i mezzi di pagamento utilizzati. L’obbligo sussiste per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale e si attua mediante l’adozione di sistemi, alimentati da soggetti a ciò esplicitamente legittimati, caratterizzati da procedure rispettose delle norme in materia di protezione dei dati personali e secondo modalità che garantiscano la sicurezza, la stabilità, la completa e tempestiva accessibilità, l’integrità, la non alterabilità, la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
Nel caso di specie, si ritiene che la contestata violazione degli obblighi di conservazione non sia punibile, in quanto le infrazioni rilevate, pur sussistenti nei termini evidenziati dai verbalizzanti, risultano “assorbite” dalla contestazione per omessa adeguata verifica, poiché i verbalizzanti hanno contestato in via strettamente conseguenziale la carenza, per i medesimi clienti oggetto della contestazione per omessa adeguata verifica, dei medesimi elementi la cui mancanza è posta a fondamento della suddetta violazione, non ritenendosi possibile irrogare due diverse sanzioni in relazione alla medesima condotta omissiva contestata. Di conseguenza non si ravvisa alcuna sanzione applicabile in relazione alla violazione degli obblighi di conservazione.
Valutate le circostanze che hanno determinato e accompagnato i fatti anche in applicazione, in particolare, dei criteri stabiliti dall’art. 11 della legge 689/1981 nonché dall’art. 67 del d. lgs. n. 231/2007; alla luce del combinato disposto degli artt. 56, comma 2 e 67, comma 1 del vigente d.lgs. n. 231/2007;
R I T E N U T O
di affermare la sussistenza dell’illecito e la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta di cui al punto I. dell’incolpazione e di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00 ai sensi dell’art. 56 comma 2 del decreto legislativo n. 231/2007; di non adottare alcun provvedimento nei confronti della parte in ordine alla violazione di cui al punto II. dell’incolpazione
D E C R E T A
è determinata a carico del dott. … la sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00 (ottomila/00) ai sensi dell’art. 56, comma 2 del d.lgs. n. 231/2007; nessun provvedimento è adottato nei confronti della parte per la contestata violazione di omessa conservazione dei documenti, dati e informazioni.
I N G I U N G E
al predetto trasgressore di pagare la somma come sopra determinata a suo carico, insieme alle spese quantificate in € 20,00, per un importo complessivo di € 8.020,00 (ottomilaventi/00) entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto.
Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato attraverso la Piattaforma Incassi per le Amministrazioni dello Stato di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui si accede registrandosi online tramite il sito www.poste.it, o recandosi presso gli sportelli degli uffici postali – utilizzando il codice pratica … , denominata “MEF – Sanzioni antiriciclaggio – Direzione V”, ed indicando obbligatoriamente nome, cognome e codice fiscale del soggetto sanzionato, nonché, nel campo “descrizione operazione”, il numero del presente decreto.
Qualora il soggetto tenuto al versamento sia privo del codice fiscale, o gli sia altrimenti impossibile effettuare il pagamento attraverso la Piattaforma Incassi, potrà procedere mediante bonifico bancario in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coordinate bancarie (IBAN) …. (per i versamenti dall’estero inserire quale SWIFT/BIC: BITAITRRENT), indicando nella causale: il numero del decreto, il nome e cognome, ovvero la denominazione del soggetto interessato, oltre alla dicitura “Versamento a titolo di sanzione antiriciclaggio – Dip. Tesoro – Dir. V”. In caso di mancato pagamento nel termine ingiuntivo si procederà alla riscossione coattiva con l’osservanza del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Emesso in Roma alla data del protocollo.
Istanza di pagamento in misura ridotta
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 68, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione, il destinatario del decreto che irroga la sanzione può proporre istanza di pagamento della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dai successivi commi 2, 3 e 4. Ove l’istanza sia proposta dall’obbligato in solido, essa deve essere corredata dall’esplicito consenso dell’obbligato principale. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni, dell’art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché dell’art. 65, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, contro il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, entro trenta giorni dalla data della sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero).











