Insufficiente soddisfazione dei creditori. La derelictio.
Premessa
L’articolo 164-bis delle disposizioni attuative del C.p.c. da facoltà al Giudice dell’esecuzione di disporre l’anticipata chiusura della procedura esecutiva quando emergono elementi che evidenziano l’impossibilità di ottenere un meritevole soddisfacimento delle richieste avanzate dai creditori. Tale valutazione deve tenere conto, oltre che dei costi da sostenere per proseguire nel procedimento, anche delle probabilità che il bene venga liquidato e dell’ipotizzabile valore di realizzo, considerando l’effettivo andamento di mercato.
Il caso in esame
La sentenza 151/2025 del Tribunale di Oristano del 26 marzo si è espressa proprio in tal senso, applicando il principio di infruttuosità dell’espropriazione forzata anche alla successiva divisione esecutiva.
Il caso di specie originava da un pignoramento trascritto su un immobile indiviso, riguardante una quota di un bene comune, il cui obiettivo era quello di realizzare, tramite il procedimento di divisione, le somme necessarie a soddisfare le pretese creditorie, restituendo alla parte comproprietaria non soggetta alla procedura esecutiva, la somma residua a conguaglio.
Procedura esecutiva con prospettiva non soddisfacente
Dall’analisi della procedura esecutiva emergeva che, partendo da un determinato valore di vendita stimato dall’esperto, il percorso si era rivelato estremamente difficoltoso e dilatato nel tempo. Nonostante il tempo trascorso di oltre un anno e mezzo per tentativi di vendita andati infruttuosi, si era giunti ad una sesta asta con offerta minima di pari a circa il venti percento del prezzo di partenza, cifra con tutta evidenza eccessivamente inferiore rispetto al valore inizialmente attribuito. In considerazione di tali dati, la parte comproprietaria non esecutata richiedeva formalmente la revoca della vendita e la dichiarazione di non perseguibilità, con conseguente estinzione della procedura.
Il parere del Giudice
Il Giudice, valutando le spese già sostenute e quelle da sostenere per pubblicità e compenso al professionista delegato, considerava chiara l’antieconomicità del protrarsi degli esperimenti esecutivi, in quanto qualsiasi possibile futuro ricavato sarebbe stato in ogni caso non sufficiente ad assicurare un soddisfacimento adeguato per la parte procedente ma anche per la comproprietaria. La metà del ricavato avrebbe dovuto essere versata a quest’ultima come conguaglio, rendendo quindi l’intera operazione non sostenibile dal punto di vista economico.
Pur seguendo i principi delineati dalla Suprema Corte nella sentenza 11116/2020, che sottolinea l’importanza di considerare il potenziale valore del bene pignorato, la realtà del mercato ha dimostrato che il bene in questione non ha trovato sbocchi commerciali adeguati, risultando quindi non vendibile a un prezzo congruo. Questa situazione giustifica pienamente la chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’articolo 164-bis, con la contestuale revoca delle ordinanze di vendita e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità.
Procedimento non soddisfacente
Inoltre, la medesima considerazione portava alla non prosecuzione della causa di divisione connessa, evitando così che il procedimento diventasse una procedura inefficiente, che non avrebbe potuto soddisfare nessuno degli interessi di alcuno dei soggetti coinvolti. Non si poteva trascurare che né i condividenti, i quali non avevano richiesto lo scioglimento della comunione, né il creditore procedente, avrebbero tratto beneficio da una procedura destinata a non produrre esiti utili. In tal modo si era pronunciato anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella decisione 4543/2021, chiarendo l’importanza di intervenire quando le prospettive di realizzazione sono palesemente deludenti.
Conclusioni
Come può accedere nei fallimenti, con la rinuncia alla liquidazione del bene immobile da parte del fallimento per analoghe motivazioni ante esposte, il bene oggetto della derelictio ritorna nella disponibilità del debitore, che ne era e aveva conservato la proprietà.
In conclusione, il sistema di giustizia deve tutelare gli interessi di tutti i partecipanti alla procedura esecutiva, e la possibilità di chiusura anticipata si configura come uno strumento necessario per evitare situazioni di non corretta gestione della giustizia stessa.
Articolo parzialmente tratto dal Sole 24 ore dell’8.04.2025











