La procura notarile

Procura generale e procura speciale: differenze, funzioni e aspetti pratici. Un esempio.

La procura notarile

La procura notarile è uno strumento giuridico attraverso il quale una persona (il “mandante”) conferisce a un’altra persona (il “mandatario”) il potere di compiere atti giuridici in suo nome. Esistono due tipi principali di procura: la procura generale e la procura speciale. È essenziale comprendere le differenze tra queste due categorie e le implicazioni legali associate.

Differenza tra procura generale e procura speciale

La procura generale

La procura generale conferisce al mandatario l’autorità di agire in nome del mandante su un ampio spettro di atti giuridici, generalmente stabiliti nel documento stesso. Questa procura permette, ad esempio, di gestire affari patrimoniali, firmare contratti, gestire conti bancari e compiere atti legali vari. La procura generale si caratterizza per la sua versatilità e ampia applicabilità, ma può risultare eccessiva se non è necessaria un’ampia delega di poteri.

La procura speciale

La procura speciale, al contrario, è limitata a specifici atti giuridici indicati chiaramente nel documento. Per esempio, può essere redatta per autorizzare un soggetto a vendere un immobile o a rappresentare il mandante in una causa legale. La procura speciale è più adatta in contesti dove il mandante desidera mantenere il controllo su atti particolari o desidera delegare responsabilità limitate.

Funzioni e rilascio della procura

Entrambi i tipi di procura devono essere redatti in forma scritta e, per essere validi, devono essere sottoscritti dal mandante con firma autenticata da un notaio. La procedura prevede che il mandante espliciti chiaramente i poteri conferiti e che il notaio attesti l’identità delle parti e la volontà del mandante. La procura generale deve essere registrata e scontare, pertanto, l’imposta di registro.

La durata

La durata di una procura può variare. In genere, la procura generale rimane valida fino a revoca espressa o scadenza naturale, mentre la procura speciale ha una durata limitata nello spazio o nel tempo, stabilita nel documento stesso. Se non specificato, si presume che la procura speciale sia valida fino al completamento dell’atto per cui è stata conferita.

Revoca della Procura

La revoca di una procura, sia essa generale o speciale, può avvenire in qualsiasi momento da parte del mandante, purché sia comunicata al mandatario e ai terzi interessati. È importante notare che la revoca deve essere formalizzata, tipicamente tramite un atto notarile. In assenza di revoca formale, la procura rimarrà legittima fino a quando non viene formalmente disconosciuta.

Atti non delegabili

Certi atti non sono delegabili tramite procura. Tra questi troviamo:

1. Atti personali: come la dichiarazione di volontà per testamenti o riconoscimenti di paternità, anche la facoltà di donazione non è delegabile.
2. Diritti irrinunciabili: la delega non può estendersi a diritti che la legge riserva esclusivamente al titolare.
3. Atti di straordinaria amministrazione: in determinati ordinamenti, alcune operazioni finanziarie complesse possono richiedere l’intervento diretto del titolare.

Quando usare la procura generale o speciale

La procura generale

La procura generale è utile in situazioni in cui il mandante desidera conferire un ampio potere di rappresentanza, come nel caso di una persona che desidera delegare gestioni quotidiane o affari complessi durante un periodo di assenza prolungata. È frequentemente usata dallo straniero che deve gestire beni in Italia o dall’anziano che desidera avere qualcuno che si occupi delle proprie finanze.

La procura speciale

La procura speciale, invece, è indicata per atti specifici dove il mandante desidera mantenere un maggiore controllo. Ad esempio, nel caso di una vendita immobiliare, è pratico conferire una procura speciale al fine di delegare solo il compimento di quell’atto, garantendo così che il resto delle faccende rimanga sotto la diretta supervisione del mandante.

Differenza tra procura e mandato

È cruciale distinguere la procura dal mandato. Il mandato è un contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere atti giuridici in nome e per conto di un’altra, ma senza avere ricevuto un potere di rappresentanza. Ciò significa che gli atti compiuti dal mandatario nel caso di mandato vincolano direttamente solo il mandatario stesso, mentre con la procura, gli atti compiuti dal mandatario vincolano anche il mandante.

Conclusioni

In sintesi, la scelta tra procura generale e speciale deve essere ponderata in base alle esigenze specifiche del mandante, tenendo conto della portata dei poteri da delegare, della durata desiderata e delle eventuali limitazioni legali. Una consulenza legale è sempre consigliabile per garantire la corretta redazione e attuazione di questi strumenti giuridici.

Esempio di procura generale

Il sig… costituisce suo procuratore il sig… affinché, in nome e rappresentanza del comparente abbia a compiere qualsiasi atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria e di disposizione, con esclusione delle convenzioni matrimoniali e degli atti di donazione o liberalità in genere, relativamente a tutti i beni attualmente facenti parte del patrimonio di esso comparente che in futuro entreranno a far parte del patrimonio di esso comparente o che in futuro entreranno a far parte del patrimonio del medesimo e così, in via esemplificativa, abbia a: dare consensi ed autorizzazioni; acquistare, alienare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio o con riserva di usufrutto) e permutare beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazionari, valori di enti e società; promuovere azioni di riscatto; costituire e modificare diritti di usufrutto, d’uso e d’abitazione, e rinunciare ad essi; costituire ed estinguere diritti di superficie; concedere e stipulare enfiteusi, chiedere la ricognizione del diritto o la devoluzione del fondo enfiteutico, nei casi consentiti dalla legge; affrancare fondi enfiteutici; costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive di qualsiasi specie, oneri reali e precari; costituire consorzi, e parteciparvi; svolgere pratiche edilizie ed urbanistiche presso i Comuni ed ogni altra amministrazione od ufficio competente; a tal fine: chiedere e ritirare concessioni, anche per varianti ed in sanatoria, autorizzazioni sia per opere di urbanizzazione che di costruzione e/o demolizione; presentare progetti, documenti, attestazioni, polizze fideiussorie, fare dichiarazioni, versare oneri, accettarne le modalità di pagamento; stipulare convenzioni e sottoscrivere atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica; presentare domande di sanatoria e svolgere le relative pratiche; sottoscrivere i relativi documenti; sottoscrivere e presentare frazionamenti catastali, denunce di variazione, tipi mappali, denunce di nuova costituzione o altri atti catastali; costituire e sciogliere comunioni e condomini, sostituire altri nel godimento della cosa comune; promuovere azioni di rivendica e rinunziarvi; esercitare azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto; eleggere domicili; promuovere dichiarazioni di assenza o di morte presunta; promuovere interdizioni ed inabilitazioni; chiedere la rettificazione di atti di Stato Civile; stipulare convenzioni in ordine a diritti alimentari; accettare puramente e semplicemente o col beneficio di inventario qualunque eredità legittima o testamentaria ed in genere qualunque disposizione di ultima volontà, anche sotto condizione; confermare, ratificare od eseguire volontariamente disposizioni di ultima volontà; rinunziare ad eredità o legati; rappresentare il comparente nella procedura della eredità beneficiata e nella formazione dello stato di graduazione; pagare creditori e legatari; agire in petizione di eredità; riconoscere diritti spettanti a legittimari e reintegrarli nelle quote a loro spettanti; rilasciare legati o conseguirne il possesso; dare esecuzione ad oneri e modi testamentari; procedere all’accertamento ed alla divisione, consensuale o giudiziale, delle comunioni e delle eredità, chiederne la rescissione; procedere alla formazione dei lotti ed alla loro assegnazione ovvero alla estrazione a sorte; chiedere revisioni di conti, chiedere ed effettuare collazioni, imputazioni, conguagli, rinunciare od esercitare diritti di retratto successorio; accettare donazioni, anche modali; impugnare donazioni o chiederne la riduzione; contrarre qualunque specie di obbligazioni: sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternative, solidali, divisibili o indivisibili, con clausola penale; ricevere in pagamento con surroghe nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche, fare dichiarazioni di imputazioni dei pagamenti; fare ed accettare offerte reali e susseguenti depositi della cosa dovuta; fare ed accettare delegazioni di pagamento, espromissioni ed accolli; fare ed accettare novazioni; rimettere debiti; riconoscere ed operare compensazioni e confusioni; esigere e riscuotere, dandone quietanza, capitali, interessi, pensioni di invalidità, di anzianità e di vecchiaia, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da privati, banche, da enti morali o da pubbliche amministrazioni, da uffici postali, telegrafici e ferroviari; ritirare dagli uffici postali, ferroviari o di trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; ritirare titoli al portatore e nominativi, da privati, da istituti di credito, da corpi morali e da pubbliche amministrazioni; compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, del Dipartimento Regionale e della Direzione Generale delle Entrate; stipulare contratti per persona da nominare, fare dichiarazioni di comando, stipulare contratti a favore di terzo; ricevere e ritirare assegni, incassarli o depositarli e girarli per l’incasso, ovvero accordare dilazioni di pagamento; rinunciare ad ipoteche legali; stipulare contratti preliminari; fare dichiarare la nullità, chiedere l’annullamento, la rescissione e la risoluzione di contratti; dare e ricevere titoli a riporto; stipulare contratti estimatori; stipulare contratti di somministrazione; concedere e condurre locazioni ed affitti anche ultranovennali, sublocazioni e subaffitti; cedere i detti contratti, riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi; stipulare contratti di appalto e subappalto; concorrere a licitazioni e gare; approvare capitolati, intervenire a collaudi; stipulare contratti di trasporto; conferire ed accettare mandati speciali, revocarli o rinunciarvi, chiedere rendiconti; stipulare contratti di commissione, di spedizione, di agenzia, di mediazione; stipulare contratti di deposito anche in magazzini generali; sottoscrivere e trasferire, anche mediante girata, fedi di deposito e note di pegno; stipulare sequestri convenzionali; dare e prendere a comodato mobili ed immobili; stipulare contratti di mutuo attivi e passivi, con o senza garanzie, e con clausole penali; assumere mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto; stipulare contratti bancari di apertura di credito, di anticipazione e di sconto; stipulare contratti di conto corrente e compiere qualsiasi operazione sui conti correnti intestati al mandante; aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso; chiedere finanziamenti, effettuare prelievi sui libretti di risparmio nominativi o vincolati; aprire cassette di sicurezza, prelevarne il contenuto; costituire rendite vitalizie, fondiarie, semplici; cederle, accettarle, affrancarle e risolverle; stipulare contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita; concordare ed accettare premi ed indennità; costituirsi fideiussore, anche con rinunzia al beneficio dell’escussione e della divisione; contrarre anticresi; conferire ed accettare mandati di credito; fare transazioni ed impugnarle; cedere i beni ai creditori; effettuare promesse di pagamento e promesse al pubblico; riconoscere debiti; emettere pagherò, spiccare tratte ed accettarle o rifiutarle; girare, avallare ed incassare effetti cambiari; protestarli; promuovere azioni cambiarie; trarre od emettere ordini in derrate; ratificare l’operato del gestore d’affari; esperire qualunque azione e proporre qualunque eccezione per fatti illeciti; chiedere risarcimenti di danni; chiedere, concordare ed incassare indennità per danni derivanti da guerra, da pubblica calamità, da esproprio, da occupazioni temporanee; stipulare contratti agrari in genere; stipulare contratti d’opera; nominare institori; costituire associazioni e parteciparvi; costituire società di qualsiasi tipo; partecipare ad atti modificativi di patti sociali e di statuti; a proroghe e scioglimenti di società; nominare cariche sociali; partecipare con voce e voto ad assemblee ordinarie e straordinarie di società, di condomini e di associazioni; costituire consorzi fra imprenditori ed aderirvi; stipulare associazioni in partecipazione; chiedere trascrizioni ed annotamenti ipotecari; trascrizioni ed annotamenti in qualsiasi altro Pubblico Registro; assentire alla iscrizione, alla rinnovazione, alla surroga, alla postergazione di ipoteche e di privilegi agrari ed industriali; assentire alla cancellazione di ipoteche anche senza il realizzo dei rispettivi crediti; rinunciare ad ipoteche legali; costituire ed accettare pegni, ipoteche e privilegi su beni mobili registrati; promuovere espropriazioni ed esecuzioni forzate; rinunziare a prescrizioni compiute; provocare dichiarazioni di fallimento, rappresentare il comparente nei giudizi relativi, affermare la verità di crediti; accettare concordati od opporsi ad essi; rappresentare il comparente davanti a qualsiasi Autorità amministrativa, sindacale e politica; rappresentare il comparente in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione, comprese le Commissioni di imposta e le giurisdizioni speciali amministrative; nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti; fare procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, farvi opposizione; procedere ad inventari; svolgere qualsiasi pratica fiscale, sottoscrivere e presentare ricorsi, denunce, reclami, concordati ed adesioni ad accertamenti; chiedere condoni, fare adesioni, procedere alla conciliazione giudiziale delle vertenze tributarie; chiedere ed ottenere dilazioni di pagamento di imposte, stipulare i relativi atti, concedere le richieste garanzie, anche ipotecarie; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; rendere tutte le dichiarazioni e provvedere alle allegazioni previste dalla legge, in particolare agli effetti: del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni; della Legge 19 maggio 1975 n.151; del Decreto Legge n.223 del 4 luglio 2006 convertito con Legge n.248 del 4 agosto 2006; del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle normative regionali in materia di certificazione energetica; del Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge 122/2010; sostituire a sé altri procuratori, per uno o più affari; revocarli e sostituirli; compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto del comparente e nei limiti suindicati, ossia con esclusione delle convenzioni matrimoniali e degli atti di donazione o liberalità in genere.

Il tutto con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto.