Investimenti per transizione 5.0 nel modello Redditi 2025

Modello Unico 2025

Nel modello Redditi 2025, il quadro RU introduce per la prima volta l’indicazione del credito d’imposta “Transizione 5.0”, disciplinato dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e dal decreto ministeriale del 24 luglio 2024.

Il credito deve essere indicato con il codice “T6”, mentre per la compensazione tramite modello F24 si utilizza il codice tributo “7072”.

Il credito (come noto) è riconosciuto alle imprese che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 destinati a strutture produttive situate in Italia, nell’ambito di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Inoltre, grazie all’articolo 13, comma 1-quinquies, del Dl 202/2024 (Milleproroghe), sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti prima della richiesta di accesso al credito, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.

L’interconnessione dei beni, pur non essendo condizione per la conclusione del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026. Entro la stessa data deve essere prodotta la perizia asseverata necessaria per la comunicazione di completamento del progetto (secondo quanto precisato nelle Faq del 24 febbraio 2025).

Utilizzo e compilazione

Il credito può essere utilizzato in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997) a partire da cinque giorni dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie, o comunque dieci giorni dopo la comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile, ed entro il 31 dicembre 2025.

Importo non utilizzato al termine dell’anno 2025

L’eventuale ammontare non ancora utilizzato alla fine del 2025 potrà essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo, senza applicazione dei limiti previsti:

  • dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite di 250.000 euro annui per i crediti da quadro RU),
  • dall’articolo 34 della legge 388/2000 (limite di 2 milioni di euro per anno solare),
  • dall’articolo 31 del Dl 78/2010 (preclusione alla compensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro).

Precisazioni delle istruzioni

Le istruzioni specificano che nella Sezione I del quadro RU si devono compilare esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 (colonna 3), RU6, RU8, RU9 (colonna 3), RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU5 accoglie l’indicazione del credito maturato nel periodo d’imposta 2024, comunicato dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto attuativo.

Diversamente da quanto previsto per il credito “Industria 4.0”, non sono richiesti righi specifici per il dettaglio dei costi sostenuti, considerata l’ampia documentazione già trasmessa al GSE. Inoltre, poiché il credito “Transizione 5.0” non è qualificato come aiuto di Stato (come chiarito dalle Faq del Mimit), non è necessario compilare il quadro RS, rigo RS401.

Infine, si ricorda che il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, e deve pertanto essere sterilizzato mediante variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.