Dal 29 maggio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, recante modifiche al D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 27 in materia di distacco transnazionale dei conducenti nel settore dell’autotrasporto. Il decreto ha l’obiettivo di migliorare l’attuazione della direttiva europea sul distacco dei conducenti, rafforzando gli obblighi per le imprese italiane ed estere e precisando modalità, controlli e sanzioni.
Obblighi amministrativi per il distacco dei conducenti
Imprese italiane che distaccano conducenti all’estero
Le aziende di autotrasporto stabilite in Italia, quando operano con i propri conducenti in altri Paesi UE, devono conformarsi alle normative locali durante il periodo di distacco. In particolare, è richiesto di effettuare le comunicazioni preventive di distacco tramite il sistema IMI (Internal Market Information), la piattaforma multilingue europea dedicata al posting, seguendo le procedure richieste dallo Stato ospitante
Questo sostituisce le precedenti comunicazioni nazionali: oggi è sufficiente inserire i dati del distacco sul portale unico europeo, al più tardi all’inizio della missione del conducente (non più entro il giorno precedente). L’impresa italiana deve inoltre garantire che durante la permanenza all’estero il conducente benefici delle condizioni di lavoro vigenti nel Paese ospitante (si veda più avanti) e deve collaborare con le autorità straniere fornendo, su richiesta, la documentazione relativa al distacco (es. buste paga, contratto, orari) attraverso il sistema IMI entro i termini previsti (generalmente entro 8 settimane dalla richiesta).
In altre parole, l’azienda italiana deve essere in grado di esibire documenti e informazioni sul distacco ai fini di controllo anche a distanza, utilizzando gli sportelli digitali unificati e cooperando con le ispezioni del Paese ospitante. Restano esclusi dall’obbligo di distacco i conducenti impegnati in operazioni esenti come i trasporti di transito o bilaterali puri tra l’Italia e un altro Stato (senza attività aggiuntive nel Paese estero). Qualora però un conducente italiano svolga attività di cabotaggio o trasporto interno in un altro Stato membro (ad es. un autista italiano che, durante un viaggio internazionale, effettui un carico/scarico tra due città estere), quel conducente si considera distaccato in tale Stato per la durata di quell’operazione e l’azienda dovrà rispettare le relative regole locali. Imprese estere che operano in Italia: Ogni azienda di trasporto straniera (UE o extra-UE) che impiega autisti sul territorio italiano per servizi di trasporto internazionale o cabotaggio deve effettuare una dichiarazione di distacco in Italia. Tale comunicazione va inviata al Ministero del Lavoro italiano tramite l’interfaccia pubblica connessa al sistema IMI entro l’inizio dell’attività del conducente nel nostro Paese. La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni richieste (dati dell’azienda e del conducente, estremi della licenza comunitaria, periodo di distacco, targhe dei veicoli, tipologia di trasporto, ecc.).
Eventuali modifiche (es. proroghe o variazioni dei dati) vanno comunicate entro 5 giorni Durante la permanenza in Italia, l’impresa deve assicurare che il conducente abbia a bordo i seguenti documenti (in formato cartaceo o digitale): a) copia della dichiarazione di distacco inviata tramite IMI; b) i documenti di trasporto relativi alle operazioni svolte in Italia (es. CMR, lettere di vettura) o le prove previste dall’art. 8(3) del Reg. CE 1072/2009 (che attestano chiaramente il trasporto internazionale precedente e gli eventuali cabotaggi effettuati); c) i dati del tachigrafo, inclusi i simboli dei Paesi registrati ogni volta che il conducente attraversa una frontiera o effettua operazioni in uno Stato. Questi documenti servono a dimostrare la legittimità e la natura del trasporto (ad esempio per comprovare se si tratta di un semplice transito, di un bilaterale o di un cabotaggio). Su strada, la Polizia Stradale verificherà il rispetto di tali obblighi documentali durante i controlli. Inoltre, dopo il termine del distacco, l’azienda estera deve essere pronta a trasmettere entro 8 settimane dalla richiesta degli organi ispettivi italiani ulteriori documenti: copia dei documenti di trasporto (punto b) e dei dati tachigrafici (punto c) già citati, nonché le buste paga con la retribuzione corrisposta al conducente nel periodo di lavoro in Italia, il contratto di lavoro o documento equivalente, gli orari di lavoro e le prove dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni. L’invio di tutta questa documentazione post-distacco avviene anch’esso tramite il portale IMI (per i Paesi UE), facilitando la cooperazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro italiano e le autorità dello Stato di stabilimento.
Da notare che le imprese di Paesi terzi (extra-UE) non sono esentate: anch’esse devono effettuare la dichiarazione di distacco e rispettare le stesse regole (utilizzando IMI una volta accreditate, oppure le procedure ministeriali transitorie) e non beneficiano di alcun trattamento più favorevole rispetto alle imprese comunitarie.
Sanzioni per il mancato rispetto della normativa
Il D.Lgs. 77/2025 mantiene ed inasprisce, attraverso una migliore classificazione delle infrazioni, il regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 27/2023. Le sanzioni amministrative pecuniarie colpiscono sia i trasportatori (datori di lavoro) sia i conducenti in caso di violazioni, con importi differenziati a seconda della gravità dell’infrazione. Di seguito le principali sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi sul distacco
- Omissione della dichiarazione di distacco: se il trasportatore omette di inviare la comunicazione IMI di distacco prima dell’inizio dell’attività in Italia, si applica una sanzione da €2.500 a €10.000. Importi analoghi (2.500–10.000 €) si applicano in caso di omissione della comunicazione da parte di un’impresa italiana tenuta a dichiarare un distacco verso l’estero (verificata dalle autorità del Paese ospitante). Inoltre, se un committente italiano (cliente, vettore subappaltatore o spedizioniere) utilizza un vettore estero, è tenuto a verificare che quest’ultimo abbia effettuato la dichiarazione di distacco: in caso contrario, anche il committente è sanzionabile con la stessa multa da 2.500 a 10.000 €. Questa responsabilità in solido mira a coinvolgere tutta la filiera nell’assicurare il rispetto della normativa.
- Comunicazione incompleta o non aggiornata: se il trasportatore effettua la dichiarazione ma omette qualche informazione obbligatoria o non la aggiorna entro 5 giorni da variazioni (ad es. proroga del distacco, cambio veicolo, etc.), incorre in una sanzione da €1.000 a €4.000. È quindi fondamentale fornire dati accurati e mantenere la comunicazione allineata alla situazione effettiva.
- Mancata disponibilità dei documenti a bordo: il trasportatore che non fornisce al conducente i documenti che deve avere con sé (copia della dichiarazione, documenti di trasporto, registrazioni tachigrafiche, come dettagliato sopra) è soggetto a una sanzione tra €2.500 e €10.000. Questo obbligo intende assicurare che, durante un controllo su strada, gli agenti possano verificare nell’immediato la regolarità del distacco e delle operazioni svolte.
- Inosservanza del conducente: anche l’autista può essere multato se non adempie al dovere di conservare ed esibire alle autorità i documenti richiesti. La sanzione per il conducente va da €150 a €600 per ciascuna violazione (ad esempio se non presenta copia della dichiarazione, o non ha le prove dei trasporti). In tali casi, il verbale di contestazione intimerà al conducente di presentare i documenti mancanti entro 30 giorni. Inoltre, fino all’esibizione di quanto richiesto (e comunque per non oltre 30 giorni) potrà essere disposto il fermo amministrativo del veicolo, affidandolo in custodia ai sensi dell’art. 214-bis CdS. Questa misura accessoria incentiva l’immediata regolarizzazione, impedendo al mezzo di continuare l’attività finché la documentazione non è fornita.
- Mancata trasmissione di documenti post-distacco: se l’azienda non invia entro 8 settimane dall’apposita richiesta dell’INL o della Polizia i documenti aggiuntivi (prospetti paga, contratto, orari, prove di pagamento, ecc.), è prevista una sanzione da €1.000 a €4.000. L’irrogazione di questa multa spetta all’autorità che aveva fatto la richiesta (ad esempio l’Ispettorato del Lavoro che attiva il controllo via IMI).
Imprese di trasporto extra UE
Va evidenziato che tutte le sanzioni appena descritte si applicano anche alle imprese di trasporto extra-UE che operano in Italia, qualora non rispettino gli obblighi equivalenti previsti (dichiarazione al Ministero del Lavoro finché non sono integrate in IMI). Analogamente, le sanzioni al conducente valgono anche per autisti di vettori stabiliti in Paesi terzi. L’apparato sanzionatorio aggiornato, oltre a punire le inadempienze, contribuisce a scoraggiare fenomeni di dumping sociale, prevedendo multe elevate per le omissioni più gravi. I proventi delle sanzioni sono destinati ad un apposito capitolo del bilancio statale, reinvestibili in attività di vigilanza. Infine, il D.lgs. 77/2025 ha aggiornato le tabelle delle infrazioni (Allegato III del D.Lgs. 144/2008) in materia di tempi di guida, tempi di riposo e tachigrafo, introducendo nuovi criteri di gravità in linea con gli standard UE. Le violazioni sono ora classificate come lievi, gravi o molto gravi secondo parametri uniformati a livello europeo, il che aumenta l’efficacia delle sanzioni e facilita l’identificazione delle imprese a maggior rischio.
Ad esempio, rientrano tra le infrazioni gravi o molto gravi: il superamento dei limiti di guida giornalieri o settimanali, il mancato rispetto delle pause obbligatorie, la riduzione irregolare dei riposi giornalieri/settimanali o la mancata compensazione dei riposi ridotti, l’uso improprio o manomissione del tachigrafo, nonché violazioni organizzative come il mancato rientro periodico del conducente o l’attribuzione di compensi legati alla distanza/velocità (pratica vietata).
Questa riclassificazione non modifica direttamente gli importi delle ammende del Codice della Strada, ma incide sul sistema di classificazione del rischio aziendale: un numero elevato di infrazioni gravi attribuisce all’impresa un fattore di rischio più alto, portando a controlli più frequenti e potenzialmente alla perdita di requisiti di onorabilità in casi estremi.
Compensi e trattamento economico dei conducenti distaccati
Condizioni minime di lavoro e di retribuzione del Paese in cui operano
Un principio cardine confermato e rafforzato dalla normativa è che ai conducenti distaccati spettano le condizioni minime di lavoro e di retribuzione del Paese in cui operano, analoghe a quelle garantite ai lavoratori locali. Ciò significa che durante il periodo di distacco il datore di lavoro deve assicurare al conducente almeno il salario minimo orario (comprensivo di eventuali indennità obbligatorie) previsto dalla legge o dai contratti collettivi di applicazione generale vigenti nello Stato ospitante, oltre alle medesime maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo se applicabili. In pratica, per ogni ora lavorata sul territorio di un certo Paese UE, l’autista non può percepire meno di quanto stabilito per un autista di pari livello in quello stesso Paese. Questo adeguamento retributivo va effettuato sin dal primo giorno di distacco, tranne nei casi esclusi (transito e trasporti bilaterali esenti). Ad esempio, un camionista assunto da un’impresa italiana che svolga cabotaggio in Francia dovrà ricevere almeno la paga oraria minima e gli eventuali elementi retributivi previsti per gli autisti in Francia per quelle giornate, anche se normalmente il suo stipendio base italiano sarebbe inferiore. Oltre alla retribuzione, al conducente distaccato vanno garantite tutte le condizioni essenziali di lavoro vigenti nel Paese ospitante in base alla Direttiva 96/71/CE. Tra queste rientrano: i periodi massimi di lavoro e minimi di riposo (già uniformati dai regolamenti europei, ma da far rispettare rigorosamente), la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il diritto a ferie e permessi secondo le regole locali se di durata sufficiente, e la parità di trattamento (ad esempio, niente discriminazioni di genere nelle condizioni contrattuali).
La legge dello Stato di origine
Resta invece regolato dalla legge dello Stato di origine il versante previdenziale e assicurativo (il conducente continua normalmente a versare contributi nel Paese in cui ha sede la sua impresa, secondo i regolamenti UE sulla sicurezza sociale per i lavoratori mobili). L’obbligo di applicare le condizioni del paese ospitante mira sia a tutelare i lavoratori distaccati, garantendo loro condizioni più favorevoli se operano in Paesi con trattamenti migliori, sia a evitare concorrenza sleale tra imprese di trasporto, livellando i costi del lavoro. In Italia, quindi, i conducenti di aziende estere in distacco devono godere di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali del settore logistica/trasporto applicabili ai driver italiani (es. livelli retributivi del CCNL Autotrasporto Merci). Simmetricamente, un’impresa italiana che distacca autisti all’estero dovrà adeguare il salario dei propri dipendenti alle soglie minime di quel Paese per le ore di lavoro effettuate lì. È importante sottolineare che alcuni elementi del trattamento economico, come le indennità di trasferta o rimborsi spese, se previste per legge o contratto nel Paese ospitante, devono essere corrisposte ai distaccati (a meno che siano già incluse e calcolate come parte della retribuzione minima). Allo stesso tempo, eventuali indennità specificamente erogate dall’azienda per compensare il distacco (es. contributi spese viaggio/alloggio) non possono essere conteggiate nel salario minimo: devono aggiungersi a quest’ultimo. Le imprese devono quindi prestare attenzione a valutare la paga oraria e gli istituti contrattuali del Paese dove inviano i propri conducenti, regolando di conseguenza buste paga e trasferte per non incorrere in violazioni.
Semplificazioni procedurali e nuove scadenze introdotte
Il decreto correttivo ha portato alcune semplificazioni operative e chiarito le tempistiche degli adempimenti, riducendo gli oneri burocratici soprattutto grazie all’utilizzo di strumenti digitali comuni a livello UE. Ecco i principali miglioramenti procedurali e scadenze da tenere presenti:
Controlli più mirati e coordinati
Dal lato delle autorità, il decreto amplia la platea di chi può accedere alle banche dati sui trasporti e potenzia la cooperazione ispettiva. In particolare, gli ispettori del lavoro (INL) avranno accesso diretto al sistema nazionale di classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto. Questo significa che anche chi vigila sul rispetto delle norme laboristiche potrà consultare i profili di rischio (basati sul numero e gravità delle infrazioni commesse dall’azienda in materia di ore di guida, tempi di riposo, ecc.) e usarli per pianificare ispezioni mirate. Un tale coordinamento – previsto anche a livello UE – dovrebbe concentrare i controlli sulle imprese con più violazioni, alleviando al contrario la pressione su quelle virtuose. Inoltre, è stato chiarito che le verifiche possono avvenire non solo su strada ma anche presso le sedi aziendali: gli organi di controllo italiani, in caso di distacchi internazionali, possono eseguire ispezioni nei locali dell’impresa di autotrasporto (quando situati in Italia) per esaminare documentazione e condizioni di lavoro. Specularmente, le imprese italiane che operano all’estero devono aspettarsi che le autorità straniere possano richiedere documenti o effettuare controlli, anche attraverso i canali digitali, per verificare il rispetto delle loro normative. Questa estensione dei controlli nei locali aumenta la capacità di far emergere eventuali irregolarità non riscontrabili nei soli controlli su strada (ad es. differenze retributive, contratti non conformi, ecc.). Dal punto di vista procedurale, tuttavia, essa non introduce nuovi oneri se non la necessità per le aziende di tenere ordinata e disponibile la documentazione (anche in formato elettronico) in caso di ispezione. Anzi, la condivisione dei dati di rischio e l’uso di sistemi integrati potrebbe ridurre duplicazioni e richieste ridondanti di documenti, configurando quindi una semplificazione nel medio termine.
Portale unico IMI
L’adozione del sistema informatico Internal Market Information come canale obbligatorio per le dichiarazioni di distacco rappresenta una semplificazione notevole. Le aziende straniere non devono più nominare un rappresentante fiscale o legale in Italia per il distacco né inviare comunicazioni multiple via PEC/fax: è sufficiente registrarsi sul portale IMI e inserire i dati richiesti. Analogamente, le imprese italiane usano lo stesso sportello digitale per notificare i distacchi all’estero, evitando di dover interagire con sistemi diversi per ciascun Paese. IMI, essendo multilingue e interconnesso con le autorità di tutti gli Stati membri, snellisce le procedure e facilita lo scambio di informazioni in tempo reale tra ispettorati del lavoro. Ciò riduce il rischio di errori formali nelle comunicazioni e fornisce una tracciabilità uniforme delle dichiarazioni in tutta Europa.
Termini più flessibili per le comunicazioni
Viene ufficialmente accolta la possibilità di inviare la dichiarazione fino all’ultimo momento utile, ossia entro l’inizio del distacco, anziché obbligatoriamente il giorno prima. Questa modifica, introdotta dal 2023 e confermata, dà alle aziende maggiore flessibilità per gestire variazioni dell’ultimo minuto (es. cambi di autista o itinerario) senza incorrere automaticamente in sanzioni. Rimane ovviamente buona prassi effettuare la comunicazione con un ragionevole anticipo, ma la norma ora tollera la trasmissione in tempo reale all’avvio dell’operazione. Confermato anche il termine di 5 giorni per comunicare eventuali modifiche successive (es. proroga della durata, cambio targa, interruzione anticipata): un arco temporale che permette di regolarizzare la dichiarazione senza sanzioni, purché non si ecceda Un’ulteriore scadenza chiarita è quella degli 8 settimane per fornire documentazione post-distacco su richiesta: questo termine certo (circa 2 mesi) consente alle imprese di raccogliere e trasmettere i documenti richiesti dall’INL, evitando incertezze su “entro quando” ottemperare.
Conclusioni
In sintesi, il D.lgs. 77/2025 porta cambiamenti mirati ma significativi: le imprese di autotrasporto, italiane ed estere, devono porre attenzione agli adempimenti (comunicazione IMI tempestiva, disponibilità di documenti, adeguamento dei trattamenti economici) per evitare le pesanti sanzioni pecuniarie introdotte. Al contempo, beneficiano di procedure più uniformi a livello europeo (grazie al portale IMI) e di regole del gioco più chiare. Le nuove norme rafforzano la tutela dei conducenti distaccati – garantendo loro condizioni e salari equi ovunque operino – e promuovono una concorrenza leale tra imprese, grazie a controlli più efficaci e coordinati. È consigliabile che tutte le aziende del settore, specialmente quelle associate che operano su tratte internazionali, aggiornino le proprie prassi amministrative alla luce di queste novità, in modo da cogliere le semplificazioni offerte (es. utilizzo del sistema IMI) e rispettare le nuove scadenze ed obblighi, evitando penalità e fermi che potrebbero incidere sul servizio. In definitiva, il decreto 77/2025 rappresenta un passo verso maggiore trasparenza e uniformità nel mercato europeo del trasporto su strada, imponendo qualche onere aggiuntivo di documentazione ma anche assicurando condizioni più omogenee per lavoratori e imprese.











