Rinnovato il CCNL Edilizia artigianato e piccole e medie imprese

E’ stato rinnovato in data 20 maggio 2025 il verbale di accordo di rinnovo del contratto collettivo imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia, tra Fiae-Casartigiani, Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil.

Il Contratto Collettivo appena rinnovato – che si applica a oltre 50mila imprese e più di 400mila lavoratori – avrà decorrenza dal 1° maggio 2025 e scadrà il 30 settembre 2028, portando la durata del contratto dai tre precedenti a quattro anni.

Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un incremento complessivo di 178 euro al primo livello a regime, da erogare nelle seguenti quattro tranche:

  • 75,00 euro a decorrere dal 1° maggio 2025;
  • 35,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • 35,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • 33,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Riportiamo di seguito due punti significativi introdotti nella parte normativa del contratto, uno relativo alla misura di sostegno all’impresa pensata con lo scopo di premiare le imprese virtuose che investono in qualità, il secondo relativo alla modifica della disciplina dell’istituto della trasferta. Per il resto si rimanda al testo completo dell’accordo trasmesso in allegato.

Protocollo premialità imprese e orario di lavoro

Nell’intento di rafforzare la qualificazione delle imprese, il contratto stabilisce che le aziende che possiedono requisiti specifici (elencati nell’accordo) possono accedere ad alcuni benefici e/o premialità.

Tra tali benefici è stata prevista la possibilità di rimodulazione dell’orario di lavoro, preceduta da una preventiva comunicazione alle OO.SS. territorialmente competenti, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, e comunque sempre garantendo la corresponsione delle maggiorazioni previste all’art.22 (straordinario).

Fondo artigianato qualificazione e sviluppo

La novità è che le aziende con i requisiti di cui sopra che attuano tale procedura, a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno accedere a un apposito Fondo costituito presso ogni Cassa Edile ed Edilcassa, e richiedere un contributo – attraverso la compensazione sulla contribuzione delle Casse Edili/Edilcassa – per le ore eccedenti il regime ordinario di lavoro e con il limite delle 250 ore annuali previsto dalla normativa vigente. A tal fine è costituito – a decorrere dal 1° ottobre 2025 – il “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo”.

Trasferta

Viene introdotta una nuova disciplina della trasferta, applicata a tutti i cantieri avviati a decorrere dal 1° ottobre 2025. La nuova disciplina della “trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale (salve alcune specifiche eccezioni) e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2025, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.

La nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali un operaio sia inviato dall’impresa in “trasferta” in un territorio di competenza di un’altra Cassa Edile/Edilcassa.

L’impresa, per gli operai in “trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza.

Accordo di rinnovo CCNL 20 maggio 2025

Premesso

  • che le Parti Sociali in data odierna hanno sottoscritto il presente rinnovo contrattuale in una fase che, dopo un triennio caratterizzato da una significativa espansione del settore edile, lo stesso mostra i primi segnali di flessione, legati sia a dinamiche interne che a un progressivo riassestamento del mercato di riferimento. In questo contesto, le Parti confermano la centralità della Sicurezza, della Formazione e della qualificazione professionale dei dipendenti nonché la qualificazione delle imprese, come elementi fondanti del presente rinnovo contrattuale.
  • che le Parti ritengono imprescindibile valorizzare le imprese virtuose che garantiscono qualità del lavoro, rispetto delle normative e investimenti in formazione e sicurezza, anche attraverso specifiche forme di premialità. Le Parti si impegnano altresì a promuovere congiuntamente presso le istituzioni competenti interventi normativi coerenti, finalizzati a valorizzare un modello imprenditoriale responsabile. In tale prospettiva, viene riconosciuto il ruolo centrale dell’imprenditore artigiano come figura determinante per l’innovazione, la gestione della qualità e la crescita del settore, da sostenere attraverso percorsi di qualificazione, semplificazioni operative e misure che ne tutelino la funzione sociale ed economica.
  • che le Parti confermano e ribadiscono che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, applicabile alle imprese del settore edile operanti nell’ambito dell’artigianato, della piccola e media impresa e delle cooperative artigiane, costituisce il riferimento contrattuale esclusivo per i rapporti di lavoro dipendente in tali ambiti. Le Parti si impegnano a garantirne il riconoscimento e l’applicazione nell’ambito di tutto il sistema Edile Nazionale (Casse Edili/Edilcasse e Enti unificati Formedil) richiedendo alla CNCE e al Formedil nazionale, l’attivazione di un costante monitoraggio sull’uniforme attuazione del presente CCNL, anche al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e garantire la corretta concorrenza tra le imprese.

Concordano

  • di impegnarsi ad armonizzare gli Statuti degli Enti unificati regionali/territoriali, laddove già esistenti, allo Statuto dell’Ente unico di Formazione e Sicurezza nazionale con la partecipazione di tutte le PPSS che compongono il Sistema bilaterale nazionale Edile. Le Parti riconoscono con favore l’avvenuto riconoscimento da parte dell’Unione Europea di EBC (European Builders Confederation) quale soggetto legittimato a partecipare al dialogo sociale europeo nel settore delle costruzioni. In tal senso, si impegnano a favorire, ciascuna per la propria parte, il pieno inserimento di EBC nei meccanismi formali del dialogo sociale europeo, contribuendo così a rafforzare una rappresentanza più inclusiva e aderente alla reale composizione del tessuto imprenditoriale del settore a livello europeo.
  • di attivarsi congiuntamente al fine di definire valide proposte per l’introduzione di previsioni normative che regolamentino l’accesso alla professione in edilizia mediante l’individuazione di requisiti di qualificazione dell’imprenditore e dell’impresa in armonia con le previsioni normative in essere utili anche ai fini dello svolgimento di interventi agevolati da incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori tenendo conto anche di quanto previsto nel presente Accordo sulla formazione dei lavoratori dipendenti;
  • di attivarsi al fine di avviare una politica attiva di inserimento nel mondo del lavoro edile che faciliti e sia propedeutica all’inserimento nel settore dei giovani, tramite il coinvolgimento e la valorizzazione degli enti bilaterali di settore.

Inoltre, le Parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

  • Promuovere congiuntamente, presso il Governo e il Parlamento, un’azione volta a ristabilire un quadro stabile e strutturale di incentivazione nel mercato privato delle costruzioni, capace di sostenere gli investimenti delle famiglie finalizzati all’efficientamento energetico, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla messa in sicurezza sismica, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali previsti a livello nazionale ed europeo e assicurando al contempo certezza e continuità agli operatori del settore;
  • Rafforzare strumenti che favoriscano l’effettiva inclusione delle Micro e Piccole Imprese nel mercato degli appalti pubblici, anche alla luce dei primi, importanti passi compiuti con la riforma del Codice dei contratti e il relativo correttivo. Le Parti ritengono imprescindibile assicurare, in ogni caso, l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • Garantire negli appalti pubblici l’effettività dello scorporo dei costi della manodopera dai ribassi d’asta, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza;
  • Prevedere una disciplina normativa strutturale destinata ad assicurare la piena detassazione e decontribuzione della retribuzione connessa alle ore destinate alla formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quella obbligatoria, svolta nell’ambito della bilateralità costituita dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’Inps e non destinato a Fondartigianato, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia;
  • Prevedere l’emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
  • Ridurre l’aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, rendendola più coerente con le effettive esigenze del comparto e assicurando al contempo un più efficiente equilibrio tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i rispettivi trattamenti.
  • Reintrodurre l’articolo 29 del D.L. n.244/95 abrogato dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento alla riduzione annuale in misura pari all’11,50% dei premi Inail, al fine di sostenere il lavoro di qualità anche mediante l’implementazione di condizionalità volte ad escludere l’accesso a tale agevolazione per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione stessa;
  • Prevedere ulteriori risorse pubbliche da riconoscere alle imprese che si distinguono per il particolare impegno in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ispirate anche ad una logica di premialità per l’impegno profuso nella costante e virtuosa attenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo al contempo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa la possibilità di intervento nell’ambito della predetta premialità al fine di valorizzare le best practices.

Nuovo articolo – Lavoratori stranieri

Il settore delle Costruzioni in Italia è fortemente caratterizzato dalla presenza di manodopera straniera.

A fronte di tale presenza, le Parti intendono favorire, con specifiche previsioni contrattuali introdotte a titolo sperimentale per la vigenza del presente accordo, la competitività e la produttività del comparto, rafforzando anche la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli infortuni, attraverso la qualificazione professionale del personale straniero, con l’intento di rafforzarne l’integrazione nonché riconoscendo, al contempo alle Imprese, una premialità.

Pertanto, alle imprese che assumeranno dipendenti stranieri e che, attraverso il sistema Formedil territoriale, ove lo stesso preveda corsi di alfabetizzazione linguistica all’interno dell’offerta formativa, promuovendone lo sviluppo laddove questo non sia presente, eventualmente anche in collaborazione con il sistema scolastico, faranno partecipare gli stessi ai suddetti corsi, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo sulla quota relativa alla formazione a fronte del completamento del corso formativo certificato dagli enti di sistema .

Il regolamento e la misura relativa allo sgravio premiale, è delegata alla contrattazione di 2° livello territoriale.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Contributo contrattuale alla previdenza complementare.

Le Parti, a seguito di quanto segnalato da ultimo dalla Covip al Fondo di Previdenza complementare Prevedi, si impegnano a definire, entro il 30/06/2025, assieme anche alle altre parti istitutive del Fondo stesso, una specifica normativa sul contributo contrattuale, con particolare riguardo agli operai di nuova assunzione.

COMMISSIONE ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE

Le Parti, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione “Armonizzazione contrattuale”, che ha definito la stesura del testo coordinato del CCNL Edilizia Artigianato e Piccola e Media Industria, concordano che le risultanze saranno definite mediante sottoscrizione dei testi entro il 31/07/2025. Le Parti procederanno alla stampa del nuovo testo, integrandolo con quanto previsto dal presente Accordo di rinnovo.

Allegato “A-2025” – Premialità imprese virtuose e lavoratori

PREMIALITA’ PER LE IMPRESE

Le Parti intendono rafforzare la qualificazione delle imprese e la loro crescita riconoscendone la virtuosità; a tal fine vengono individuati i requisiti sottoindicati per l’accesso a benefici e/o premialità previsti nel presente contratto.

L’impresa dovrà possedere, oltre ai prerequisiti almeno due degli ulteriori requisiti di accesso.

Prerequisiti di accesso

  • Durc in corso di validità;
  • applicazione di quanto stabilito all’art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015;
  • certificato di congruità positivo (laddove richiesto);

Ulteriori requisiti di accesso

  1. anzianità d’iscrizione da almeno 5 anni al sistema delle Casse Edili/Edilcasse (per la determinazione dell’anzianità vanno considerate anche trasformazioni, conferimenti, ecc.)
  2. iscrizione all’elenco dei Mastri Formatori Artigiani;
  3. possesso dei requisiti previsti alla lettera “b” dell’art. 2) del Regolamento del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore” del 21 settembre 2023;
  4. asseverazione e/o mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione conforme, a cura del sistema della rete Formedil e/o attivazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
  5. attivazione da parte dell’impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 4 maggio 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato), secondo le previsioni dell’allegato IX Protocollo Formazione e Sicurezza del richiamato Verbale di Accordo);
  6. richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell’Ente unificato territoriale in cantieri dell’impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi.

Alle Imprese che soddisfano almeno uno dei requisiti di cui al punto 4 o al punto 6, sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all’Ente unificato territoriale.

Alle Imprese che soddisfino quanto previsto al secondo comma del presente allegato, sarà riconosciuta, inoltre, la premialità disciplinata dal presente contratto con uno sgravio contributivo da calcolarsi sulla aliquota dello 0,75% del capitolo destinato alla gestione della Cassa edile/Edilcassa, nella misura massima del 40%.

L’individuazione delle percentuali e/o degli importi di cui sopra, nonché le modalità applicative sono definite dalla contrattazione di 2° livello e saranno riconosciute attraverso la compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili.

PREMIALITA’ PER GLI OPERAI

Le prestazioni a favore dei lavoratori, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, saranno determinate dalle parti territoriali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.

In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali entro il 30 settembre di ogni anno, le somme di cui sopra andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste da aliquota dello 0,45%

* * *

Per il finanziamento delle presenti premialità a favore delle imprese e dei lavoratori, si potranno impiegare la riserve della Cassa Edile/Edilcassa (utilizzando quelle derivanti da quanto disciplinato all’Allegato X “Gestione riserve” del CCNL del 4 maggio 2022; queste ultime se non utilizzate al 30 settembre 2025), nonché le quote non riscosse e disciplinate dal medesimo Allegato X, secondo criteri e le modalità ivi previste.

Inoltre, potrà essere impiegato l’eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento per gli anni successivi, l’annualità ottobre 2023 – settembre 2024; entrambe le risorse del presente paragrafo sono da destinarsi al 50% alle imprese e al 50% ai lavoratori.

Le parti confermano che la presente disciplina delle premialità per le imprese e per i lavoratori è distinta rispetto a quanto previsto dal livello territoriale in tema di premialità a valere sulla quota dell’1,05% e dello 0,45% del contributo Cassa Edile/Edilcassa.

Sono fatte salve eventuali forme di premialità in vigore nei territori.

Allegato “B-2025” – Premialità Enti Bilaterali

PREMESSE GENERALI

Le parti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.

I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell’equilibrio economico/finanziario degli Enti unificati e delle Casse Edili/Edilcase per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai lavoratori.

Per la costituzione di dette premialità si dovrà prevedere anche l’attivazione di risorse degli Enti nazionali agli Enti territoriali. Eventuali ristorni provenienti da tali risorse destinate agli Enti territoriali dovranno comunque riflettersi maggiormente in un beneficio per le aziende e lavoratori, non a capitalizzazione degli enti stessi.

Le premialità dovranno produrre un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali.

Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell’Accordo di rinnovo del presente Ccnl. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del già menzionato accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell’eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

PREMIALITÀ ENTI BILATERALI TERRITORIALI

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, gli Enti bilaterali territoriali dovranno possedere almeno due dei seguenti parametri, fermo restando il rispetto dell’obbligo di invio dei bilanci nonché di tutte le comunicazioni agli Enti bilaterali previste dal CCNL, compresa quella da parte delle Casse Edili/Edilcasse a CNCE e Formedil relativamente agli operai di primo ingresso nel settore (“16 ore prima”).

ENTI UNIFICATI/SCUOLE CPT

La riduzione complessiva del contributo dovuto al Formedil nazionale non potrà superare la misura massima di un terzo.

  • per gli enti unificati che effettuano un numero di visite sui cantieri pari n. 100 ogni 50.000,00 € di entrate contributive (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni);
  • per gli enti unificati che asseverano (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) come ente o nella rete di enti nella regione di riferimento il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme a cura del sistema della rete;
  • per gli enti unificati che aderiscono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) a campagne nazionali promosse dal Formedil nell’ambito di Protocolli d’intesa con INAIL quali, solo a titolo esemplificativo, la campagna di misurazioni dell’esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile al fine di integrare la Banca Dati Esposizione Silice dell’INAIL;
  • per gli enti unificati che propongono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) percorsi della filiera formativa edile che prevedono tirocini curriculari obbligatori ai sensi delle normative nazionali e regionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo IeFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS;
  • per gli enti unificati che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione: riconoscimento, all’Ente risultante dall’unificazione, della suddetta riduzione del contributo dovuto al Formedil nazionale o di una misura di sostegno finanziario a valere sulle riserve dello stesso, da definirsi con le parti sociali nazionali.
CASSE EDILI:
  • per le Casse Edili e Edilcasse che si adeguano a tutte le regole dettate dalla stessa CNCE (a titolo di esempio su Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti, Prestazioni): riduzione nella misura massima complessiva di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
  • per le Casse Edili e Edilcasse che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione, alla Cassa/Edilcassa risultante dall’unificazione sarà riconosciuta una riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le parti sociali nazionali.
  • Per le Edilcasse che ampliano la loro competenza territoriale (da provinciale a interprovinciale e/o a regionale) nell’ambito della stessa Regione, sarà riconosciuta una riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le parti sociali nazionali.

***

Gli Enti bilaterali territoriali che non rispettino gli obblighi, quale, a titolo esemplificativo, l’invio dei bilanci al relativo Ente nazionale, o non raggiungano i parametri di funzionalità ad essi demandati dal Ccnl, verseranno l’aliquota nella misura dello 0,04% all’Ente nazionale.

Per le modalità operative e di attribuzione delle premialità, nonché per le valutazioni di sostenibilità, ferma restando l’applicazione di accordi/protocolli già in essere, si demanda ad una commissione, coadiuvata dagli enti paritetici nazionali, la stesura di un apposito regolamento, da definirsi entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.

Le parti concordano una diversa tempistica del versamento da parte delle Casse Edili e Edilcasse della contribuzione Ape al FNAPE, passando dall’attuale versamento trimestrale a due versamenti: il primo dopo nove mesi ed il successivo dopo tre mesi, ferma restando la data del mese di dicembre quale data per l’ultimo versamento.

Le parti convengono che le Casse Edili rilascino alle imprese specifiche attestazioni riguardanti i versamenti effettuati, nell’anno cassa edile precedente, in termini di welfare contrattuale (0,45%), assistenza sanitaria complementare e previdenza integrativa, ai fini della misurazione della conformità di un’impresa ai criteri ambientali, sociali e di governance (rating di sostenibilità – ESG).

Allegato “C-2025” – Trasferta

Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all’art. 24 del CCNL Artigianato Edilizia e PMI:

La disciplina della “trasferta” nazionale entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025, contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.

Dalla predetta data, tale disciplina sostituirà i commi da 8 a 16 (e la successiva “dichiarazione delle parti” e “dichiarazione a verbale”) della lett. A) dell’art. 24 del presente CCNL. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all’operaio in “trasferta” continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di “indennità territoriale temporanea”, nonché le “Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario” di cui alla lett. B) dell’art. 24 del presente CCNL.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dalla normativa nazionale, regionale, territoriale, commissariale e/o prefettizia in vigore, la nuova disciplina della “trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2025, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.

Principio del “cantiere in trasferta”:

La nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali un operaio sia inviato dall’impresa in “trasferta” in un territorio di competenza di un’altra Cassa Edile/Edilcassa. Tale regolamentazione decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio, con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori, come di seguito definita.

Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in “trasferta” dall’impresa, successivamente al primo, presso il medesimo cantiere, purché la “trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile.

La Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa:

L’impresa, per gli operai in “trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza.

L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza:

A prescindere dalla durata della “trasferta”, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che erogherà le prestazioni a favore del lavoratore in relazione al riconoscimento delle ore.

Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili/Edilcasse sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE/ED (implementazione di CNCE_Edilconnect):

Tramite l’applicativo, con un unico adempimento, l’impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza che alla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori. Successivamente effettuerà le denunce mensili alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori.

In base alla data di invio del primo operaio in “trasferta”, per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna “A” della sottostante tabella.

A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga del primo operaio inviato in “trasferta”, le contribuzioni saranno imputate in base a quanto indicato nella colonna “B” della sottostante tabella anche per tutti gli operai inviati in “trasferta” successivamente al primo, purché la “trasferta” relativa del singolo operaio, duri per almeno un intero periodo di paga mensile.

Le contribuzioni afferenti alle Casse Edili/Edilcasse (di seguito CE/ED) di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di “trasferta” sono così imputate:

CONTRIBUTO  IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI (A)IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE (B)
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali  CE/ED appartenenza  CE/ED luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da CCNL)  0,45% CE/ED appartenenza  0,45% CE/ED appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da CCNL)  1,05% CE/ED appartenenza  1,05% CE/ED appartenenza
APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)  Aliquota CE/ED appartenenza        Aliquota CE/ED luogo lavori
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da CCNL)CE/ED appartenenza: 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)CE/ED appartenenza: 0,40% formazione CE/ED luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)  CE/ED appartenenza  CE/ED appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)  CE/ED appartenenza  CE/ED appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da CCNL)  CE/ED appartenenza  CE/ED appartenenza  
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da CCNL)  CE/ED appartenenza  CE/ED appartenenza
RLST (aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbiano RLS)  CE/ED appartenenza  CE/ED luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo CCPL)  CE/ED appartenenza  CE/ED appartenenza

Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall’applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le Edilcasse/Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno cassa edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Edilcasse/Casse interessate.

Le Parti convengono che la Commissione di cui all’Allegato F-2025 in materia di denuncia unica edile, avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l’implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all’entrata in vigore della trasferta prevista per il 1° ottobre 2025, l’andamento dell’istituto, al fine di proporre alle Parti Sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

REGOLAMENTAZIONE DELLE QAC DI COMPETENZA SINDACALE

Le Organizzazioni sindacali si riservano di comunicare la regolamentazione della gestione delle deleghe sindacali e QACT entro la fine del mese di giugno p.v.

L’allegato costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Allegato “D-2025” – Catalogo Formativo Nazionale
Verbale di Accordo

premesso che:

  • in attuazione di quanto previsto dall’Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 e dall’Allegato II del CCNL Edilizia Industria del 3 marzo 2022, è stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche “CFN”);
  • il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni:
  • sezione “corsi professionalizzanti”;
  • sezioni “corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
  • sezione “altro”;
  • in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l’eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i CCNL di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
  • nella sezione “corsi professionalizzanti” sono individuati i corsi di formazione per gli operai (da effettuare presso gli Enti bilaterali di settore), per i quali soltanto trova applicazione, alle condizioni ivi previste, la normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento introdotta dai sopra citati Allegati (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, previo superamento delle verifiche finali);
  • per ciascun “corso professionalizzante”, viene riportata nel CFN la durata minima complessiva in ore. Le Regioni, o anche le stesse Scuole Edili/Enti Unificati territoriali, possono stabilire un diverso monte ore sulla base dei propri fabbisogni, fermo restando che, ai fini della normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento di cui sopra, non è possibile scendere al di sotto della soglia minima complessiva indicata nel CFN rispetto a ciascun corso;
  • con riferimento al corso professionalizzante “Restauro, risanamento conservativo e corredo urbano”, invece, non è indicata nel CFN la durata oraria, in quanto prevista da bandi regionali; inoltre, per tali ultimi corsi è previsto un contributo da parte dell’impresa, laddove il costo non sia interamente coperto dal bando stesso;
  • per i “corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” non trova applicazione la sopra citata normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento; allo stesso fine, rientrano tra i “corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” quelli derivanti da specifiche normative regionali;
  • per i “corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” non è indicata nel CFN la durata, poiché il relativo monte ore minimo è stabilito dalle normative di riferimento;
  • in caso di corsi che richiedono la certificazione da effettuarsi presso enti accreditati Accredia, i costi saranno a carico del richiedente;
  • i costi per conseguire l’abilitazione degli addetti alla gestione dell’emergenza presso i Vigili del fuoco sono a carico del richiedente, secondo quanto previsto dai relativi Comandi provinciali;
  • nella sezione del CFN denominata “Altro” sono indicati corsi rivolti alle figure impiegatizie; tali corsi, anche laddove riguardassero gli operai, non comportano, comunque alcuna progressione nei livelli di inquadramento;

convengono quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

In attuazione di quanto previsto dall’Allegato IX del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 e dall’Allegato II del CCNL Edilizia Industria del 3 marzo 2022, è approvato l’allegato Catalogo Formativo Nazionale (CFN).

Eventuali modifiche e/o integrazioni relative alla sezione “corsi professionalizzanti” del CFN dovranno essere preventivamente approvate con accordo delle Parti firmatarie del presente Verbale.

Sorveglianza Sanitaria

In attuazione di quanto previsto dall’Allegato IX del CCNL artigiani, sottoscritto il 4 maggio 2022 e dall’Allegato XX del CCNL Edilizia industria, sottoscritto il 3 marzo 2022;

considerato che dai dati Inail emerge che le principali patologie accertate nel settore delle costruzioni che hanno determinato il riconoscimento della malattia professionale sono le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che rappresentano il 70% dei casi accertati, a cui seguono le malattie dell’orecchio con l’8%, i tumori con il 4% e le malattie del sistema respiratorio con il 3%;

si conviene

di dare avvio a un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.

Entro il termine stabilito di durata annuale del progetto, le parti si incontreranno per valutare, sulla base degli esiti della sperimentazione, se prorogarlo e/o apportare modifiche. 

Al fine di realizzare tale progetto, le parti sottoscriventi concordano di mettere a disposizione risorse pari, complessivamente, a 3 (tre) milioni di euro. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali Formedil, CNCE e Sanedil nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre ¼ delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti della sicurezza territoriali.

I suddetti 3 milioni saranno ripartiti tra gli Enti territoriali in base al criterio della massa salari, fermo restando che l’effettiva erogazione verrà corrisposta a ciascun ente territoriale sulla base del numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese che avranno aderito al progetto.

All’importo effettivamente corrisposto da parte degli Enti nazionali a ciascun ente territoriale che abbia aderito (3/4 della somma spettante), si aggiungerà la quota in proporzione di risorse a carico del singolo ente territoriale, nella misura di ¼ del valore complessivo (esempio: risorsa destinata a consuntivo all’Ente territoriale 100 mila euro; 75 mila euro a carico del sistema nazionale e 25 mila a carico dell’ente stesso)

A tale progetto, le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle parti sociali e alle circolari della CNCE, potranno aderire su base volontaria, comunicandolo all’ente unico territoriale.

La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all’impresa che si sia avvalsa o che intenda avvalersi del servizio di visite tecniche in cantiere da parte dell’Ente unificato territoriale formazione e sicurezza, manifestando a tal fine la propria disponibilità all’ente medesimo. 

Il datore di lavoro potrà avvalersi di un medico competente selezionato dall’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso il Ministero della salute, con cui il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza avrà sottoscritto apposita convenzione.

In tale ipotesi, l’utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza fino a concorrenza dell’importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l’importo massimo di 100 euro.

Nell’ipotesi che il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, verrà riconosciuto al datore di lavoro il rimborso di una somma, per le spese sostenute, fino a concorrenza dell’importo individuato nella convenzione medesima.

Nell’ambito di tale convenzione, sono ricomprese le attività di collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi dell’azienda e dei cantieri e i relativi costi, comprovati da adeguata documentazione nonché le visite mediche di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 81/08 e i relativi costi.

Il medico competente, che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 81 del 2008, nell’espletamento del proprio incarico, dovrà aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi dell’impresa e dei rischi specifici in relazione alla mansione svolta, nonché degli eventuali esami necessari ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Per l’attuazione del progetto, saranno attivate apposite convenzioni, tramite il Fondo Sanedil, per l’effettuazione dei seguenti esami: esami ematochimici; audiometria; spirometria; ECG; Vision test; esame del rachide; alcol dipendenza, assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dalle norme; accertamenti strumentali integrativi.

Nell’ambito del suddetto protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente valuterà, quali esami mirati al rischio ricomprendere nella visita medica preventiva preassuntiva, nella visita medica preventiva e nella visita medica periodica.

Il medico competente può valutare l’eventuale effettuazione di ulteriori esami diagnostici al lavoratore sulla base della mansione svolta.

Il medico competente, su richiesta dell’impresa, si rende altresì disponibile ad effettuare almeno due visite in cantiere, affiancato dall’RLS o dall’RLST territorialmente competenti, come previsto dall’Allegato di cui al Decreto Ministeriale n. 132/2024. In tal caso, verrà riconosciuto un rimborso per la prestazione effettuata dal medico competente nei limiti dell’importo stabilito nella convenzione.

In caso di ulteriori e specifici esami richiesti dal medico competente, i costi saranno a carico di Sanedil laddove effettuati nei centri e/o con medici convenzionati, o rimborsati secondo quanto previsto dal Sanedil stesso.

Le visite degli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente, congiuntamente con il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, saranno a carico dell’Ente territoriale, esclusivamente laddove effettuate con l’assistenza dello stesso.

I medici competenti coinvolti nel progetto straordinario di sorveglianza sanitaria, sia quelli dell’elenco di cui al quinto periodo convenzionati con il Formedil – Ente unico Formazione e Sicurezza, sia quelli del datore di lavoro che comunque aderiscono al progetto stesso,  dovranno  inviare i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria, all’ente unico Formazione e Sicurezza territoriale, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, secondo i contenuti di cui dell’allegato 3-B del D. Lgs. n. 81/08, disponibile in formato editabile.

L’ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, entro 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L’elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.

L’ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.

Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi “pacchetti prevenzione” rivolti agli operai.

I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l’Inail fornisce periodicamente sull’andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l’anno.

Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.

Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.

Modello di Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.)

Le parti sociali concordano che:

l’omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili/Edilcasse, potrà ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall’attività di recupero crediti.

La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale al possibile utilizzo del cd. F24, dopo aver verificato l’effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile/Edilcassa con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili/Edilcasse, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

  1. Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
  2. Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
  3. Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto all’art. 7 del presente CCNL con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
  4. Ferie: fermo restando quanto previsto dell’art. 18 del presente CCNL con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
  5. E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell’EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo (“flag”) relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
  6. CCNL applicato bloccante;
  7. CIPL applicato bloccante;
  8. Ore malattia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
  9. Trasferta: secondo la nuova formulazione dell’art.24 del presente CCNL.

Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

Le parti convengono che:

a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE della durata di sei mesi, per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), le analisi relative all’impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili/Edilcasse del software EDILCONNECT, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili/Edilcasse, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica l’11 Aprile 2017.

Tale sistema di Denuncia Unica Edile, a seguito delle risultanze della Commissione di cui sopra, entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Fondo Artigianato qualificazione e sviluppo

Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di favorire la crescita, lo sviluppo e la conseguente qualificazione delle Imprese dell’Artigianato Edile, le Parti convengono che a decorrere dal 1° ottobre 2025, presso ogni Cassa Edile e Edilcassa, viene costituito il “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” (FAQS).

Le Parti convengono altresì sull’opportunità di introdurre, all’interno del FAQS, una misura assistenziale a favore degli imprenditori le cui imprese applicano il presente CCNL, che nel corso della loro attività lavorativa, si trovino temporaneamente impossibilitati a esercitare la propria funzione.

La previsione è volta a garantire un sostegno economico nei casi in cui particolari eventi determinino una condizione di inabilità temporanea che impedisca l’esercizio dell’attività professionale, per un periodo minimo significativo.

L’intervento avrà carattere solidaristico e si inserisce nella cornice delle prestazioni previste in ambito bilaterale, a riconoscimento della centralità della figura imprenditoriale anche sotto il profilo della tutela nei momenti di fragilità.

Il Fondo, che sarà alimentato da un versamento mensile a carico delle Imprese di € 2,00 (due) per ogni dipendente in forza a decorrere dal 1° ottobre 2025, garantirà alle Imprese attraverso compensazioni con i versamenti alla Cassa Edile o Edilcassa, le premialità previste dal presente Contratto e dagli Accordi territoriali di II° livello.

Il “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” dovrà essere parte integrante dello Schema di Bilancio delle Edilcasse/Casse Edili.

Alla sottoscrizione del presente CCNL verrà costituita una apposita “Commissione qualificazione del settore artigiano” nazionale e paritetica che definirà, entro tre mesi, il Regolamento e le modalità organizzative del Fondo, nonché quanto previsto dall’allegato I-2025 in relazione alle misure della premialità.  

Le Parti verificheranno, nell’ambito del complessivo Sistema Edile nazionale, se in fase di prima applicazione il “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo”, a copertura dell’anno edile 2025/26, potrà essere finanziato anche da una quota parte di quanto accantonato e non utilizzato al 30 settembre 2025, dal Fondo territoriale formazione di settore in base alle previsioni del punto 2) dell’art.2 del Regolamento del Fondo stesso.

Commissione FAQS

Le parti stabiliscono la costituzione di un’apposita Commissione che, al fine di qualificare e  valorizzare la specificità dell’artigianato ed implementare l’alimentazione del FAQS, dovrà valutare e determinare la rimodulazione dell’aliquota contributiva dello 0,20%, istituita nel “Protocollo e Formazione” dell’accordo 4 maggio 2022 e destinata al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” nonché del Regolamento in atto in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, entro il 30 settembre 2025.

La medesima Commissione avrà inoltre il compito di rivedere l’utilizzo dello 0,10% previsto per il “Fondo Incentivo Occupazione” mantenendo le finalità proprie dello stesso.

Protocollo Orario di lavoro e premialità Imprese

Nei limiti e fermo restando quanto previsto dall’art.22 e dall’art.57 del vigente CCNL, considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di una migliore organizzazione del lavoro, le aziende con i requisiti previsti dall’Allegato “A-2025” hanno la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro, in base a quanto previsto dal presente articolo, solo per determinati periodi di tempo e nei seguenti casi:

  1. in presenza di periodi di maggiore intensità lavorativa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste dal Next Generation Eu;
  2. in caso di avversità atmosferiche (temperature elevate, ghiaccio o neve, ecc..) che non consentono l’accesso agli ammortizzatori sociali, al fine di garantire il recupero psico – fisico e la maggiore tutela della salute dei lavoratori.

La rimodulazione dell’orario, che dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione ai dipendenti nonché alle RSA o RSU, laddove presenti e, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, alle OO.SS. territorialmente competenti, prevederà a fronte del superamento dell’orario contrattuale, di cui al comma 2 dell’art.6, la corresponsione delle maggiorazioni previste all’art.22. Le OO.SS., attraverso le Associazioni territoriali artigiane, potranno richiedere un apposito incontro al fine di addivenire ad una eventuale intesa.

Le ore di straordinario concorrono al limite delle 250 ore annuali di straordinario previsto dal contratto e dalla normativa vigente.

Le aziende con i requisiti di cui all’Allegato “A-2025” che attuano tale procedura, a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno accedere al “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” costituito presso ogni Cassa Edile ed Edilcassa, per le sole ore eccedenti il regime ordinario di lavoro e con il limite delle 250 ore annuali previsto dalla normativa vigente. Il Fondo prevederà un contributo, attraverso la compensazione sulla contribuzione delle Casse Edili/Edilcassa.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di € 178,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

AUMENTI-Importi mensiliNUOVI MINIMI-Importi mensili
livellipar.Aumento complessivo01/05/2025 mensile01/01/2026 mensile01/01/2027 mensile01/01/2028 mensile01/05/202501/01/202601/01/202701/01/2028
205364,90153,7571,7571,7567,652.147,212.218,962.290,712.358,36
180320,40135,0063,0063,0059,401.912,081.975,082.038,082.097,48
150267,00112,5052,5052,5049,501.593,541.646,041.698,541.748,04
139247,42104,2548,6548,6545,871.485,231.533,881.582,531.628,40
130231,4097,5045,5045,5042,901.381,221.426,721.472,221.515,12
115204,7086,2540,2540,2537,951.239,901.280,151.320,401.358,35
100178,0075,0035,0035,0033,001.062,301.097,301.132,301.165,30