Antiriciclaggio: obbligo segnalazione operazioni anomale.

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Corte d’Appello di Roma. Sentenza n. 283/2025.

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 283 del 16 gennaio 2025 rappresenta un importante contributo giurisprudenziale in materia di normativa antiriciclaggio, confermando l’orientamento consolidato sui presupposti dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 231/2007, con riguardo alla necessità di segnalare operazioni anomale.

La vicenda processuale: dal primo grado all’appello

La controversia trae origine da un decreto sanzionatorio emesso dal MEF nei confronti di un direttore di filiale bancaria e della banca stessa per omessa segnalazione di operazioni sospette relative a movimentazioni effettuate tra gennaio e novembre 2015 per un importo complessivo di circa 300.000,00 euro.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16281/2021, aveva respinto l’opposizione proposta dai sanzionati, ritenendo sussistente la violazione dell’obbligo di segnalazione. I giudici di primo grado avevano evidenziato come il complesso delle movimentazioni di denaro, non conforme con la tipologia del rapporto bancario, avrebbe dovuto attivare il doveroso monitoraggio da parte dei soggetti obbligati.

Particolare rilievo aveva assunto la questione della tempestività della contestazione: il Tribunale aveva ritenuto che l’accertamento dovesse considerarsi concluso il 29 maggio 2017, data della comunicazione della banca alla Guardia di Finanza, rendendo così tempestiva la notificazione del verbale avvenuta l’11 luglio 2017 al responsabile della filiale e il 17 luglio 2017 alla banca, nel rispetto del termine di decadenza di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge 689/1981.

La decisione della Corte d’Appello: conferma integrale

La Corte d’Appello di Roma ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado e fornendo importanti chiarimenti sui principi applicabili in materia antiriciclaggio.

I motivi di appello respinti

Gli appellanti avevano articolato cinque motivi di gravame, tutti sistematicamente respinti dalla Corte:

Primo motivo – Violazioni procedimentali: La doglianza relativa alla presunta violazione del contraddittorio endo-procedimentale è stata ritenuta infondata. La Corte ha chiarito che il procedimento sanzionatorio si conclude con l’emanazione del provvedimento finale, non con la predisposizione dell’atto di contestazione. Nel caso di specie, entrambi i soggetti sanzionati si erano avvalsi della facoltà prevista dall’art. 19 della legge 689/1981, presentando scritti difensivi e richiedendo di essere auditi, non sempre una strategia consigliabile in quanto allunga di sei mesi i termini per la prescrizione.

Secondo motivo – Termine di decadenza: La Corte ha confermato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 14 legge 689/1981 non coincide necessariamente con la mera constatazione dei fatti, ma deve tener conto del tempo necessario per tradurre la constatazione in accertamento attraverso l’attività istruttoria e valutativa necessaria.

Terzo e quarto motivo – Configurabilità dell’illecito: Questi rappresentano il cuore della decisione, con la Corte che ha fornito importanti precisazioni sui presupposti dell’obbligo di segnalazione.

Quinto motivo – Trattamento sanzionatorio: La Corte ha confermato la correttezza dell’applicazione del principio del favor rei, ritenendo più favorevole la disciplina previgente rispetto a quella introdotta dal D.Lgs. 90/2017.

I principi di diritto consolidati dalla Corte d’Appello

L’obbligo di segnalazione: natura e presupposti

La Corte ha ribadito che l’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 non è subordinato “all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.

Questo orientamento, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, sottolinea la finalità preventiva e cautelare della normativa antiriciclaggio. La segnalazione non costituisce una denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma una comunicazione finalizzata ad attivare verifiche da parte dell’autorità di vigilanza.

Gli indicatori di anomalia: valore e limiti

Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il ruolo degli indicatori di anomalia elaborati dalla Banca d’Italia. Nel caso di specie, le operazioni risultavano sussumibili negli indicatori 6.1 e 6.2 della Delibera n. 616 del 24 agosto 2010.

La Corte ha chiarito che la ricorrenza degli indici di anomalia, pur non determinando automatismi, rappresenta un parametro rilevante per valutare la sussistenza dell’obbligo di segnalazione. Come evidenziato nella motivazione, “la ricorrenza degli indicatori di anomalia impone all’operatore dell’intermediario l’effettuazione di specifiche indagini”.

Il sistema di controllo interno: ausilio non esimente

Particolare attenzione merita il chiarimento fornito dalla Corte sul ruolo del sistema di controllo interno della banca (GIANOS). La mancata rilevazione delle operazioni da parte di tale sistema non ha carattere esimente, costituendo esso “solamente un ausilio ai fini della valutazione dell’operatività posta in essere” che “non può dunque che esplicare un’efficacia meramente integrativa nel processo valutativo che l’intermediario deve osservare”.

Le operazioni oggetto di contestazione: analisi delle anomalie

La Corte ha condotto un’analisi puntuale delle operazioni contestate, evidenziando diversi profili di anomalia:

Corrispondenza tra entrate e uscite

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte ha riscontrato “un’effettiva corrispondenza tra le somme accreditate sul conto a mezzo di bonifici, eseguiti peraltro da due soli soggetti, e le somme trasferite nei giorni immediatamente successivi, o a mezzo bonifico, in favore di due sole società estere, aventi sede in Malta”.

Cambio assegni “a me medesimo”

La ricorrenza di plurimi cambi di assegni propri di importo corrispondente a cifra tonda è stata considerata “un ulteriore elemento di sospetto in ordine al reimpiego di denaro di provenienza delittuosa”, riconducibile all’indicatore di anomalia 6.1 del decalogo della Banca d’Italia.

Destinazione verso paesi esteri

La destinazione dei bonifici verso società maltesi, in assenza di documentazione sulla natura delle prestazioni rese, ha costituito un ulteriore elemento di sospetto valutato dalla Corte.

Il principio del favor rei: applicazione concreta

Un aspetto tecnico di particolare interesse riguarda l’applicazione del principio del favor rei introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017.

La Corte ha confermato che, nel caso di specie, risultava più favorevole la disciplina previgente (art. 57 comma 4 del D.Lgs. 231/2007), che comminava una sanzione compresa tra l’1% e il 40% del valore delle operazioni, piuttosto che l’attuale trattamento punitivo stabilito dall’art. 58 comma 2 (sanzione da 30.000 a 300.000 euro).

La sanzione applicata, pari al 10% del valore complessivo delle operazioni non segnalate (27.431 euro), è stata ritenuta congrua in considerazione della non elevata gravità della violazione e della personalità del trasgressore.

Massima di diritto e orientamenti consolidati

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come confermato da altre recenti decisioni della stessa Corte d’Appello di Roma. La sentenza n. 6556 del 17 ottobre 2024 aveva già chiarito che “l’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio”.

Analogamente, la Cassazione civile, con ordinanza n. 1108 del 16 gennaio 2025, ha ribadito che “il responsabile della dipendenza bancaria ha l’obbligo di segnalare al titolare dell’attività ogni operazione che, sulla base di elementi oggettivi, induca a ritenere che possa provenire da reati di riciclaggio”.

Implicazioni pratiche per gli operatori

La decisione della Corte d’Appello fornisce importanti indicazioni operative per gli intermediari finanziari:

Valutazione ex ante delle operazioni

Gli operatori devono effettuare una valutazione prognostica basata sugli elementi disponibili al momento dell’operazione, senza poter fare affidamento su giustificazioni fornite successivamente.

Approfondimenti necessari

In presenza di elementi di anomalia, è necessario attivare specifiche forme di approfondimento, “quanto meno attraverso la richiesta al correntista di fornire ulteriori elementi informativi”.

Limiti della conoscenza personale

La conoscenza personale del cliente non può giustificare l’omissione degli approfondimenti necessari, dovendo la valutazione estendersi “alla provenienza del denaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni”.

Conclusioni

La sentenza n. 283/2025 della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante tassello nell’evoluzione giurisprudenziale in materia antiriciclaggio, confermando l’approccio rigoroso ma equilibrato nell’interpretazione degli obblighi di segnalazione.

La decisione sottolinea come la normativa antiriciclaggio richieda agli intermediari finanziari un approccio proattivo nella valutazione delle operazioni, basato su criteri oggettivi e sulla considerazione degli indicatori di anomalia elaborati dalle autorità di vigilanza, senza tuttavia creare automatismi che potrebbero compromettere la necessaria valutazione caso per caso.

L’orientamento consolidato dalla Corte d’Appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, fornisce agli operatori del settore parametri chiari per l’adempimento degli obblighi normativi, bilanciando le esigenze di prevenzione del riciclaggio con la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio.