Una semplice analisi delle fattispecie più comuni dopo le modifiche introdotte dal recente Decreto Legislativo del 5 novembre 2024, n. 173
Il D.lgs. 173 del 5 novembre 2024 introduce misure più severe per combattere l’evasione fiscale in Italia. Questo provvedimento normativo è particolarmente rilevante per professionisti, imprenditori e contribuenti, poiché delinea in modo chiaro e dettagliato le sanzioni previste per specifiche condotte illecite. Di seguito analizziamo i casi più diffusi.
Evasione mediante fatture inesistenti (articolo 74)
Il primo punto cruciale del decreto si trova nell’articolo 74, dove viene stabilito che chiunque utilizzi fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Per incorrere in tale reato, le fatture devono essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie o detenute come prova nei confronti dell’amministrazione fiscale. Non ha alcuna importanza il valore dei documenti falsi utilizzati per configurare il reato in questione.
Operazioni simulate e documenti falsi utilizzati in dichiarazione (articolo 75)
Nell’articolo 75 si prevede una pena da tre a otto anni per chi compie operazioni simulate, utilizzando anche documenti falsi o mezzi fraudolenti, al fine di evadere imposte. Le condotte punibili si configurano quando:
– Imposta Evasa: superiore i 30.000,00 euro.
– Elementi sottratti all’imposizione: devono oltrepassare il 5% degli elementi attivi dichiarati o essere superiori a 1,5 milioni di euro.
Queste disposizioni mirano a contrastare in modo deciso le pratiche fraudolente più elaborate, sottolineando l’importanza della trasparenza nelle operazioni fiscali.
Dichiarazione infedele (articolo 76)
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dall’articolo 76, che punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chi non presenta correttamente dati veritieri nelle dichiarazioni fiscali. Le sanzioni scattano nel caso in cui l’imposta evasa superi i 100.000,00 euro o gli elementi attivi sottratti all’imposizione siano superiori al 10% di quanto dichiarato, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Omessa dichiarazione (articolo 77)
L’articolo 77 tratta dell’omissione di presentare le dichiarazioni fiscali. La pena oscilla da due a cinque anni per chi non presenta le dichiarazioni relative alle imposte quando l’importo evaso supera i 50.000,00 euro. È interessante notare che una dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza non sarà considerata omessa.
Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 82)
Questo articolo punisce con la reclusione da sei mesi a due anni coloro che non versano le ritenute certificate per un ammontare superiore a 150.000,00 euro entro il 31 dicembre dell’anno successivo. La normativa specifica che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il colpevole è punito se il debito residuo supera i 50.000,00 euro.
Omesso Versamento IVA (articolo 83)
L’articolo 83 riguarda l’omesso versamento dell’IVA e prevede sanzioni analoghe a quelle delle ritenute: la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa l’imposta dovuta superando i 250.000,00 euro, sempre tenendo conto delle condizioni di rateazione.
Indebita compensazione su modello F24 (articolo 84)
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (comma uno) o inesistenti (comma due), per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 85)
Il primo comma dell’articolo 85 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aliena in modo simulato beni propri o altrui. Questa condotta è considerata un atto fraudolento idoneo a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Tentativo di evasione fiscale (articolo 78)
I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quando la condotta è posta in essere con il fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’U.E., dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.
Conclusione
Il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173, segna un passo significativo nella lotta all’evasione fiscale in Italia, introducendo pene più severe e specifiche per vari tipi di condotte illecite. La chiarezza delle disposizioni contenute negli articoli analizzati fornisce una guida utile a tutti i contribuenti, sottolineando l’importanza della conformità fiscale. È fondamentale per le aziende e i professionisti rimanere informati e aggiornati su tali normative per evitare sanzioni di grave entità e tutelarsi contro eventuali irregolarità.
In conclusione, la maggiore severità delle sanzioni non solo mira a punire comportamenti illeciti, ma anche a promuovere una cultura della legalità e della trasparenza nel sistema fiscale italiano.











