La circolare del Ministero del 12.03.2025. Articolo tratto dal “Sole 24 Ore”.
La circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12.03.2025.
La circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12.03.2025 ha suscitato seri dubbi tra gli addetti, con particolare riguardo all’obbligo, per ogni amministratore di società, di dotarsi di un indirizzo PEC distinto da quello della medesima società .
Assenza del termine per adempiere all’obbligo.
Uno degli aspetti critici concerne la mancanza di un termine di adempimento esplicito, come evidenziato dal Ministero, il quale suggerisce l’adozione della scadenza al 30 giugno 2025.
Criticità del termine indicato per adempiere.
Questa indicazione rappresenta una deviazione dalle norme precedentemente stabilite in tema di annotazione della PEC nel registro delle imprese, dove è stata, invece, prevista una serie di scadenze legislative già dal 2008.
Le sanzioni previste.
Il fondamento giuridico delle ammende si basa sull’articolo 2630 del Codice Civile, che prevede sanzioni per chi omette le denunce e comunicazioni obbligatorie. L’art. 2630 C.C. recita testualmente: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, … , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.
Assenza del termine prescritto dalla legge.
Tuttavia, l’applicazione di tali sanzioni presuppone l’esistenza di un “termine prescritto” stabilito da una legge e non da una circolare ministeriale, che non conferisce alcun vincolo giuridicamente rilevante, come stabilito dalla Cassazione (Sezioni unite 23031/2007).
Le indicazioni del Ministero.
Le indicazioni fornite dal Ministero complicano la situazione per gli uffici camerali, i quali si trovano a fronteggiare un importante dilemma pratico. La legge 689/1981 pone riserve in materia di sanzioni amministrative.
È, infatti, necessario che queste siano previste da normative vigenti prima dell’infrazione, ma in questo caso i requisiti legislativi sembrano venire meno.
Disposizioni di legge senza termine preciso per adempiere.
Le disposizioni che contemplano obblighi di iscrizione senza un termine specifico sono numerose, ma storicamente non si sono mai applicate sanzioni in assenza di un chiaro termine legislativo.
Conclusione.
L’incertezza derivante dall’assenza di un fondamento normativo per le sanzioni imposte dagli uffici camerali richiede una soluzione operativa univoca su scala nazionale.
Tale soluzione dovrebbe evitare ulteriori oneri per le imprese e prevenire l’insorgere di contenziosi o interpretazioni divergenti a livello territoriale.
È cruciale che eventuali indicazioni provengano anche dai giudici cui spetta la vigilanza del corretto operato delle Camere di Commercio , come disposto dall‘articolo 2188 del Codice civile.











