La Sentenza del Consiglio di Stato, n. 5441 del 19 luglio 2021
Il praticantato.
Il praticantato rappresenta una fase cruciale nel percorso formativo di un aspirante consulente del lavoro. Questo periodo di formazione pratica ha come obiettivo quello di fornire ai tirocinanti le competenze necessarie per svolgere le funzioni tipiche della professione, che vanno dall’assistenza alla gestione delle risorse umane alla consulenza in materia fiscale e previdenziale.
Cosa prevede la Legge.
Secondo la normativa vigente, il praticantato deve avere una durata minima di 18 mesi, durante i quali il neolaureato è obbligato a seguire un percorso di formazione presso uno studio professionale. È importante sottolineare che il tirocinante deve essere affiancato da un consulente del lavoro abilitato e iscritto all’albo da almeno cinque anni, il quale avrà il compito di guidarlo e monitorarne l’apprendimento.
Lo svolgimento del praticantato.
Durante il praticantato, il tirocinante acquisirà conoscenze pratiche relative alla legislazione del lavoro, alla contrattualistica, alle politiche retributive e alla gestione degli adempimenti burocratici. Questa esperienza è fondamentale per sviluppare un’approfondita comprensione delle dinamiche lavorative e delle normative vigenti, che sono alla base dell’operato del consulente.
L’esame di Stato.
Al termine del periodo di praticantato, il candidato dovrà sostenere l’esame di abilitazione per diventare consulente del lavoro.
Solo superando questo esame, il praticante potrà iscriversi all’albo professionale e intraprendere ufficialmente la sua carriera.
È pertanto evidente come il praticantato non rappresenti solo un obbligo formativo, ma costituisca anche un’opportunità imprescindibile per costruire una carriera solida e qualificata nel campo della consulenza del lavoro.
La modifica, nel 2014, del regolamento a riguardo del tirocinio.
È rilevante notare che sino alla modifica del regolamento per lo svolgimento del tirocinio, gli aspiranti consulenti del lavoro potevano svolgere la pratica professionale anche presso commercialisti e avvocati, soggetti anche questi abilitati agli adempimenti previsti dalla legge 12/79, che avessero preventivamente comunicato all’Ispettorato del lavoro la loro intenzione di occuparsi anche di tali incombenze.
L’attuale art.2 co.8 del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Cdl il 23/10/2014 con delibera n.327, ha invece precluso per le suddette categorie di professionisti tale possibilità.
Tale regolamento è stato oggetto di impugnazione prima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato.
Il Ricorso dinanzi al TAR.
Un dottore commercialista ha impugnato la delibera di un Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, che rigettava la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti di un soggetto desideroso di svolgere la pratica professionale presso il suo Studio. Il diniego si fondava su una presunta violazione dell’articolo 2, comma 8, del Regolamento sul Praticantato, il quale stabilisce, come detto in precedenza, che solo i Consulenti del Lavoro possano fungere da danti pratica.
Le motivazioni.
Il dottore commercialista, che svolge anche l’attività di consulente del lavoro, sosteneva di avere un legittimo interesse a formare praticanti per inserirli nel proprio ufficio. A supporto della sua tesi, affermava di essere co-destinatario del provvedimento impugnato, in quanto il diniego di iscrizione faceva riferimento alla sua qualifica di professionista iscritto a un diverso ordine, ovvero quello dei Dottori Commercialisti.
La previsione della Legge 12/1979.
Richiamando la Legge n. 12 del 1979, il professionista rivendicava l’opportunità per i Dottori Commercialisti di effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, mantenendo ferma la necessità della preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro (adempimento, ad oggi, telematizzato).
Il ricorrente afferma, pertanto, che se la normativa consente a un dottore commercialista di svolgere attività di consulente del lavoro, egli deve poter anche far svolgere praticantato nel proprio studio ad aspiranti consulenti del lavoro, considerata la sua preparazione professionale.
Il Tar respingeva il ricorso.
La decisione del Consiglio di Stato.
A fronte de diniego del Tar, il professionista presentava appello al consiglio di stato.
Il Consiglio di Stato ha respinto tali argomentazioni, evidenziando che l’appello poggiava su una lettura obsoleta delle normative vigenti. La riforma degli ordinamenti professionali introdotta dal D.L. n. 138/2011 e dal D.P.R. n. 137/2012, richiede che il tirocinio professionale si svolga con modalità che garantiscano un’efficace formazione.
L’articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. n. 138/2011 stabilisce che la disciplina del tirocinio deve seguire criteri volti a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012 obbliga il professionista affidatario a garantire un tirocinio funzionale alla sua finalità. Entrambi, tirocinante e professionista, sono tenuti a rispettare le medesime norme deontologiche.
Da queste disposizioni emerge chiaramente che il tirocinio deve esser condotto da un professionista appartenente allo stesso ordine a cui l’aspirante consulente del lavoro desidera iscriversi. Pertanto, qualsiasi intento di esercizio della pratica da parte di un dottore commercialista, non iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro, risulta incompatibile con la disciplina e il potere sanzionatorio previsti dal regolamento professionale di quest’ultimo.
Conclusioni.
In conclusione, il sistema normativo attuale, volto a garantire l’efficacia della formazione professionale, non consente al Dottore Commercialista di assumere il ruolo di dante pratica per aspiranti consulenti del lavoro, poiché la sua iscrizione a un ordine differente lo esclude automaticamente dall’assoggettamento alla relativa disciplina.
Possibile soluzione legislativa.
A fronte di tali argomenti, solo una soluzione di natura “politica” potrebbe risolvere ogni problema: consentire a commercialisti e avvocati, che abbiano già segnalato all’Ispettorato del lavoro di occuparsi degli adempimenti del personale, di iscriversi anche all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riservando tale attività, per il futuro, ai soli consulenti del lavoro: questa ipotesi era già stata oggetto di una norma di legge in discussione in passato, purtroppo mai approvata. Questo avrebbe il vantaggio per i CdL di consolidare le loro esclusive, mentre per le altre categorie sarebbe un altro passo in avanti verso le tanto auspicate specializzazioni.











