Legge n.15/2025, di conversione al DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”)
La Legge n.15/2025, di conversione al DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), consente ai contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 dalla “Rottamazione-quater” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, di essere riammessi alla Definizione agevolata.
È possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisi di addebito, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, solo se:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).
Debiti che non rientrano nella riammissione
Non rientrano nella riammissione alla Definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per tali debiti, occorre continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nella Comunicazione delle somme dovute già in Suo possesso, per non perdere i benefici della Definizione agevolata.
Procedura per la riammissione
Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online, entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge
- la riammissione, anche il numero di rate con le quali intendi effettuare il pagamento, vale a dire:
- in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025 oppure
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal1° novembre 2023.











