Antiriciclaggio. Commercialista. Scritture contabili irregolari e obblighi di segnalazione di operazione sospetta.

Premessa

Scritture contabili irregolari. Il tema dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) da parte dei professionisti, in particolare dei dottori commercialisti, rappresenta un aspetto cruciale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e le attività finanziarie illecite. La sentenza 20416/2018 del Tribunale della Capitale offre un’importante riflessione sui limiti e le responsabilità di tali operatori nel contesto delle normative previste dal decreto legislativo 231/2007.
In questo contributo, si analizzeranno i fatti, le argomentazioni giuridiche e le considerazioni espresse dalla Tribunale, evidenziando la distinzione tra responsabilità professionale e mere irregolarità contabili.

Contesto fattuale

La sentenza in esame traeva origine dall’accertamento condotto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, il quale, su ordine dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), verificava la conformità agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in relazione alla corretta tenuta della contabilità da parte di un dottore commercialista.

Anomalie significative

L’analisi, effettuata presso lo studio professionale, metteva in luce anomalie significative nella gestione contabile di una specifica azienda assistita dal professionista: saldi negativi nel conto “cassa” e incassi/pagamenti concentrati in date specifiche del mese.

Le irregolarità

Le irregolarità così riscontrate conducevano il Ministero, visto il PVC, a contestare al commercialista l’omissione della SOS, ritenuta necessaria in virtù delle peculiarità riscontrate nei libri contabili.
A fronte di tale contestazione, il professionista presentava ricorso, sollevando una serie di eccezioni.

Argomentazioni del ricorrente

Nel suo ricorso, il dottore commercialista sollevava questioni giuridiche rilevanti, sostenendo innanzitutto come eccezione preliminare di merito l’intervenuta prescrizione; eccezione non accolta dal Tribunale.

Eccezioni

Le ulteriori argomentazioni riguardavano l’errata applicazione delle norme e l’indeterminatezza delle contestazioni concernenti l’obbligo di SOS. In particolare, il professionista evidenziava come il decreto ministeriale si limitasse a ripetere genericamente le contestazioni della Guardia di Finanza, senza motivare adeguatamente le ragioni per le quali l’incolpato avrebbe dovuto segnalare la presunta operatività sospetta.

Mera presenza di anomalie contabili

In virtù di tali argomentazioni, il Tribunale evidenziava come la mera presenza di anomalie contabili non poteva di per sé giustificare il sospetto di riciclaggio. In altre parole, le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili potevano configurare al più un illecito amministrativo, e non necessariamente un comportamento suscettibile di integrare i presupposti per l’obbligo di SOS.

Decisione del Tribunale
Il Tribunale accoglieva le argomentazioni del ricorrente, sottolineando come le annotazioni contabili, sebbene superficiali, non potessero essere qualificate, da parte del commercialista, quali operazioni sospette.

Contabilità non regolare

L’affermazione secondo cui una contabilità non regolare possa costituire un valido fondamento per il sospetto di fenomeni di riciclaggio è stata giudicata priva di logica.
Il Giudice ha precisato, a riguardo, che non vi era nesso di causalità tra le anomalie contabili e l’obbligo di SOS, smentendo così le argomentazioni dei militari condivise dal Ministero.

Obbligo di SOS

Il Tribunale, tuttavia, affermava che il legislatore, definendo l’obbligo di SOS, non ha distinto tra operazioni “realizzate” dai professionisti (come la predisposizione delle scritture contabili) e quelle di cui essi sono venuti a conoscenza nell’espletamento del loro mandato. Ogni professionista ha l’obbligo di segnalare operazioni sospette a prescindere dall’effettiva consapevolezza della natura illecita della transazione.

Lieve offensività

Il Tribunale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha considerato diversi fattori prima di decidere sulla pena da infliggere al commercialista. In particolare, ha tenuto conto della lieve offensività della condotta relativa all’omessa SOS, che sarebbe stata necessaria solo se le scritture contabili fossero state predisposte con maggiore correttezza (il cliente spesso non produce tutta la documentazione necessaria per la corretta tenuta delle scritture contabili).

Assenza di prove

Inoltre, il Tribunale ha notato l’assenza di prove che attestassero la partecipazione psichica del professionista al presunto illecito di riciclaggio.

Parziale accogliento del ricorso

In definitiva il Tribunale, pur ravvisando la “mancanza” del professionista, ne ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo le sanzioni antiriciclaggio originariamente applicata dal Ministero.
Questa decisione pone l’accento sulla necessità di una valutazione attenta e contestualizzata delle situazioni in cui può sorgere l’obbligo di segnalazione, evitando una penalizzazione dei professionisti basata su mere irregolarità contabili.

Conclusione

La sentenza 20416/2018 costituisce un’importante riflessione sulla responsabilità dei dottori commercialisti in materia di SOS e evidenzia la necessità di un approccio giuridico rigoroso quando si tratta di valutare la possibilità di riciclaggio. Essa ricorda che una corretta interpretazione delle normative e l’applicazione delle sanzioni devono sempre tenere in considerazione il contesto specifico in cui operano i professionisti, tutelando così il principio di proporzionalità e giustizia del sistema giuridico italiano.