La Sentenza n. 8319/2021 della Corte d’Appello di Roma: riflessioni sulla decadenza del Potere sanzionatorio in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Il potere sanzionatorio del Ministero.

La sentenza n. 8319/2021 della Corte d’Appello di Roma può, con ragione, ritenersi di importante impatto sul panorama giuridico relativo ai contenziosi antiriciclaggio, ponendo in evidenza particolari aspetti riguardanti il potere sanzionatorio del Ministero nei confronti dei professionisti incaricati di segnalare ipotetiche operazioni sospette e la relativa decadenza.

La vicenda.

In questa analisi, si esploreranno le motivazioni che la Corte ha addotto per giustificare l’accoglimento dell’appello incidentale presentato dal commercialista, concentrandosi sull’intervenuta decadenza del potere di emettere l’ordinanza-ingiunzione da parte del Ministero.

La contestazione dalla Guardia di Finanza

Il caso ruota attorno alla contestazione mossa al commercialista per l’omessa segnalazione di operazioni oggettivamente sospette, avvalendosi della normativa vigente, specificamente il d.lgs. 231/2007.

La sentenza di primo grado.

Il primo giudice già aveva ridimensionato le pretese del Ministero, applicando una sanzione di 3.000,00 euro, ritenendo che l’entità della violazione non giustificasse il massimo della pena previsto dall’art. 58 co.2 dello stesso decreto.

L’impugnazione da parte del Mef.

Questa decisione era stata impugnata dal Ministero che, nel richiedere l’applicazione della sanzione massima di 300.000,00 euro, sostenne come la gravità della violazione e l’entità delle movimentazioni monetarie giustificassero tali sanzioni antiriciclaggio applicate.

La Corte d’Appello.

La Corte d’Appello, ha accolto le difese del commercialista, evidenziando come l’accertamento della violazione fosse stato perfezionato al momento dell’acquisizione documentale presso lo studio del professionista. La questione cruciale pertanto è stata l’intervallo temporale nel quale il Ministero avrebbe dovuto esercitare il proprio potere sanzionatorio. Infatti, l’art. 14 della legge 689/1981 stabilisce un termine di novanta giorni per la contestazione della violazione accertata, decorso il quale si verifica l’intervenuta decadenza.

I motivi della decisione.

L’interpretazione della Corte si è incentrata sul fatto che gli accertamenti effettuati successivamente rispetto alla scadenza non potevano essere considerati prodromici alla contestazione. Questo aspetto è fondamentale poiché ha portato a ritenere che le verifiche successive, condotte dalla Guardia di Finanza, concernessero fatti differenti da quelli contestati al professionista nel P.V.C.. La Corte ha escluso, quindi, che tali atti potessero giustificare un ampliamento del periodo di decadenza del potere sanzionatorio.

A sostegno di tale interpretazione, la sentenza ha richiamato il principio secondo cui è vero che il dovere di segnalazione da parte del commercialista non è subordinato alla consapevolezza dell’illecito; è sufficiente il sospetto, supportato da indicatori concreti, per attivare tale obbligo. Tuttavia, la Corte ha chiarito che le indagini condotte dalle autorità militari, pur potendo mettere in luce un contesto di illeciti più ampio, non potevano in alcun modo influire sull’obbligo di segnalazione di operazioni specifiche già contestate.

Un’altra considerazione rilevante riguarda il momento in cui decorre il termine di decadenza.

La Corte ha stabilito che il termine di novanta giorni deve iniziare a decorrere dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo della documentazione acquisita, momento in cui l’esigenza di segretezza decade e i documenti diventano utilizzabili per il procedimento sanzionatorio. In questo caso specifico, il Ministero non aveva fornito prove sufficienti che attestassero l’esistenza di ulteriori attività di accertamento relative all’omessa segnalazione durante il periodo utile previsto dalla legge.

Conclusioni.

In conclusione, la C.d.A. ha accolto l’appello incidentale del commercialista, annullando il decreto del Ministero e imponendo al medesimo il risarcimento delle spese legali sostenute nei due gradi di giudizio.

Importante precedente

Tale decisione si pone come un importante precedente per tutti i professionisti soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dalla legislazione antiriciclaggio, ribadendo l’importanza del rispetto dei termini prescritti per l’emissione di provvedimenti sanzionatori e la necessità di fondare ogni contestazione su accertamenti pertinenti e tempestivi.

Questa vicenda rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti dei professionisti e pone interrogativi sul bilanciamento tra il dovere di vigilanza e la necessità di garantire il rispetto della procedura legislativa in ambito delle sanzioni amministrative.