Le regole tecniche antiriciclaggio sono opponibili anche agli accertatori?
Le regole tecniche antiriciclaggio emanate dalle autorità per i soggetti vigilati e dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti sono opponibili anche agli accertatori in sede di ispezione e verifica antiriciclaggio?
Le regole tecniche
Le regole tecniche, adottate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 231/2007, hanno la funzione di coadiuvare i soggetti obbligati nella corretta applicazione degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo afferente a determinate prestazioni professionali e rapporti continuativi, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio.
Ispezioni e controlli antiriciclaggio
In sede di ispezione e controllo antiriciclaggio, i verificatori tengono conto delle regole tecniche emanate sia dalle Autorità per i soggetti vigilati, sia dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti. Tali regole, tuttavia, non sono opponibili, tout court, in sede di controllo, tenuto conto che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio.
La rilevazione del rischio, infatti, si pone a valle di un processo di valutazione più ampio che, seppur non necessariamente formalizzato, deve essere sempre svolto dal professionista per ciascun caso concreto.











