Antiriciclaggio. Regole tecniche e opponibilità ai verificatori. La risposta della Guardia di Finanza in occasione di Telefisco 2025, pubblicata dal Sole 24 del 06.02.2025.

Le regole tecniche antiriciclaggio sono opponibili anche agli accertatori?

Le regole tecniche antiriciclaggio emanate dalle autorità per i soggetti vigilati e dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti sono opponibili anche agli accertatori in sede di ispezione e verifica antiriciclaggio?

Le regole tecniche

Le regole tecniche, adottate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 231/2007, hanno la funzione di coadiuvare i soggetti obbligati nella corretta applicazione degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo afferente a determinate prestazioni professionali e rapporti continuativi, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio.

Ispezioni e controlli antiriciclaggio

In sede di ispezione e controllo antiriciclaggio, i verificatori tengono conto delle regole tecniche emanate sia dalle Autorità per i soggetti vigilati, sia dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti. Tali regole, tuttavia, non sono opponibili, tout court, in sede di controllo, tenuto conto che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio.

La rilevazione del rischio, infatti, si pone a valle di un processo di valutazione più ampio che, seppur non necessariamente formalizzato, deve essere sempre svolto dal professionista per ciascun caso concreto.