Antiriciclaggio. Sentenza Tribunale Roma 6190/2024. Assenza documenti all’atto dell’accesso e prodotti in seguito durante il contraddittorio con gli accertatori.

Premessa

Nella vicenda in oggetto, con ricorso avanti al Tribunale della capitale, un commercialista impugnava decreto Mef che gli irrogava la sanzione di euro 2.000,00 per aver, ai sensi dell’art.56 – 1 co. – d.lgs. 231/2007, omesso di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e per non aver verificato tempestivamente “l’identità e l’effettività del cliente”, nonché natura e scopi dell’operazione. L’ispezione era stata effettuata dalla Guardia di Finanza e riguardava il periodo dall’1.1.2015 sino alla data dell’accesso.

I fatti

L’accertamento sanzionatorio si riferiva a tre posizioni di clientela per le quali, come precisato nelle fatture emesse dal professionista, il ricorrente aveva rispettivamente:
a) prestato attività di consulente di parte in un giudizio civile, procedendo alla ricostruzione di rapporti bancari, come da fattura agli atti;
b) assunto l’incarico di “responsabile amministrativo di progetto” e, dunque, compiuto attività di consulenza contrattuale;
c) assistito alla costituzione di un’associazione assumendo, altresì, l’incarico di segretario e tesoriere all’interno della stessa.

La difesa del ricorrente

In tutti i suddetti casi le prestazioni, come sostenuto dal ricorrente, erano relative ad attività a rischio di riciclaggio poco significativo e le parti erano state adeguatamente “verificate” in conformità alla normativa. Inoltre, secondo le precisazioni del commercialista, le verifiche sulla clientela erano state eseguite tutte in virtù degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 231/2007 con identificazione dei titolari effettivi e mediante acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto.

La contestazione di mancanza tempestività dell’adempimento

La contestazione circa la mancanza di tempestività dell’adempimento non poteva essere considerata secondo la difesa in quanto, ai sensi dell’art. 18 L. 689/81, era stata prodotta tutta la documentazione utile secondo le richieste degli operanti.
In considerazione di tali argomentazioni il ricorrente chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione del decreto opposto (che, ricordiamo, è necessario proporre in quanto lo stesso è provvisoriamente esecutivo) e, nel merito, l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata.

La tesi del Ministero

Il Ministero si costituiva in giudizio ed evidenziava che, all’interno dei fascicoli oggetto dell’indagine poi conclusasi con il decreto sanzionatorio opposto, mancava la documentazione probante la registrazione del cliente e l’acquisizione delle informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto: detta documentazione era stata fornita soltanto dopo l’accesso dei militari e su richiesta degli stessi.

Assenza della prova degli adempimenti obbligatori

L’assenza della prova degli adempimenti disposti dalla normativa antiriciclaggio, da compiersi all’epoca dell’instaurazione del rapporto professionale o dell’esecuzione dell’operazione occasionale, legittimava la sanzione irrogata dovendosi ritenere, con ragionevole certezza, la condotta omissiva del ricorrente.

Istanza di sospensione dell’esecutività.

In merito all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto eccepiva l’assenza del periculum in mora stante l’entità non elevata della sanzione irrogata. La difesa del Ministero chiedeva quindi, in via preliminare, di respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto opposto e, nel merito, di respingere il ricorso confermando la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio.

La decisione

Il Giudice, ritenuto opportuno provvedere congiuntamente all’esame del procedimento di merito e di quello cautelare, disponeva la trattazione dell’udienza in base a note scritte.
Depositate le rispettive conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.

La difesa del Mef

La difesa del Mef giustificava la sanzione irrogata partendo dall’interpretazione delle risultanze del verbale di contestazione ed in particolare della parte del verbale in cui erano riportate dichiarazioni del professionista, ed in cui si leggeva che “all’atto dell’accesso presso lo Studio, a richiesta degli operanti, il dottor … non esibiva il registro moduli compilati concernenti l’obbligo di adeguata verifica della clientela, né documentazione da conservare concernente l’esecuzione dell’obbligo né tantomeno esibiva i fascicoli antiriciclaggio dei clienti contenenti le informazioni di cui al d.lgs. 231/07, ad eccezione di una cartellina contenente le copie dei documenti identificativi di un proprio cliente e dichiarava testualmente: oltre la documentazione che vi ho esibito, rispetto agli obblighi antiriciclaggio a me facenti capo, non dispongo di altra documentazione”.

Ammissioni del medesimo opponente nel P.V.C.

La difesa del Ministero convenuto, pertanto, deduceva che “è lo stesso opponente che ha ammesso di non aver eseguito in modo accurato e diligente l’adeguata verifica dei clienti. In base a questi elementi, e cioè l’assenza di documentazione nei fascicoli oggetto di ispezione e le dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte, è lecito supporre che il professionista nei tre casi indicati non abbia eseguito tempestivamente l’adeguata verifica della clientela”.

L’esibizione dai documenti in sede procedimentale non preclude l’inadempimento.

Il Ministero ha ritenuto che “la configurabilità della violazione amministrativa non appare smentita dall’esibizione della documentazione avvenuta in sede procedimentale, in quanto tale esibizione è chiaramente tardiva e rappresenta una condotta contrastante con quanto in precedenza dichiarato dalla stessa parte.

Dalla condotta del professionista non è desumibile la prova che lo stesso abbia eseguito la verifica della clientela al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo ovvero dell’esecuzione dell’operazione occasionale”.
Il Ministero ha posto l’attenzione sull’onere probatorio gravante sul ricorrente che non avrebbe dimostrato idoneamente quale sarebbe stato il momento in cui ha acquisito i documenti trasmessi tardivamente in sede di procedimento amministrativo prodromico all’irrogazione della sanzione, non essendo stati detti documenti prontamente esibiti ai militari verbalizzanti, deducendo da ciò che non può affermarsi che il ricorrente abbia adempiuto correttamente e diligentemente agli obblighi di adeguata verifica sanzionati dalla normativa antiriciclaggio.

Il merito della vicenda

Il Giudice entra, a questo punto, nel dettaglio dei tre casi oggetto di contestazione, così esprimendosi:

Consulenza aziendale

Nel primo, si è trattato di una consulenza aziendale con compenso fatturato e pagato al professionista ricorrente per la ricostruzione di rapporti bancari in un giudizio civile. In relazione a tale attività professionale la pendenza di giudizio civile lasciava presumere che le parti in causa fossero bene identificate negli atti del procedimento, vertendosi evidentemente in un’attività a rischio riciclaggio non significativo.

Predisposizione di documentazione amministrativa

In ordine all’attività svolta dal ricorrente per il cliente …. si è trattato, come osservato dalla difesa di parte ricorrente, di un’attività di consulenza contrattuale per la predisposizione della documentazione amministrativa di progetto presentato con ogni utile dato identificativo dell’impresa (documenti soci, documenti amministratori, visure e certificazioni), anche in tal caso vertendosi in ambito di attività a rischio riciclaggio basso o poco significativo.

Assistenza nella costituzione di associazione

Per quanto concerne l’attività di assistenza nella fase costitutiva dell’associazione, il ricorrente risultava essere anche tesoriere e segretario della stessa, avendo partecipato con i soci fondatori alla fase costitutiva, con conseguente identificazione di tutti i soggetti coinvolti da parte del Notaio (si trattava di associazione riconosciuta ex DPR 36/2000, iscritta al registro regionale delle associazioni con tutti i dati degli associati), anche in tal caso vertendosi in ambito di attività a basso rischio riciclaggio o a rischio riciclaggio poco significativo.

Conclusione

In tutti i tre casi sopra esaminati non sono emersi dati contrastanti a quelli documentati già in sede di procedimento amministrativo dalla parte ricorrente, doveva necessariamente dedursi che si era trattato di attività a basso rischio antiriciclaggio, per le quali il commercialista era tenuto ad una verifica semplificata della clientela, la quale, in conformità alla documentazione allegata e già in precedenza esibita dal ricorrente nel procedimento amministrativo, poteva ritenersi sufficientemente adempiuta.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.90/2017

Il d.lgs. n.90 del 2017 ha modificato il titolo V del d.lgs. n.231 del 2007, prevedendo la sanzione di € 2.000,00 in caso di comportamento dell’incolpato consistente nell’omessa acquisizione di dati di identificazione e di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Dall’evoluzione normativa sopra indicata e dalla “ratio” che regola la norma antiriciclaggio, è necessario verificare in concreto la responsabilità del presunto responsabile rispetto al comportamento tenuto e all’effettivo rischio antiriciclaggio, in rapporto alle singole attività professionali adempiute.

Le osservazioni del Giudice

Secondo il Giudice, dai documenti prodotti, anche in sede di procedimento amministrativo e dagli assunti difensivi della ricorrente, si deducevano facilmente, nella vertenza in oggetto, sia un rischio antiriciclaggio estremamente basso se non totalmente inesistente, sia una verifica semplificata sufficiente a riguardo dei dati dei clienti che, nel contesto delle suddette tre operazioni, appariva garantita in quanto, rispettivamente:
-vi era pendenza di un giudizio civile;
-era dimostrata l’attività di un Notaio rogante;
-vi era stata la predisposizione di documentazione con ogni dato identificativo dell’impresa e dei soci/amministratori.

Il comportamento del commercialista era conforme alla legge

In sostanza, il comportamento in concreto tenuto dal commercialista ricorrente era conforme alla sostanziale insussistenza nelle tre fattispecie del rischio riciclaggio; i tre casi non integravano alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie applicate dal Ministero.

Spese di giudizio

Il decreto sanzionatorio veniva pertanto annullato dal Giudice, che poneva inoltre le spese di giudizio a carico del Ministero.