Antiriciclaggio. Il caso di un Money Transfer.

Antiriciclaggio. Il caso di un Money Transfer.

Analisi della Sentenza n. 8-B/2022 della Corte d’Appello di Roma

La vicenda

La Sentenza n. 8-B/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, costituisce un importante pronuncia in materia di antiriciclaggio e di responsabilità degli operatori del settore dei Money Transfer. Il caso in esame riguarda un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale, accusato di violare la normativa sul trasferimento di denaro.

I fatti

Il titolare del Money Transfer era stato già condannato in primo grado, sebbene la sanzione fosse stata ridotta. Le contestazioni del Ministero si riferivano all’accettazione di somme in contanti da parte del commerciante per importi superiori alla soglia prevista dalla legge, senza il coinvolgimento di intermediari abilitati. Le somme in questione avevano come destinazione la Cina, suscitando sospetti da parte delle autorità competenti.

L’indagine della Guardia di Finanza

L’indagine condotta dai militari della Guardia di Finanza (GdF) aveva rivelato che i mittenti indicati nelle operazioni di rimessa erano risultati essere “inesistenti” o “non rintracciabili”. Tali evidenze generavano gravi interrogativi sulla legalità delle transazioni effettuate dal Money Transfer. Nonostante ciò, il titolare dell’attività difese strenuamente la propria posizione, sostenendo di aver sempre rispettato le regole antiriciclaggio e di avere identificato con scrupolo i soggetti coinvolti nelle operazioni.

Motivazioni della Sentenza di primo grado

In primo grado, vi fu una richiesta di prova testimoniale da parte del difensore del titolare, soprattutto riguardo all’entità dei versamenti. Si cercò di dimostrare che tale entità fosse al di sotto della soglia di legge per l’accettazione di denaro contante. Il Tribunale evidenziò che il titolare aveva diligentemente richiesto documenti d’identità e compilato moduli necessari per ogni operazione.
Tuttavia, il Giudice ritenne comunque sussistente la responsabilità del commerciante, applicando però una sanzione ridotta rispetto a quella irrogata dal Ministero.

Appello e motivi di impugnazione

Nell’appello principale, il titolare dell’attività sollevò quattro motivi di contestazione. I primi due erano rivolti alla motivazione della sentenza di primo grado, asserendo che non avesse adeguatamente considerato le prove presentate e avesse mal interpretato il materiale istruttorio. Il terzo motivo contestava la qualificazione giuridica dell’illecito come responsabilità oggettiva, mentre il quarto motivo sottolineava che la riduzione della sanzione doveva essere vista come un indice dell’insussistenza dell’illecito.

L’appello incidentale del MEF

Il Ministero, con un appello incidentale, chiedeva la re-introduzione della sanzione originariamente applicata, sostenendo che la condotta del titolare fosse stata indubbiamente illecita e lo “sconto”, applicato in primo grado, non meritasse conferma.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Roma evidenziava la mancanza di una prova solida e verificabile della colpevolezza del commerciante.

La Corte affermò che il titolare avesse correttamente annotato gli estremi identificativi dei clienti e non fosse nella ragionevole consapevolezza della falsità dei documenti a lui presentati.

Dimostrazione della falsità dei documenti

In particolare, la Corte osservò che gli operanti non erano stati in grado di dimostrare chi fossero i presunti clienti che avrebbero utilizzato documenti non a loro stessi riferibili, sottolineando che le indagini effettuate non potessero considerarsi sufficientemente approfondite solo sulla base di quanto riportato nel verbale di constatazione.

Le prove a carico dell’opponente erano insufficienti

La Corte rilevò, infine, che l’appellante avrebbe potuto essere stato ingannato da soggetti cinesi che si presentavano sotto falso nome operando senza la sua consapevolezza; applicò l’art. 6, comma 11, del D.lgs. 150/2011, stabilendo che l’opposizione doveva essere accolta in quanto le prove a carico dell’opponente erano insufficienti.

Conclusioni

La sentenza n. 2630/2022 della Corte d’Appello di Roma evidenzia la delicatezza delle questioni legate all’antiriciclaggio, anche nel contesto delle operazioni di Money Transfer. Essa ribadisce l’importanza di garantire che vi sia una chiara e irrefutabile prova della colpevolezza dell’operatore, prima di poter considerare la sua responsabilità nella violazione delle normative. La decisione ha altresì rafforzato il principio secondo cui la buona fede dell’operatore deve essere considerata, soprattutto in assenza di indicazioni chiare e inequivocabili circa la sua colpevolezza.

La Corte ha, quindi, annullato tutte le sanzioni precedentemente comminate e ha posto le spese a carico del Ministero, stabilendo un precedente significativo per casi simili futuri.