I principi giurisprudenziali consolidati dalla sentenza n. 2103/2025
Dalla massima di diritto emerge che la Corte d’Appello di Roma ha affrontato questioni di particolare rilevanza sistematica, consolidando un orientamento interpretativo che si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente in materia antiriciclaggio: la distinzione tra provenienza e destinazione illecita dei fondi.
La pronuncia chiarisce innanzitutto che l’obbligo di segnalazione presuppone necessariamente il sospetto che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, richiedendo specificamente il sospetto che i fondi impiegati provengano da attività criminosa. Tale principio si pone in continuità con quanto già affermato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 819 del 6 febbraio 2025, che ha precisato come l’obbligo rimanga subordinato ad un giudizio obiettivo sulla idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.
La distinzione tra provenienza e destinazione illecita dei fondi
Il contributo più significativo della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2103/2025 risiede nella chiarificazione della distinzione fondamentale tra provenienza illecita e destinazione potenzialmente illecita dei fondi. La Corte ha stabilito che l’operazione di riciclaggio, secondo la definizione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 231 del 2007, presuppone necessariamente la conoscenza della provenienza del denaro o dei beni da un’attività criminosa, intesa come attività delittuosa non colposa.
Provenienza o destinazione illecita?
Tale principio assume particolare rilevanza pratica, poiché esclude dall’ambito applicativo della normativa antiriciclaggio quelle operazioni che, pur potendo configurare illeciti di diversa natura, non presuppongono l’impiego di fondi di provenienza criminosa. Come chiarito dalla pronuncia, “se i beni hanno provenienza lecita non può esservi motivo di sospetto né obbligo di segnalazione”, principio che trova conferma anche nella sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2069 del 2 aprile 2025, che ha escluso l’applicabilità della normativa antiriciclaggio agli atti meramente elusivi della garanzia patrimoniale dei creditori.
L’elemento soggettivo del sospetto
La sentenza conferma l’orientamento consolidato secondo cui il sorgere dell’obbligo di segnalazione non risulta subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni di riciclaggio, essendo sufficiente l’esistenza di un sospetto semplice, non qualificato da ulteriori indizi. Tale principio, già affermato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 5647 dell’11 settembre 2024, si fonda sulla finalità preventiva e cautelare della norma sanzionatoria.
La Corte
La Corte ha precisato che si tratta di una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche da parte dell’autorità di vigilanza, non di una denuncia di fatti penalmente rilevanti. Tuttavia, la segnalazione presuppone pur sempre una valutazione sull’idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano.
Le implicazioni per la prassi professionale
La pronuncia assume particolare rilevanza per la prassi professionale, chiarendo che la contestazione fondata esclusivamente sulla destinazione presuntivamente illecita dei fondi utilizzati, e non sulla loro provenienza illecita, non integra i presupposti per l’obbligo di segnalazione. Tale principio trova applicazione anche quando l’operazione sia finalizzata a diminuire la garanzia patrimoniale di una società in danno dei creditori sociali in situazione di precarietà economico-finanziaria.
Distinzione operata dalla Corte
La distinzione operata dalla Corte si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sulla delimitazione dell’ambito applicativo della normativa antiriciclaggio, come evidenziato anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17291 del 13 novembre 2024, che ha chiarito come il sospetto debba essere desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell’operazione, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Il coordinamento sistematico con la giurisprudenza consolidata
La sentenza n. 2103/2025 si coordina armonicamente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che ha progressivamente chiarito i contorni dell’obbligo di segnalazione. La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 1132 del 20 febbraio 2025, ha ribadito che l’obbligo postula il mero sospetto e non la certezza dell’anomalia delle operazioni, richiedendo un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio.
Analogamente, la sentenza n. 7833 dell’11 dicembre 2024 ha chiarito che il concetto di sospetto non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario specifico, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.
Le prospettive applicative
La pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 2103/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio, fornendo criteri chiari per la distinzione tra operazioni soggette all’obbligo di segnalazione e quelle che, pur presentando profili di anomalia, non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina.
La massima della Sentenza
La massima della vicenda evidenzia l’importanza di una corretta qualificazione giuridica delle operazioni controverse, che deve fondarsi su una valutazione rigorosa degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano ciascuna fattispecie. La distinzione tra provenienza e destinazione illecita dei fondi assume carattere dirimente per l’applicazione della normativa, contribuendo a delimitare con maggiore precisione l’ambito di operatività degli obblighi antiriciclaggio.
Necessaria un’attenta valutazione
La sentenza si inserisce nel più ampio processo di consolidamento giurisprudenziale che ha caratterizzato l’evoluzione della disciplina antiriciclaggio, contribuendo a fornire all’avvocato antiriciclaggio strumenti interpretativi sempre più raffinati per la corretta applicazione della normativa di settore, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità che governano l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo.











