Massimizzazione della vicenda giudiziaria, dalla Sentenza del Tribunale di Roma alla decisione della Corte d’Appello.
La vicenda giudiziaria che emerge dalla documentazione allegata rappresenta un caso paradigmatico delle complesse questioni interpretative che caratterizzano l’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il valore delle Linee Guida del CNDCEC.
I presupposti della controversia e la sentenza del Tribunale di Roma n. 14670/2020
La controversia trae origine da un decreto sanzionatorio del 2019, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha irrogato al presunto responsabile – commercialista e titolare dell’omonimo studio professionale – una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000,00 euro per violazione dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La contestazione riguardava l’omessa segnalazione di quattro operazioni sospette per un importo complessivo di 2.592.369,48 euro, articolate in due compravendite immobiliari e due operazioni di acquisto di azioni societarie.
Opposizione al decreto sanzionatorio
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14670/2020, ha accolto l’opposizione proposta dal presunto responsabile, annullando integralmente il decreto sanzionatorio. La decisione di primo grado si è fondata su due ordini di considerazioni fondamentali che hanno determinato l’esclusione della responsabilità amministrativa.
Tesi del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto applicabile l’esenzione prevista dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006, il quale stabilisce che “le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio”. Il Giudice di primo grado ha accertato che il presunto responsabile aveva partecipato alle operazioni controverse esclusivamente nella veste di organo societario – rispettivamente come liquidatore, amministratore unico e consigliere di amministrazione delle società coinvolte – e non in qualità di commercialista.
La ragionevolezza
Relativamente all’altra operazione immobiliare, il Tribunale ha escluso l’obbligo di segnalazione ritenendo che il professionista non potesse ragionevolmente conoscere gli elementi di sospetto emersi solo successivamente attraverso le indagini della Guardia di Finanza, quali la natura simulata della vendita e i rapporti personali tra i soggetti coinvolti.
Il ricorso in appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il MEF ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, articolando la propria impugnazione su diversi profili critici della decisione di primo grado. L’amministrazione appellante ha contestato l’interpretazione fornita dal Tribunale circa l’applicabilità dell’esenzione prevista dal provvedimento UIC, sostenendo che il presunto responsabile rivestiva una duplice veste di organo societario e di commercialista, circostanza che non avrebbe dovuto comportare l’esclusione dall’obbligo di segnalazione.
Il valore delle Linee Guida
Particolare rilevanza assume l’argomentazione dell’appellante relativa al contrasto tra il provvedimento UIC del 2006 e le successive Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2011 e nel 2015. Secondo la tesi ministeriale, queste ultime avrebbero superato le precedenti istruzioni UIC, includendo espressamente tra le prestazioni soggette ad adeguata verifica l’ “amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni” e le attività di “assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale”.
Obbligo di segnalazione
L’appellante ha inoltre sostenuto che l’obbligo di segnalazione sussiste anche quando il professionista si limiti a svolgere attività dichiarativa, senza necessità di prestazioni di consulenza in senso stretto, e che fosse comunque provato lo svolgimento di attività professionale in favore delle società coinvolte nelle operazioni controverse.
La decisione della Corte d’Appello di Roma
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8021 del 19 dicembre 2024, ha respinto integralmente l’appello proposto dal MEF, confermando la decisione del Tribunale e consolidando un orientamento giurisprudenziale di particolare rilevanza per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicabile ai professionisti.
Le Linee Guida non prevalgono
La Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile il motivo di appello fondato sulla presunta prevalenza delle Linee Guida del Consiglio dell’Ordine rispetto al provvedimento UIC, qualificando tale argomentazione come allegazione nuova e tardiva. Sul punto, i giudici di secondo grado hanno chiarito che si trattava di documenti formatisi anteriormente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, depositati per la prima volta in appello senza che la parte avesse fornito giustificazione del deposito tardivo.
Nel merito
Nel merito, la Corte ha fornito una ricostruzione sistematica del rapporto gerarchico tra le diverse fonti normative in materia antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 è stato emanato nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che conferiva all’UIC la competenza ad adottare “disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate”. Tale provvedimento, come chiarito nel preambolo, “specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale, alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché all’istituzione di misure di controllo interno e di formazione”, configurandosi come istruzioni tecniche integrative delle norme di rango primario e regolamentare.
Linee Guida: mere procedure di ausilio.
Al contrario, le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti costituiscono mere “procedure di ausilio” fornite agli iscritti per agevolare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, “il cui adempimento risulterebbe altrimenti assai difficoltoso”. La Corte ha chiarito che tali indicazioni non possono derogare alle disposizioni contenute nel provvedimento UIC, adottate in base a specifica disposizione di legge e la cui efficacia è stata espressamente confermata dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 125367 del 19 dicembre 2007.
Prevalgono gli indicatori del decalogo Banca d’Italia
Particolare significato assume il richiamo della Corte alla circolare ministeriale del 2007, che ha precisato come “per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell’UIC per i professionisti e gli operatori non finanziari”, facendo espressamente salva la compatibilità dell’esenzione prevista dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento UIC con il decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’irrilevanza dell’incompatibilità professionale
La Corte ha affrontato anche la questione dell’eventuale incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista e l’attività di amministrazione societaria, prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2005. I giudici di secondo grado hanno chiarito che tale incompatibilità non rileva ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di segnalazione, potendo al più configurare una violazione disciplinare ma non una responsabilità per violazione degli obblighi antiriciclaggio.
Tesi della Corte
La Corte ha respinto il “sillogismo” proposto dall’appellante, secondo cui l’esistenza del divieto legislativo dimostrerebbe che il presunto responsabile avesse ricoperto ruoli di amministrazione in forza di specifico incarico professionale. I giudici hanno osservato che tale argomentazione “prova troppo”, ben potendosi ammettere che il professionista abbia rivestito quelle cariche in violazione del divieto normativo, circostanza che potrebbe dare luogo a responsabilità disciplinare ma non anche a responsabilità per violazione degli obblighi antiriciclaggio.
La valutazione degli indicatori di anomalia
Per quanto concerne l’operazione immobiliare relativa all’immobile, la Corte ha confermato l’orientamento del Tribunale, escludendo che sussistessero elementi di sospetto ragionevolmente conoscibili dal professionista al momento del perfezionamento dell’operazione. L’appellante aveva invocato due ulteriori indicatori di anomalia: il “compimento di operazioni con configurazione illogica” e i “frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella titolarità della società”.
Analisi delle operazioni
La Corte ha escluso la rilevanza del primo indicatore, osservando che “il numero esiguo di operazioni di compravendita complessivamente poste in essere dalla società e la minusvalenza realizzata dalla vendita degli immobili sono di per sé sintomatiche dell’illogicità dell’operazione, in quanto compatibili con l’andamento del mercato immobiliare, che ha subito una notoria flessione a partire dall’anno 2008”.
Quanto al secondo profilo, i giudici hanno ritenuto che “due trasferimenti di quote sociali in un arco temporale di 5 anni non presentino quelle caratteristiche di ‘frequenza’ previste dall’indicatore di anomalia come elemento da cui desumere il sospetto che sia stata posta in essere un’operazione suscettibile di segnalazione”.
Le implicazioni sistematiche della decisione
La sentenza della Corte d’Appello di Roma assume particolare rilevanza per la chiarificazione di alcuni nodi interpretativi fondamentali della normativa antiriciclaggio applicabile ai professionisti. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce l’esenzione dall’obbligo di segnalazione per le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi societari, in linea con quanto stabilito da altre pronunce della stessa Corte, come la sentenza n. 5862 del 19 settembre 2024.
Rapporto gerarchico tra le fonti
La pronuncia chiarisce inoltre il rapporto gerarchico tra le diverse fonti normative in materia, stabilendo la prevalenza delle istruzioni tecniche emanate dall’UIC in base a specifica disposizione di legge rispetto alle linee guida elaborate dagli ordini professionali, che mantengono natura di mere procedure di ausilio. Tale principio assume particolare importanza per l’interpretazione sistematica della disciplina antiriciclaggio, caratterizzata dalla stratificazione di fonti normative di diverso rango e natura.
Importanza della valutazione rigorosa degli indicatori di anomalia
La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una valutazione rigorosa degli indicatori di anomalia, che deve fondarsi su elementi oggettivi e ragionevolmente conoscibili dal professionista al momento del compimento dell’operazione, escludendo quegli elementi acquisibili solo attraverso successive attività investigative. Tale orientamento si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura e sui limiti dell’obbligo di segnalazione, come evidenziato anche dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2103 del 3 aprile 2025, che ha chiarito come l’obbligo presupponga necessariamente il sospetto che i fondi provengano da attività criminosa, distinguendo tra provenienza illecita e destinazione potenzialmente illecita dei fondi.
Annullamento del decreto sanzionatorio
La vicenda si conclude con la conferma dell’annullamento del decreto che irrogava importanti sanzioni antiriciclaggio, con la condanna del MEF al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 7.000,00 euro oltre accessori, testimoniando l’importanza di una corretta interpretazione della normativa antiriciclaggio nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità che governano l’esercizio del potere sanzionatorio amministrativo.











