Antiriciclaggio: come valutare ex ante le operazioni sospette?

Operazioni sospette antiriciclaggio

La Corte d’Appello di Roma stabilisce criteri.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7444 del 27 novembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di valutazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio, stabilendo che la condotta del professionista deve essere valutata ex ante, al momento della prestazione professionale, senza poter basarsi su chiarimenti successivamente forniti dal cliente. La decisione rappresenta un precedente significativo per la determinazione della responsabilità personale dei professionisti e per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il caso: Commercialista e Voluntary Disclosure

La vicenda ha origine da un’attività di assistenza professionale prestata da un commercialista nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure. Il professionista aveva omesso di segnalare operazioni considerate sospette, consistenti in un “inconsueto circolo vorticoso di ingenti importi” attraverso giroconto tra conti correnti intestati al medesimo soggetto presso lo stesso istituto di credito estero, operazioni caratterizzate da reiterazione e rilevante entità economica prive di giustificazioni plausibili.

Il decreto sanzionatorio aveva irrogato una sanzione qualificata come grave ai sensi del secondo comma dell’articolo 58 del D.Lgs. 231/2007, contestando la violazione dell’articolo 35 per omessa segnalazione di operazioni sospette. La questione centrale riguardava la valutazione temporale della condotta professionale e l’efficacia esimente di chiarimenti successivi forniti dal cliente.

L’analisi della Corte d’Appello: responsabilità personale del professionista

La Corte d’Appello ha stabilito un principio fondamentale: il soggetto tenuto alla segnalazione di operazioni sospette è identificabile nel singolo professionista che ha materialmente svolto l’attività richiesta dal cliente, indipendentemente dal fatto che l’incarico sia stato formalmente conferito allo studio associato nel cui ambito opera il professionista stesso.

Natura personale della responsabilità amministrativa

La sentenza ha chiarito che la responsabilità per l’illecito amministrativo ha natura personale secondo il sistema della legge 689/1981 e non può essere trasferita su entità astratte come società o enti, dovendo essere imputata alla persona fisica che ha commesso il fatto nell’esercizio delle proprie funzioni.

Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata. La sentenza del Tribunale di Roma n. 17291 del 13 novembre 2024 ha ribadito che il professionista qualificato, quale il dottore commercialista, è tenuto ad un elevato grado di diligenza che gli impone adeguate verifiche, particolarmente quando sussistano evidenti motivi di sospetto anche in relazione al valore dell’operazione economica.

Obbligo di segnalazione indipendente dall’incarico formale

La Corte ha precisato che l’obbligo di segnalazione non presuppone necessariamente il conferimento di un formale incarico professionale, ma sorge dal solo fatto di essere venuto a conoscenza di un’operazione sospetta nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico. Questa interpretazione estensiva dell’obbligo riflette la ratio preventiva della normativa antiriciclaggio.

Il principio della valutazione ex ante

Il punto cruciale della decisione riguarda l’affermazione del principio secondo cui la valutazione della condotta del professionista deve essere effettuata ex ante, al momento della prestazione professionale, e non può basarsi su chiarimenti successivamente forniti dal cliente.

Irrilevanza dei chiarimenti successivi

La Corte ha stabilito che le giustificazioni auto-dichiarate relative all’utilizzo di somme prelevate in contanti, prive di adeguata documentazione di riscontro, costituiscono mere ricostruzioni ipotetiche insufficienti ad escludere l’obbligo di segnalazione. Questo principio è fondamentale per evitare che i professionisti possano sottrarsi agli obblighi normativi attraverso giustificazioni ex post.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 18547 del 4 dicembre 2024 ha confermato che il soggetto obbligato deve effettuare un’ampia ed approfondita valutazione che, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, impone un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che ha posto in essere l’operazione.

Operazioni di giroconto e tracciabilità

La sentenza ha chiarito che le operazioni di giroconto tra conti correnti intestati al medesimo soggetto presso lo stesso istituto di credito estero, anche se tracciabili, non sono escluse dall’obbligo di segnalazione quando si configurano come un inconsueto circolo vorticoso di ingenti importi privo di chiare giustificazioni, costituendo modalità di commissione del delitto di riciclaggio e non mero post factum.

La mera tracciabilità dei trasferimenti di denaro non esclude l’obbligo di segnalazione in presenza di operazioni reiterate e di rilevante entità prive di giustificazioni plausibili. Questo principio è particolarmente rilevante nell’era digitale, dove la tracciabilità delle operazioni non elimina automaticamente il sospetto di riciclaggio.

Criteri per la qualificazione della gravità

La Corte ha fornito criteri specifici per la qualificazione della gravità delle violazioni. La violazione si qualifica come grave ai sensi del secondo comma dell’articolo 58 del D.lgs. 231/2007 quando ricorrono operazioni di palese carattere anomalo per importo complessivo, reiterazione di prelievi e depositi su conti esteri, con obiettiva evidenza dei motivi di sospetto e rilevante intensità dell’elemento soggettivo del professionista che omette di richiedere documentazione giustificativa.

Elementi attenuanti nella quantificazione

Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che la sanzione amministrativa antiriciclaggio può essere ridotta in presenza di elementi attenuanti quali l’unicità della violazione, l’assenza di precedenti infrazioni, la piena collaborazione con l’autorità ispettiva e la rilevante entità della sanzione rapportata ai redditi di una persona fisica, tutti elementi che devono essere ribaditi nelle memorie antiriciclaggio da presentare in seguito al PVC.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 18129 del 27 novembre 2024 ha confermato che le circostanze attenuanti quali l’assenza di precedenti violazioni, l’assenza di specifici motivi di rischio e il limitato numero delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati non escludono l’illecito ma consentono la qualificazione della violazione nell’ambito della fattispecie base meno grave.

Implicazioni per la pratica professionale

La decisione della Corte d’Appello di Roma ha importanti implicazioni per i professionisti soggetti alla normativa antiriciclaggio. La sentenza stabilisce standard elevati per la valutazione ex ante delle operazioni, richiedendo ai professionisti di effettuare approfondimenti adeguati al momento della prestazione del servizio.

Standard di diligenza professionale

La sentenza conferma che i professionisti qualificati sono tenuti ad un elevato grado di diligenza che impone verifiche adeguate, particolarmente in presenza di elementi di anomalia. La sentenza del Tribunale di Roma n. 19364 del 12 dicembre 2024 ha precisato che l’obbligo di segnalazione sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto, non essendo necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero “sospetto semplice”.

Criteri di valutazione del rischio

La decisione fornisce indicazioni concrete per la valutazione del rischio nelle operazioni professionali. I professionisti devono effettuare una valutazione complessiva che tenga conto degli elementi oggettivi dell’operazione al momento della sua esecuzione, senza poter fare affidamento su giustificazioni successive.

Evoluzione giurisprudenziale e coordinamento normativo

La sentenza si inserisce in un contesto di evoluzione giurisprudenziale che tende a rafforzare gli obblighi di diligenza professionale. La sentenza del Tribunale di Roma n. 14535 del 23 settembre 2024 ha chiarito che la segnalazione delle operazioni sospette non è subordinata all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio né alle valutazioni personali dell’operatore circa l’estraneità delle operazioni ad attività delittuose, ma si fonda su un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2069 del 2 aprile 2025, ha precisato che l’obbligo di segnalazione è funzionale esclusivamente alla prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e presuppone necessariamente la commissione di un reato sotteso all’operazione non segnalata.

Conclusioni e prospettive

La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante contributo per l’interpretazione rigorosa della normativa antiriciclaggio. La decisione stabilisce che la valutazione della condotta professionale deve essere effettuata ex ante, al momento della prestazione del servizio, senza poter beneficiare di giustificazioni successive.

Il principio affermato dalla sentenza trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce la necessità di una valutazione tempestiva e approfondita degli elementi di anomalia. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8021 del 19 dicembre 2024, ha confermato che per la configurazione di operazioni sospette non sono sufficienti elementi di anomalia generici, dovendo sussistere indicatori specifici di sospettosità che giustifichino ragionevolmente un giudizio di anomalia dell’operazione.

Per i professionisti, la sentenza offre indicazioni operative fondamentali: la valutazione del carattere sospetto deve essere effettuata al momento della prestazione professionale, le giustificazioni successive del cliente non hanno efficacia esimente, e la tracciabilità delle operazioni non esclude automaticamente l’obbligo di segnalazione in presenza di elementi di anomalia. Questo approccio garantisce un equilibrio tra le esigenze di prevenzione del riciclaggio e la certezza del diritto, fornendo criteri oggettivi per la valutazione della condotta professionale e per l’applicazione proporzionata delle sanzioni amministrative antiriciclaggio.