Introduzione
Con l’introduzione dell’articolo 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30.12.2024, n. 207), si è visto un ampliamento delle normative riguardanti la comunicazione del domicilio digitale, ovvero la Posta Elettronica Certificata (PEC), per gli amministratori d’impresa. Questa estensione ha suscitato numerosi dubbi tra gli operatori economici e le Camere di Commercio sono intervenute per chiarire le nuove disposizioni.
Obbligo di Comunicazione della PEC
A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società – che si tratti di società di capitali o persone – dovranno obbligatoriamente comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, che gestisce le pratiche relative all’iscrizione delle nuove società. Questo obbligo si applica anche per le società già costituitesi prima di tale data in occasione della nomina o del rinnovo della carica degli amministratori.
Modalità di Comunicazione
La comunicazione della PEC avviene attraverso il Modello S1, presentato in fase di iscrizione delle nuove società. Per quanto riguarda i casi di nomina di amministratori, il nuovo indirizzo PEC deve essere inserito nel riquadro “DATI DOMICILIO”. Inoltre, nella conferma degli amministratori esistenti, si dovrà selezionare l’opzione “Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa”.
È importante notare che nel caso di “sola” comunicazione della PEC, le imprese non saranno soggette a bolli o diritti di segreteria, rendendo così questo processo privo di costi aggiuntivi se non si presentano altre variazioni.
Conseguenze della non comunicazione
Una delle novità più rilevanti riguarda le conseguenze in caso di mancata comunicazione della PEC. Se un’impresa non fornisce l’indirizzo PEC richiesto durante le procedure indicate, l’ufficio Registro delle Imprese procederà a sospendere la pratica fino alla regolarizzazione. In mancanza di tale correzione, potrebbe essere emesso un provvedimento di rifiuto.
Dubbi e miti da sfatare ad oggi
Nonostante le chiare indicazioni provenienti dalle Camere di Commercio, persistono alcuni miti riguardo la PEC. Molti articoli di stampa hanno erroneamente riportato che esista un termine ultimo fissato al 30 giugno 2025 per l’adempimento riguardante la comunicazione del domicilio digitale. Tuttavia, numerose Camere di Commercio hanno enfatizzato che non ci sono scadenze perentorie né sanzioni amministrative previste per gli amministratori che non abbiano ancora comunicato la loro PEC.
Linee di comunicazione
La nota del Ministero per l’Innovazione Tecnologica (MIMIT) del 12 marzo 2025 ha anche sollevato una serie di interrogativi. Essa invita Unioncamere a esplorare e segnalare eventuali criticità, con la prospettiva di apportare modifiche alle normative in vigore. È quindi fondamentale che gli amministratori d’impresa seguano attentamente l’evoluzione di queste comunicazioni, poiché potrebbero emergere ulteriori chiarimenti o modifiche alle normative esistenti.
Conclusione
In un panorama normativo in continua evoluzione, rimanere aggiornati su obblighi e comunicazioni è essenziale per ogni amministratore d’impresa. La comunicazione della PEC non è solamente un adempimento burocratico, ma rappresenta anche un passo verso una digitalizzazione sempre più profonda delle pratiche aziendali. Le Camere di Commercio, attraverso i loro chiarimenti, offrono supporto e guida a tutti gli operatori del settore, facilitando la comprensione delle nuove normative e contribuendo a un ambiente imprenditoriale più trasparente.
Invitiamo tutti gli interessati a consultare i siti ufficiali delle Camere di Commercio per rimanere informati sulle ultime novità e sui futuri sviluppi relativi alla PEC e alle modalità di comunicazione. Una corretta gestione di questi adempimenti non solo aiuta a evitare problematiche future, ma rappresenta anche un segno di responsabilità e professionalità da parte di chi gestisce un’impresa.











