La sentenza n. 16557/2020
La sentenza n. 16557 del novembre 2020 del Tribunale di Roma ha rappresentato, a parere dello scrivente, un momento significativo nella giurisprudenza italiana in materia di antiriciclaggio.
Presupposti per l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
La sentenza ha chiarito i presupposti necessari affinché si possa ritenere dovuto l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti, in questo caso specifico un Notaio. L’oggetto della controversia era l’annullamento di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero, che aveva inflitto una considerevole sanzione per presunta inadempienza agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art.58 del d.lgs. 231/2007.
L’indagine della Guardia di Finanza
L’attività ispettiva della GdF si era concentrata su cinque contratti di compravendita immobiliare, nei quali erano stati individuati indicatori di anomalia ai sensi del D.M. Giustizia 16.4.2010, in particolare la presenza di un “prezzo molto elevato” rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente.
Ente di diritto straniero
La partecipazione di una società il cui capitale era detenuto per il 99% da un ente di diritto anglosassone aveva ulteriormente sollevato sospetti. Nonostante ciò, il Notaio aveva sostenuto che tali transazioni apparivano meri trasferimenti interni a un nucleo familiare e, dopo aver effettuato le opportune verifiche, non aveva riscontrato anomalie.
La contestazione del Ministero
Il Ministero, invece, aveva contestato la posizione del Notaio, affermando che la presenza di elementi di anomalia giustificava l’obbligo di segnalazione, indipendentemente dalla percezione del Notaio riguardo alla semplificazione delle operazioni stesse. Inoltre, aveva sottolineato la gravità dell’omissione, evidenziando come essa fosse sistematica e reiterata.
Le osservazioni del Tribunale
Tuttavia, il Tribunale ha ribaltato tali argomentazioni, ponendo l’accento sull’importanza di accertare se le operazioni in questione potessero effettivamente configurare atti di riciclaggio come definiti dall’art. 2 del d.lgs. 231/2007. La Corte ha puntualizzato che l’obbligo di segnalazione scaturisce esclusivamente dalla presenza di un sospetto fondato di riciclaggio, legato a un’attività criminosa da cui derivi la disponibilità del bene o diritto oggetto della transazione. In altre parole, l’operazione deve essere connotata da un’illiceità penale presupposta affinché sorga l’obbligo di segnalazione.
Esigenza di analisi adeguata per identificare il fenomeno del riciclaggio
Il Tribunale ha evidenziato che il Ministero non aveva condotto un’analisi adeguata per identificare un reale fenomeno di riciclaggio, limitandosi a considerare le operazioni come frutto di un’interposizione fittizia. Tuttavia, la Corte ha concluso che i beni oggetto delle operazioni non avevano provenienza criminosa, negando così la sussistenza di un atto di riciclaggio.
La decisione del Giudice
In virtù di quanto esposto, il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione antiriciclaggio inflitta al Notaio, ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa antiriciclaggio.
Conclusioni
Questa sentenza rappresenta un importante riferimento per la corretta interpretazione degli obblighi di segnalazione per le operazioni sospette, sottolineando la necessità di un’analisi rigorosa degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio per giustificare qualsiasi misura punitiva nei confronti dei professionisti coinvolti.











