Antiriciclaggio: sospetto semplice obbligo segnalazione

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 12/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la configurazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio. La Sentenza ha stabilito che è sufficiente un mero “sospetto semplice” basato su elementi oggettivi, senza necessità di certezza sulla provenienza delittuosa dei fondi.

La decisione rappresenta un precedente significativo per la definizione degli standard di valutazione richiesti agli intermediari finanziari e per l’applicazione degli obblighi di controllo costante della clientela.

Il caso: intermediario finanziario e controllo della clientela

La vicenda ha origine da un’ispezione presso un intermediario finanziario. Verifica culminata con l’irrogazione di sanzioni per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette previsti dal D.lgs.231/2007. L’intermediario aveva omesso di segnalare operazioni considerate anomale per diversi elementi. Nello specifico: movimentazioni di denaro oltre il limite di 15.000,00 euro in arco temporale breve, ingente valore complessivo non proporzionato alle dichiarazioni del cliente, assenza di causali specifiche per erogazioni da società estere. Infine, attività del cliente nel settore delle energie rinnovabili petrolifere classificato ad alto rischio.

Decreto sanzionatorio

Il decreto sanzionatorio contestava specificamente la violazione dell’articolo 35 per omessa segnalazione di operazioni sospette e dell’articolo 18 per inadeguato controllo costante del rapporto con il cliente. La questione centrale riguardava la definizione del livello di sospetto necessario per far scattare l’obbligo di segnalazione.

L’analisi del Tribunale: il concetto di “sospetto semplice”

Il Tribunale ha stabilito un principio fondamentale. L’obbligo di segnalazione sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria. Non è necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero “sospetto semplice“. Mero sospetto basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto obbligato.

Elementi oggettivi per la configurazione del sospetto

La sentenza ha individuato specifici elementi sintomatici di anomalia che impongono l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, in caso di persistente sospetto, la segnalazione all’UIF:

Movimentazioni oltre la soglia di 15.000 euro

Le operazioni di movimentazione di denaro oltre il limite previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 231/2007 svolte in un arco temporale relativamente breve costituiscono elemento di anomalia che richiede approfondimenti.

Sproporzione rispetto al profilo del cliente

L’ingente valore complessivo delle movimentazioni non proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal cliente circa i motivi di apertura del conto corrente rappresenta indicatore significativo di anomalia.

Assenza di causali specifiche

La mancanza di specifica indicazione delle causali a sostegno delle ragioni delle erogazioni da parte di società estere costituisce elemento di sospetto che richiede approfondimenti.

Attività ad alto rischio

Lo svolgimento da parte del cliente di attività professionali nel campo delle energie rinnovabili applicabili al settore petrolifero. Settore indicato tra le attività a rischio dall’articolo 24 comma 2 lett. a) punto 5-bis del D.lgs. 231/2007, richiede misure di verifica rafforzata.

Collegamenti con paesi non cooperativi

La precedente residenza del cliente in Paesi inseriti tra quelli non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata individuati dalla GAFI e dall’Unione europea costituisce elemento di rischio che deve essere considerato nella valutazione complessiva.

L’obbligo di controllo costante del rapporto

Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 18 comma 1 lettera d) del D.lgs.231/2007, che impone agli intermediari finanziari un “controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata”.

Il Tribunale ha chiarito che tale obbligo non si esaurisce nella prima acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario. Si deve estendere al controllo nel corso del rapporto con riferimento alla congruenza tra il profilo del cliente e la sua operatività.

Verifica della compatibilità delle operazioni

La sentenza ha precisato che l’articolo 19 comma 1 lettera c) del D.lgs.231/2007 richiede espressamente l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto.

Orientamento consolidato

Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 283 del 16 gennaio 2025, ha ribadito che il responsabile è tenuto a compiere un’ampia e meticolosa valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l’anomalia dell’operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l’ha posta in essere.

La giurisprudenza di legittimità sul “sospetto semplice”

La decisione del Tribunale di Roma si allinea con l’orientamento consolidato della Cassazione. La Cassazione civile, con ordinanza n. 29395 del 14 novembre 2024, ha precisato che l’intermediario finanziario è tenuto ad effettuare la segnalazione all’UIF sulla base di un giudizio obiettivo circa l’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione della normativa antiriciclaggio, senza che sia necessaria l’evidenza di un quadro indiziario di riciclaggio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2103 del 3 aprile 2025, ha confermato che il sorgere dell’obbligo di segnalazione non risulta subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio, essendo sufficiente anche l’esistenza di un sospetto semplice, non qualificato da ulteriori indizi, in coerenza con la finalità preventiva e cautelare della norma sanzionatoria.

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

La sentenza ha fornito indicazioni specifiche per la quantificazione delle sanzioni, stabilendo che la quantificazione risulta corretta quando sia accertata la sistematicità e la gravità delle omissioni che violano gli obblighi di segnalazione, considerato l’elevato grado di sussumibilità dell’operatività contestata negli indici di anomalia e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dalla normativa vigente.

Il Tribunale ha precisato che non possono invocarsi attenuanti quando l’intermediario abbia più volte sottostimato la peculiarità dell’operatività seguita dal correntista senza fornire ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo che ne avessero potuto condizionare la valutazione.

Elementi di valutazione della gravità

La decisione ha individuato elementi specifici per valutare la gravità delle violazioni:

  • La sistematicità delle omissioni nell’adempimento degli obblighi di segnalazione
  • L’elevato grado di sussumibilità dell’operatività negli indici di anomalia previsti dalla normativa
  • La mancanza di ragioni oggettive o soggettive che potessero giustificare la sottovalutazione dei rischi
  • L’assenza di misure correttive adottate dall’intermediario per migliorare i propri sistemi di controllo

Implicazioni per la pratica degli intermediari finanziari

La decisione del Tribunale di Roma ha importanti implicazioni per gli intermediari finanziari soggetti alla normativa antiriciclaggio. La sentenza stabilisce standard chiari per la valutazione del “sospetto semplice”, fornendo maggiore certezza nell’applicazione degli obblighi normativi.

Standard di controllo costante

La sentenza conferma che gli intermediari devono implementare sistemi di controllo costante che vadano oltre la mera verifica iniziale, estendendosi all’analisi continuativa della coerenza tra profilo del cliente e operatività effettiva. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2105 del 3 aprile 2025, ha confermato che la valutazione deve estendersi alla provenienza del denaro, oltre che all’effettiva qualità e capacità economica dell’autore delle operazioni.

Criteri oggettivi di valutazione

La decisione fornisce criteri oggettivi per la valutazione del rischio, basati su elementi verificabili quali importi, frequenza, causali, profilo del cliente e collegamenti geografici. Questo approccio riduce la discrezionalità soggettiva e fornisce parametri più certi per l’adempimento degli obblighi.

Evoluzione giurisprudenziale e coordinamento normativo

La sentenza si inserisce in un contesto di evoluzione giurisprudenziale che tende a chiarire i confini del “sospetto semplice”. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 819 del 6 febbraio 2025, ha precisato che l’obbligo di segnalazione rimane subordinato ad un giudizio obiettivo sulla idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione alle disposizioni antiriciclaggio. Non è richiesta l’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio ma neppure potendosi prescindere dalla ragionevole possibilità di collegamento con attività delittuose.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2069 del 2 aprile 2025, ha chiarito che l’obbligo di segnalazione è funzionale esclusivamente alla prevenzione del riciclaggio, dell’autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e presuppone necessariamente la commissione di un reato sotteso all’operazione non segnalata.

Conclusioni e prospettive

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante contributo per la definizione del concetto di “sospetto semplice” nella normativa antiriciclaggio. La decisione stabilisce che l’obbligo di segnalazione può sorgere sulla base di elementi oggettivi sufficienti, senza necessità di certezza sulla provenienza delittuosa dei fondi. Essa richiede comunque una valutazione ragionevole dell’idoneità dell’operazione ad eludere le disposizioni antiriciclaggio. E’ su tale presupposto che si deve focalizzare la difesa del presunto responsabile di omissione della SOS nel caso di contestazioni da parte dai militari.

Principio affermato

Il principio affermato dalla sentenza trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale consolidato, che riconosce la finalità preventiva e cautelare della normativa antiriciclaggio. La Corte d’Appello di Roma, con una sentenza dicembre 2024, ha confermato che il concetto di sospetto di riciclaggio non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario specifico. E’ sufficiante un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.

Intermediari finanziari

Per gli intermediari finanziari, la sentenza offre indicazioni operative fondamentali: il controllo costante della clientela deve essere effettivo e continuativo, la valutazione del sospetto deve basarsi su elementi oggettivi verificabili, e i sistemi di monitoraggio devono essere calibrati per rilevare le anomalie specificate dalla normativa.

Prevenzione e certezza del diritto

Questo approccio garantisce un equilibrio tra le esigenze di prevenzione del riciclaggio e la certezza del diritto, fornendo criteri oggettivi per la valutazione della condotta degli intermediari e per l’applicazione proporzionata delle sanzioni amministrative.

Massimizzazione

In materia di normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 231/2007 sussiste quando ricorrano elementi oggettivi sufficienti a determinare il sospetto di operazioni meritevoli di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria, non essendo necessaria la certezza della provenienza delittuosa dei fondi ma risultando sufficiente un mero “sospetto semplice” basato sulla valutazione di dati oggettivi e soggettivi conosciuti dal soggetto obbligato.

Art.18 d.lgs. 231/2007

L’art. 18 comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 231/2007 impone agli intermediari finanziari un “controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata”, che non si esaurisce nella prima acquisizione di dati e informazioni in sede di apertura del rapporto finanziario, ma si estende all’obbligo di controllo nel corso del rapporto con riferimento alla congruenza tra il profilo del cliente e la sua operatività, analizzando le transazioni concluse e verificandone la compatibilità con la natura della persona fisica identificata, con le sue attività commerciali ed avendo riguardo all’origine dei fondi.

Elementi di anomalia

Costituiscono elementi sintomatici di anomalia che impongono l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e, in caso di persistente sospetto, la segnalazione all’UIF: le operazioni di movimentazione di denaro oltre il limite di euro 15.000,00 svolte in un arco temporale relativamente breve, l’ingente valore complessivo delle movimentazioni non proporzionate rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal cliente circa i motivi di apertura del conto corrente, l’assenza di specifica indicazione delle causali a sostegno delle ragioni delle erogazioni da parte di società estere, lo svolgimento da parte del cliente di attività professionali nel campo delle energie rinnovabili applicabili al settore petrolifero specificamente indicate tra le attività a rischio dall’art. 24 comma 2 lett. a) punto 5-bis del d.lgs. n. 231/2007, la precedente residenza del cliente in Paesi inseriti tra quelli non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata individuati dalla GAFI e dall’Unione europea.

Art. 19 co.1 d.lgs. 231/2007

L’art. 19 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 231/2007 richiede espressamente l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, verificando la compatibilità dei dati forniti dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto.

Quantificazione della sanzione

La quantificazione della sanzione risulta corretta quando sia accertata la sistematicità e la gravità delle omissioni che violano gli obblighi di segnalazione, considerato l’elevato grado di sussumibilità dell’operatività contestata negli indici di anomalia e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti dalla normativa vigente, non potendo invocarsi attenuanti quando l’intermediario abbia più volte sottostimato la peculiarità dell’operatività seguita dal correntista senza fornire ragioni adeguate di carattere oggettivo o soggettivo che ne avessero potuto condizionare la valutazione.