Antiriciclaggio, quali termini procedimentali?

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Analisi della Sentenza della Corte d’Appello di Roma Pubbl.11/2021

Introduzione alla vicenda giuridica

La Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata nel novembre 2021 rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di antiriciclaggio. La decisione affronta questioni cruciali relative ai termini procedimentali e alla valutazione degli elementi di sospetto nelle operazioni finanziarie.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina antiriciclaggio

Il caso si inquadra nell’ambito del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, che ha recepito la direttiva europea in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Gli obblighi di segnalazione

La normativa antiriciclaggio impone specifici obblighi di segnalazione agli operatori del settore finanziario. L’articolo 38 del decreto legislativo 231/2007 disciplina la tutela del segnalante, mentre l’articolo 39 stabilisce il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni.

I fatti della vicenda

Il procedimento sanzionatorio

Il MEF aveva irrogato una sanzione amministrativa in quanto l’operatore bancario aveva omesso di segnalare operazioni ritenute sospette dall’autorità di vigilanza, relative a movimentazioni bancarie caratterizzate da specifiche anomalie.

Le operazioni contestate

Le operazioni in questione presentavano caratteristiche particolari che, secondo l’accusa, avrebbero dovuto far scattare l’obbligo di segnalazione. Si trattava di movimentazioni che coinvolgevano soggetti con dichiarazioni reddituali modeste rispetto agli importi movimentati e operazioni con istituti di credito esteri.

Le questioni giuridiche affrontate

Primo motivo: validità della notifica

Il primo motivo di appello riguardava la validità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione. L’appellante sosteneva che la notifica tramite un unico messaggio PEC per due soggetti sanzionati fosse viziata da nullità.

La Corte ha chiarito che la finalità della notificazione è quella di porre l’interessato nella condizione di esercitare i rimedi giurisdizionali. Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre l’inesistenza della notificazione solo nelle ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali.

Secondo motivo: termini decadenziali

Il secondo motivo invocava la violazione dell’articolo 14 della legge 689/81, sostenendo l’incongruità della durata dell’accertamento. L’accertamento era iniziato nel marzo 2008, ma la Guardia di Finanza aveva riattivato il procedimento solo nel settembre 2009.

Il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il termine di decadenza per la contestazione della violazione decorre dalla data di ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti rilevanti confluiti nel fascicolo del pubblico ministero. Come confermato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 6560 del 2024, “il termine di novanta giorni per la contestazione della violazione di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 decorre dalla data di ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti rilevanti confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, e non dalla mera conoscenza dei fatti da parte dell’autorità amministrativa procedente”.

Terzo e quarto motivo: il merito della contestazione

I motivi relativi al merito denunciavano la violazione dell’articolo 3 della legge n. 197/1991, contestando la natura sospetta delle operazioni e la presenza degli indici di sospetto necessari per l’obbligo di segnalazione.

La decisione della Corte d’Appello

L’accoglimento dell’appello

La Corte d’Appello ha accolto l’appello, ritenendo che il Tribunale avesse assegnato un peso decisivo a due elementi della cui consapevolezza in capo all’operatore bancario era lecito dubitare.

I principi stabiliti dalla Sentenza

Presunzioni di conoscenza non fondate

La Corte ha criticato l’addebito relativo all’emissione di assegni bancari a favore di soggetti pluripregiudicati, senza verificare se le negative qualità dei beneficiari costituissero un fatto notorio o comunque noto all’operatore bancario.

La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 4930 del 2025, “il carattere sospetto dell’operazione deve essere valutato esclusivamente in base agli elementi a disposizione del soggetto obbligato all’epoca dei fatti, e non può fondarsi su circostanze emerse successivamente a seguito di accertamenti dell’autorità”.

Valutazione dei sistemi antiriciclaggio esteri

Particolare rilevanza ha assunto la questione della negoziazione di titoli di credito presso la Repubblica di San Marino. Il Tribunale aveva valorizzato la circostanza che si trattasse di un Paese esterno all’Unione europea e privo di sistema antiriciclaggio equivalente.

La Corte d’Appello ha ritenuto questa valutazione meramente assertiva, evidenziando che prima dell’inserimento nella black list era in vigore una convenzione tra l’Italia e San Marino che equiparava le banche sammarinesi a quelle italiane.

Il quadro normativo internazionale

La decisione si inserisce nel più ampio contesto della disciplina antiriciclaggio internazionale. La Cassazione penale nella sentenza n. 18141 del 2015 ha chiarito che “gli accordi bilaterali in materia valutaria e finanziaria tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, pur riconoscendo l’equiparazione sul piano valutario, non rilevano ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, la quale richiede la specifica equivalenza degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Principi generali estratti dalla Sentenza

Valutazione ex ante degli elementi di sospetto

Un principio fondamentale emerso dalla sentenza riguarda la necessità di valutare gli elementi di sospetto sulla base delle conoscenze effettivamente disponibili all’operatore al momento dell’operazione. Non è possibile fondare l’obbligo di segnalazione su presunzioni di conoscenza non dimostrate.

Importanza delle convenzioni internazionali

La sentenza evidenzia l’importanza di considerare il quadro normativo internazionale vigente al momento dei fatti. Le convenzioni bilaterali possono modificare significativamente la valutazione del rischio associato a operazioni con Paesi terzi.

Onere della prova a carico dell’autorità

L’autorità sanzionatoria deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la sussistenza dell’obbligo di segnalazione, non potendosi limitare a considerazioni generiche o presuntive.

Evoluzione della giurisprudenza

Termini procedimentali

La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il termine di decadenza per la contestazione delle violazioni amministrative in materia antiriciclaggio decorre dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. La Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 1274 del 2025 ha precisato che “il termine decadenziale di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione dell’illecito decorre dalla data in cui l’amministrazione ha acquisito la compiuta conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della violazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo”.

Criteri di valutazione delle sanzioni

La determinazione delle sanzioni deve avvenire secondo criteri oggettivi e proporzionati. L’articolo 67 del decreto legislativo 231/2007 stabilisce i criteri per l’applicazione delle sanzioni, considerando la gravità e durata della violazione, il grado di responsabilità e la capacità finanziaria del trasgressore.

Massima giurisprudenziale

In materia di segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione deve essere valutato esclusivamente in base agli elementi effettivamente a disposizione del soggetto obbligato al momento dell’operazione.

Presunzione di conoscenza

Non è sufficiente invocare presunzioni di conoscenza relative alle qualità soggettive dei beneficiari delle operazioni o alle caratteristiche dei sistemi antiriciclaggio di Paesi terzi, quando tali elementi non risultino effettivamente noti all’operatore. L’autorità sanzionatoria ha l’onere di dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi e conoscibili che giustifichino l’obbligo di segnalazione. Le convenzioni bilaterali in materia valutaria e finanziaria possono modificare la valutazione del rischio associato a operazioni con Paesi terzi, dovendo essere considerate nel loro contesto normativo specifico.

Giurisprudenza di riferimento

Principi consolidati

La giurisprudenza ha consolidato diversi principi in materia di antiriciclaggio. La Cassazione civile con ordinanza n. 24476 del 2022 ha stabilito che “il principio del favor rei impone l’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole anche ai procedimenti iniziati anteriormente all’entrata in vigore della modifica normativa che non si siano conclusi con un provvedimento dotato del carattere di definitività”.

Responsabilità degli operatori

La responsabilità degli operatori del settore finanziario è stata oggetto di approfondimento giurisprudenziale. La Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 1425 del 2024 ha chiarito che “i responsabili della funzione antiriciclaggio sono responsabili delle violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette sotto il profilo della culpa in vigilando, ovvero in ragione dell’omessa adozione dei doveri di direttiva e controllo sulla corretta applicazione ed effettiva osservanza del modulo organizzativo adottato”.

Attività svolta dal ricorrente

Il ricorrente operava nel settore bancario, svolgendo attività di intermediazione finanziaria soggetta agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Aspetti procedurali

Termini per la contestazione

La giurisprudenza ha chiarito che il termine di novanta giorni per la contestazione delle violazioni amministrative in materia antiriciclaggio ha natura perentoria. La Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 2515 del 2025 ha precisato che “la dichiarazione dell’organo accertatore circa la data di conclusione degli accertamenti ispettivi ha valore confessorio e determina il dies a quo del termine per la contestazione”.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio in materia antiriciclaggio segue regole specifiche. L’articolo 68 del decreto legislativo 231/2007 prevede la possibilità di applicazione della sanzione in misura ridotta, mentre l’articolo 66 disciplina le misure ulteriori applicabili in caso di violazioni gravi.

Considerazioni sulla proporzionalità

Criteri di determinazione delle sanzioni

La determinazione delle sanzioni deve rispettare criteri di proporzionalità. La Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 2443 del 2025 ha stabilito che “la determinazione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette deve avvenire secondo i criteri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981, valutando la gravità della violazione, l’opera svolta dal trasgressore e le sue condizioni personali ed economiche”.

Valutazione delle circostanze

La valutazione delle circostanze concrete assume particolare rilevanza. La giurisprudenza ha chiarito che devono essere considerati tutti gli elementi del caso specifico, incluse le condizioni economiche del trasgressore e la gravità della violazione.

Esito del Giudizio e spese

La soccombenza è risultata a carico del MEF. La Corte d’Appello ha accolto l’appello, annullando il decreto sanzionatorio e condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Le spese del grado di appello sono state liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Considerazioni conclusive

Impatto sulla prassi operativa

La Sentenza rappresenta un importante precedente per l’interpretazione degli obblighi di segnalazione in materia antiriciclaggio. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione concreta e oggettiva degli elementi di sospetto, escludendo valutazioni basate su mere presunzioni.

Bilanciamento degli interessi

Il principio stabilito dalla Corte d’Appello di Roma contribuisce a delineare i confini dell’obbligo di segnalazione, bilanciando le esigenze di prevenzione del riciclaggio con la tutela degli operatori del settore finanziario da sanzioni fondate su elementi non conoscibili.

Rilevanza del quadro normativo internazionale

La decisione evidenzia l’importanza di considerare il quadro normativo internazionale vigente al momento dei fatti, richiamando l’attenzione sulla necessità di valutare correttamente gli effetti delle convenzioni bilaterali sui rapporti con Paesi terzi.

Prospettive future

La sentenza fornisce importanti indicazioni per la futura applicazione della normativa antiriciclaggio, stabilendo criteri chiari per la valutazione degli elementi di sospetto e per la determinazione delle responsabilità degli operatori del settore finanziario.

La decisione contribuisce inoltre al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che privilegia la valutazione oggettiva e concreta degli elementi di fatto rispetto a presunzioni generiche, garantendo così una maggiore certezza del diritto nell’applicazione della disciplina antiriciclaggio.