Lo chiarisce la Corte d’Appello di Roma con Sentenza pubbl.02/2025 – 53B
Una decisione che fa chiarezza sull’obbligo di segnalazione.
La Sentenza della Corte d’appello civile di Roma pubblicata nel febbraio 2025 ha stabilito, a mio parere, principi fondamentali in materia antiriciclaggio. La decisione ha completamente ribaltato l’esito del primo grado. La vicenda trova applicazione per i commercialisti, anche se il caso concreto riguardava un avvocato e il relativo studio legale sanzionati per omessa segnalazione operazione sospetta. Quando sussiste l’obbligo di segnalazione?
L’accaduto.
- Il Ministero dell’Economia aveva irrogato una sanzione antiriciclaggio di circa 3.500 euro.
- La Sentenza Tribunale civile Roma pubblicata in aprile 2022 aveva confermato la sanzione.
- La Corte d’Appello ha invece annullato completamente il decreto sanzionatorio.
I fatti: una cessione simulata per il finanziamento bancario
L’operazione contestata. Obbligo di segnalazione ?
I fatti risalgono al maggio 2017. Una società aveva richiesto un finanziamento di 200.000 euro. L’obiettivo era acquistare un immobile venduto all’asta. L’istituto di credito aveva inizialmente rifiutato la richiesta.
La motivazione del rifiuto era la scarsa capacità reddituale della richiedente. Esistevano inoltre diverse pregiudizievoli sull’immobile. La società presentava evidenti difficoltà economiche.
La strategia adottata per ottenere il credito
Per superare il diniego bancario, i soci adottarono una strategia particolare. Cedettero fittiziamente l’intero capitale sociale a un terzo soggetto. Il prezzo simbolico era di soli 500 euro.
La cessione era pacificamente simulata tra le parti. L’obiettivo era far apparire alla banca un assetto proprietario diverso. Solo dopo questa operazione la banca concesse il finanziamento richiesto.
Il ruolo del professionista nell’operazione
L’avvocato assistette nella stipula dell’atto di cessione delle quote. Presso il suo studio, in seguito a controllo condotto dalla Guardia di Finanza, furono rinvenuti i documenti dell’operazione. Il professionista, che aveva rapporti di parentela, prestò anche fideiussione per il buon esito dell’operazione.
L’immobile acquistato venne poi locato alla famiglia originaria. Il canone di locazione serviva per pagare le rate del mutuo.
La sanzione del Ministero: applicazione del favor rei
Il decreto sanzionatorio e la sua motivazione. Obbligo di segnalazione
Il Ministero dell’Economia irrogò una sanzione di circa 3.500 euro. La contestazione riguardava la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. 231/2007. All’epoca dei fatti si applicava l’art. 41 nella formulazione previgente.
L’accusa era di aver omesso di segnalare un’operazione sospetta. Il valore complessivo dell’operazione era di circa 35.000 euro, secondo l’amministrazione.
L’applicazione del principio del favor rei
Il Ministero aveva applicato il principio del favor rei. Come evidenziato dalla Corte d’appello civile Roma sentenza del febbraio 2025, aveva ritenuto applicabile la fattispecie qualificata di cui all’art. 58 comma 2 D.lgs. 231/2007 anche se non ne ricorrevano gli indici, giungendo poi a determinare la sanzione, applicando il principio del favor rei codificato dall’art. 69 D.lgs. cit., in misura pari al 10% del valore dell’operazione sospetta non segnalata.
La violazione era stata qualificata come grave. Secondo l’art. 58, comma 2, del D.lgs. 231/2007, le violazioni gravi comportano sanzioni da 30.000 a 300.000 euro.
Il calcolo della sanzione applicata
Il Ministero aveva però applicato la disciplina previgente più favorevole. La sanzione era stata calcolata come percentuale del valore dell’operazione. Il 10% di 35.000 euro corrispondeva ai 3.500 euro irrogati.
Questo calcolo era alquanto opinabile. Il valore dell’operazione era stato riferito al patrimonio netto della società, come da ultimo bilancio. Non al valore effettivo della compravendita delle quote, di 500 euro.
La decisione del Tribunale di primo grado
I motivi di opposizione respinti. Obbligo di segnalazione
Il Tribunale civile di Roma respinse tutti i motivi di opposizione. Escluse l’esenzione dall’obbligo di segnalazione prevista dall’art. 35, comma 5, del D.lgs. 231/2007.
L’assistenza non riguardava un procedimento giudiziario. Si trattava della stipula di un atto negoziale a contenuto patrimoniale. Il legal privilege non era quindi applicabile.
La valutazione dell’anomalia secondo il primo Giudice
Il Tribunale ritenne sussistenti evidenti anomalie nell’operazione. L’atto simulato era diretto ad ottenere un finanziamento precedentemente negato. I soci rimanevano di fatto titolari della società.
Il professionista era in condizioni di rendersi conto dell’interposizione patrimoniale. L’obiettivo era rappresentare all’istituto finanziatore una situazione divergente dalla realtà.
La svolta della Corte d’Appello: quando non sussiste l’obbligo
Il ribaltamento completo della decisione
La Corte d’Appello ha completamente ribaltato l’esito del primo grado. Ha annullato il decreto sanzionatorio e condannato il Ministero alle spese. Il Ministero non si era costituito in appello, situazione alquanto desueta.
La Corte confermava che non vi fosse obbligo di segnalazione, nonostante l’assistenza prestata nella cessione di quote sociali non rientrasse nell’attività di difesa processuale (che sarebbe stata esclusa per il legal privilege).
Il principio cardine: provenienza lecita dei fondi
La Corte ha stabilito un principio fondamentale. L’obbligo di segnalazione presuppone che il professionista possa ragionevolmente prefigurarsi che la provenienza dei fondi sia di origine delittuosa.
Come chiarito dalla Corte d’appello civile Roma sentenza dell’aprile 2025, l’obbligo di segnalazione presuppone che il sospetto si indirizzi verso la provenienza dei beni da attività criminosa. Se i beni hanno provenienza lecita non può esservi obbligo di segnalazione.
La distinzione cruciale: simulazione non significa riciclaggio
La Corte d’Appello ha chiarito un aspetto essenziale. La natura simulata di un atto non implica necessariamente finalità illecite. L’istituto della simulazione è previsto e disciplinato dall’ordinamento.
La simulazione può essere utilizzata per finalità lecite. Non ogni atto simulato è automaticamente sospetto ai fini antiriciclaggio.
Il quadro normativo: definizione di riciclaggio
La definizione normativa del riciclaggio
L’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 definisce il riciclaggio. Include la conversione o il trasferimento di beni di provenienza criminosa. Comprende anche l’occultamento della reale natura di tali beni.
La definizione richiede sempre la conoscenza della provenienza criminosa. Non basta la mera irregolarità formale dell’operazione.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
L’art. 35 del D.Lgs. 231/2007 disciplina l’obbligo di segnalazione. I soggetti obbligati devono segnalare quando sospettano operazioni di riciclaggio.
Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche dell’operazione. Rileva anche la capacità economica del soggetto coinvolto.
Le sanzioni per l’omessa segnalazione
L’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 prevede le sanzioni. Per l’omessa segnalazione è prevista una sanzione base di 3.000 euro.
Nelle ipotesi gravi la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro. La gravità si valuta secondo criteri specifici.
La giurisprudenza consolidata sui presupposti del sospetto
I precedenti della Cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i contorni dell’obbligo. Non è necessario un quadro indiziario completo di riciclaggio. È sufficiente un giudizio di possibilità sulla provenienza delittuosa.
Come stabilito dalla Corte d’appello civile Roma sentenza del febbraio 2025, l’obbligo postula il mero sospetto e non la certezza dell’anomalia delle operazioni.
La valutazione obiettiva del sospetto
La segnalazione costituisce il risultato di un processo cognitivo complesso. Si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell’operazione. Considera anche i profili soggettivi del cliente.
Come evidenziato dalla Corte d’appello civile Roma sentenza dell’ottobre 2024, gli indicatori di anomalia costituiscono strumenti di un processo cognitivo complesso ma non esauriscono gli elementi di sospetto rilevanti.
Il caso concreto: analisi della Corte d’Appello
L’operazione finanziaria nel suo complesso
Nel caso specifico, l’operazione aveva una finalità lecita. L’obiettivo era procacciare il finanziamento per acquistare un immobile destinato alla famiglia. Il denaro proveniva da un istituto di credito.
L’interposizione del soggetto terzo serviva solo a prestare garanzia personale. Non era funzionale al compimento di operazioni con denaro di provenienza delittuosa.
L’importo modesto dell’operazione
La Corte evidenziò anche l’esiguità dell’importo. La cessione delle quote aveva valore di soli 500 euro. Tale somma non poteva far sorgere sospetti sulla provenienza.
Il valore dell’operazione era stato erroneamente calcolato dal Ministero. Si era fatto riferimento al patrimonio netto della società anziché al prezzo effettivo.
L’assenza di elementi di sospetto concreti
La Corte ha rilevato l’assenza di elementi concreti di sospetto. Il denaro aveva provenienza lecita dall’istituto di credito. L’operazione perseguiva finalità trasparenti.
Non emergevano elementi che facessero ragionevolmente sospettare attività criminose. La mera simulazione non è sufficiente per l’obbligo di segnalazione.
Il principio del favor rei nella normativa antiriciclaggio
L’introduzione dell’art. 69 del D.Lgs. 231/2007
L’art. 69 del D.Lgs. 231/2007 ha introdotto il principio del favor rei. Per le violazioni commesse prima del D.Lgs. 90/2017 si applica la legge più favorevole.
Come chiarito dalla Corte d’appello civile Roma sentenza dell’ottobre 2024, il principio impone l’applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole.
L’applicazione pratica del principio
Il principio trova applicazione quando la nuova disciplina è più favorevole. Nel caso in esame, la sanzione era stata calcolata secondo la disciplina previgente. La percentuale del 10% era più favorevole della sanzione fissa attuale.
La comparazione deve avere riguardo al trattamento in concreto più favorevole. Non al mero confronto astratto tra le cornici edittali.
Le implicazioni pratiche per i professionisti
La valutazione del sospetto nell’attività professionale
I professionisti devono valutare attentamente ogni operazione. Il sospetto deve basarsi su elementi oggettivi e concreti. Non basta la presenza di anomalie formali.
Come stabilito dalla Corte d’appello civile Roma sentenza del settembre 2024, il sospetto deve emergere dagli elementi acquisiti nell’ambito dell’attività professionale svolta.
L’importanza del contesto operativo
La valutazione deve considerare il contesto complessivo dell’operazione. Rileva la finalità perseguita e la provenienza dei fondi utilizzati. Un atto simulato per ottenere un finanziamento bancario non è automaticamente sospetto.
Diverso sarebbe se emergessero elementi sulla provenienza illecita del denaro. La diligenza professionale richiede una valutazione caso per caso.
La tutela dall’eccesso di zelo sanzionatorio
La decisione della Corte d’Appello tutela i professionisti da sanzioni eccessive. Non ogni irregolarità formale comporta obbligo di segnalazione. È necessario un collegamento concreto con possibili attività di riciclaggio.
La mera simulazione contrattuale non è sufficiente. Occorre il sospetto ragionevole sulla provenienza delittuosa dei fondi.
I criteri per identificare operazioni effettivamente sospette
Gli indicatori di anomalia ministeriali
Il Ministero della Giustizia ha emanato decreti con indicatori di anomalia. Questi costituiscono strumenti di valutazione ma non esauriscono i casi rilevanti. Gli indicatori sono strumenti di un processo cognitivo complesso.
Il soggetto obbligato deve valutare ogni circostanza conosciuta. La presenza di indicatori non determina automatismo nell’obbligo.
La valutazione complessiva dell’operazione
La segnalazione costituisce il risultato di un processo articolato. Si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi e soggettivi. In presenza di plurimi elementi anomali, la valutazione non può fondarsi su informazioni frammentarie.
Come evidenziato dalla Corte d’appello civile Roma sentenza dell’aprile 2025, la normativa antiriciclaggio è funzionale esclusivamente a prevenire il riciclaggio e non a tutelare la garanzia patrimoniale generica.
Le conseguenze della decisione per il sistema
La tutela dei professionisti da sanzioni sproporzionate
La sentenza realizza un equilibrio tra esigenze di prevenzione e principio di proporzionalità. L’antiriciclaggio non può diventare strumento di controllo generalizzato. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità effettiva.
La decisione chiarisce che non ogni irregolarità formale comporta obbligo di segnalazione. È necessario un sospetto ragionevole e concreto.
L’importanza della provenienza lecita dei fondi
Il principio stabilito dalla Corte è chiaro. Se i fondi hanno provenienza lecita non può esservi obbligo di segnalazione. La destinazione presuntivamente illecita non integra l’obbligo in assenza di sospetti sulla provvista.
Questo principio tutela da interpretazioni estensive della normativa antiriciclaggio. La finalità è prevenire il riciclaggio, non sanzionare ogni irregolarità.
Le prospettive future e l’evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione della normativa antiriciclaggio
Il D.lgs. 231/2007 ha subito numerose modifiche nel tempo. L’ultima riforma significativa risale al D.lgs. 90/2017. La giurisprudenza continua a precisare i contorni degli obblighi.
È importante seguire l’evoluzione interpretativa. La formazione professionale è essenziale per evitare violazioni involontarie.
Conclusioni: i principi guida per i professionisti
Il test della ragionevolezza stabilito dalla Corte
La decisione della Corte d’Appello stabilisce un test di ragionevolezza. L’obbligo di segnalazione sorge quando il professionista può ragionevolmente sospettare la provenienza delittuosa dei fondi.
Non basta la presenza di anomalie formali. Occorre un collegamento concreto con possibili attività criminose.
La specificità dell’antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio ha finalità specifiche. Non può essere estesa oltre i suoi confini naturali. La natura simulata di un atto non implica necessariamente finalità illecite.
L’istituto della simulazione è previsto dall’ordinamento. Può essere utilizzato per finalità lecite.
L’importanza del caso concreto
Ogni situazione deve essere valutata nel suo contesto specifico. La provenienza lecita del denaro e l’esiguità dell’importo sono elementi decisivi. Il contesto operativo è fondamentale per la valutazione.
Importante precedente
La sentenza della Corte d’Appello rappresenta un importante precedente. Chiarisce che solo la Corte d’Appello ha “compreso” quando è necessario effettuare una segnalazione. L’obbligo sussiste quando vi sia il sospetto della provenienza illecita dei fondi, secondo la definizione del reato di riciclaggio.
Principio condivisibile
Questo principio, a mio parere, tutela i professionisti da sanzioni sproporzionate. Mantiene l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio. L’equilibrio raggiunto dalla Corte appare condivisibile e destinato a influenzare la giurisprudenza futura.
La decisione evidenzia gli errori commessi dalla Guardia di Finanza, dal Ministero e dal Tribunale di primo grado. Solo la Corte d’Appello ha riconosciuto che l’operazione non era da segnalare. Non era configurabile alcun sospetto di riciclaggio data la provenienza lecita dei fondi e l’esiguità dell’importo dell’operazione, di soli 500 euro, e non di 35.000 euro come ritenuto dagli organi accertatori con una tesi alquanto discutibile.
Da segnalare la contumacia del Ministero in appello, evento desueto in queste vicende.











