Approfondimento giurisprudenziale sulla Sentenza del Tribunale di Roma / 54-B pubbl. 11/2024
Introduzione
Sanzioni antiriciclaggio commercialisti. Una recente Sentenza del Tribunale di Roma pubblicata nel novembre 2024 offre spunti di riflessione particolarmente significativi sui doveri dei commercialisti e sui criteri applicativi delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2007.
Analisi dettagliata dei fatti
Il contesto del procedimento sanzionatorio
Il caso in esame riguarda un commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti che è stato sottoposto a procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il MEF aveva inizialmente irrogato una sanzione complessiva di euro 52.000, oltre spese di euro 20, per due distinte tipologie di violazioni che meritano un’analisi approfondita.
Le violazioni accertate dalla Guardia di Finanza
Omessa adeguata verifica della clientela
La prima violazione riguardava l’omessa adeguata verifica della clientela su 4 fascicoli su 10 esaminati durante l’ispezione. Come evidenziato dal Tribunale, “nessuna scheda al riguardo risulta compilata, avendo gli operanti accertato che il professionista non aveva predisposto il modulo antiriciclaggio di identificazione e adeguata verifica”.
Il Tribunale ha precisato che “la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica non ha consentito una adeguata profilazione del cliente e ha impedito una valutazione del rischio specifico, impedendo allo stesso modo di adottare le misure adeguate per ciascun cliente”.
Questa violazione si inquadra nell’ambito dell’art. 56 del D.Lgs. 231/2007, che sanziona l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.
Omessa segnalazione di operazioni sospette
La seconda violazione, più significativa dal punto di vista sanzionatorio, riguardava l’omessa segnalazione di operazioni sospette relative alla posizione di una società cliente dal 2016 al 2020. Gli elementi di anomalia riscontrati includevano:
1.Collegamento tra società costituite dallo stesso soggetto
2.Presenza di informazioni negative su soggetti coinvolti
3.Mancato approfondimento del ruolo effettivo dei prestanome
4.Conoscenza diretta da parte del professionista della presenza nello studio del rappresentante legale accompagnato da soggetto coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari
Come evidenziato dal decreto sanzionatorio, “la contestazione riguarda il fascicolo relativo alla società cliente del professionista dal 22/07/2016 al 31/12/2020, società all’epoca dei fatti legalmente rappresentata dalla sig.ra che si recava presso lo studio con il sig., coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari”.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente
Articolazione delle difese
Il commercialista aveva sollevato cinque distinte eccezioni, ciascuna delle quali merita un’analisi specifica:
1.Insussistenza dell’illecito per adeguata verifica: Il ricorrente sosteneva che le circostanze in cui si erano realizzate le omissioni (assenza di precedenti violazioni, assenza di specifici motivi di rischio, limitato numero di infrazioni) rendevano scusabili le violazioni o comunque le qualificavano nell’ambito della fattispecie base meno grave.
2.Assenza di sospetto specifico: Il professionista argomentava di non aver maturato uno specifico sospetto sulla posizione contestata, ritenendo quindi non sussistente l’obbligo di segnalazione.
3.Erronea determinazione della sanzione: La violazione doveva considerarsi “non grave”, carattere escluso dagli stessi verbalizzanti che avevano ipotizzato una sanzione di euro 3.000.
4.Applicazione normativa più favorevole: Richiesta di applicazione del regime anteriore al D.Lgs. 90/2017, più favorevole al trasgressore, essendosi verificato l’illecito nel periodo anteriore alla novella normativa.
5.Tardività della notifica: Violazione dell’art. 14 della Legge 689/1981 per il superamento del termine di novanta giorni.
La decisione del Tribunale
Rigetto dell’eccezione di tardività
Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale: l’art. 14 della Legge 689/1981 prevede il termine di novanta giorni dalla data di accertamento, non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio. Nel caso specifico, il termine risultava rispettato poiché le operazioni di accertamento erano iniziate il 17 giugno 2021, il verbale era stato redatto dalla Guardia di Finanza il 20 luglio 2021 e notificato contestualmente.
Conferma della violazione per adeguata verifica
La sanzione di euro 2.000 per la violazione dell’obbligo di adeguata verifica è stata confermata. Il Tribunale ha precisato che la violazione era oggettiva e le circostanze allegate dall’opponente non erano idonee ad escludere l’illecito, ma ne consentivano la qualificazione nell’ambito della fattispecie base meno grave.
Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, l’adeguata verifica della clientela costituisce il perno della disciplina antiriciclaggio. La sentenza del Tribunale di Roma ha chiarito che “l’adeguata verifica della clientela è il perno della disciplina antiriciclaggio ed al contempo la leva per scardinare comportamenti illegittimi”.
Rideterminazione della sanzione per omessa segnalazione
Principi giurisprudenziali consolidati
Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati secondo cui l’obbligo di segnalazione non presuppone una valutazione tale da far ritenere possibile che i fondi provengano da operazioni di riciclaggio. Come evidenziato nella sentenza, “è noto che l’obbligo di segnalazione non presuppone una valutazione della operazione tale da far ritenere possibile che i fondi che ne sono l’oggetto provengano da operazioni lato sensu di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevolmente ipotizzabilità che un’operazione di riciclaggio sia in corso. In sostanza è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni”.
Giurisprudenza di legittimità
Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, secondo cui “l’obbligo di segnalazione gravante sul professionista non è subordinato all’evidenza di un quadro indiziario di riciclaggio, né all’esclusione, in base al suo personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un’attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da un’attività criminosa o dalla partecipazione ad essa”.
Elementi di anomalia riscontrati
Il decreto aveva evidenziato diversi elementi di sospetto che avrebbero dovuto indurre il professionista a una più approfondita valutazione:
a. Collegamento tra società costituite dallo stesso soggetto
b. Presenza di informazioni negative su soggetti coinvolti reperibili anche da fonti aperte
c. Mancato approfondimento del ruolo effettivo di presunti prestanome
d. Conoscenza diretta della presenza nello studio del rappresentante legale accompagnato da soggetto coinvolto in accertamenti tributari e giudiziari
Rideterminazione della sanzione
Nonostante la sussistenza dell’illecito, il Tribunale ha rideterminato la sanzione da euro 50.000 a euro 3.000, considerando:
1.L’impossibilità di quantificare l’importo delle operazioni non segnalate
2.L’assenza di precedenti violazioni
3.Il comportamento pienamente collaborativo del professionista
4.La non quantificabilità dell’effettivo pregiudizio provocato dall’illecito contestato
Principi generali estratti dalla Sentenza
Obblighi di adeguata verifica
La giurisprudenza consolidata stabilisce che l’adeguata verifica della clientela costituisce il fondamento della normativa antiriciclaggio. L’art. 18 del D.Lgs. 231/2007 prevede che gli obblighi di adeguata verifica si attuino attraverso:
1.L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità
2.L’identificazione del titolare effettivo
3.L’acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto
4.Il controllo costante del rapporto con il cliente
Criteri di graduazione delle sanzioni
L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007 prevede specifici criteri per l’applicazione delle sanzioni, tra cui:
1.Gravità e durata della violazione
2.Grado di responsabilità del soggetto obbligato
3.Capacità finanziaria del soggetto
4.Livello di cooperazione con le autorità competenti
Evoluzione normativa
Il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto modifiche significative al regime sanzionatorio. L’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 prevede ora sanzioni più severe per le violazioni qualificate come gravi, ripetute o sistematiche, con importi che possono raggiungere i 300.000 euro per le violazioni più gravi.
Massimizzazione della Sentenza
Principi di diritto consolidati
La sentenza stabilisce importanti principi ormai consolidati nella giurisprudenza:
1.Termine di contestazione: Il termine di novanta giorni decorre dalla data di accertamento dell’illecito, non dalla data di emissione del decreto sanzionatorio.
2.Adeguata verifica: La mancata compilazione del modulo antiriciclaggio integra violazione oggettiva degli obblighi previsti dalla normativa.
3.Segnalazione operazioni sospette: È sufficiente un mero giudizio di possibilità sulla provenienza delittuosa dei fondi, senza necessità di certezze o prove concrete.
4.Graduazione della sanzione: Devono considerarsi le circostanze attenuanti specifiche del caso, inclusa l’impossibilità di quantificare il pregiudizio effettivo.
Criteri applicativi
Il Tribunale ha evidenziato l’importanza di valutare nel loro complesso:
A- Il numero limitato delle infrazioni rispetto ai fascicoli verificati
B- L’assenza di precedenti violazioni specifiche
C- Il comportamento collaborativo dell’incolpato
D- L’impossibilità di quantificare l’effettivo pregiudizio derivante dalla violazione
Confronto con la giurisprudenza consolidata
Orientamenti giurisprudenziali recenti
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma, “la legge impone che un professionista si ponga la domanda della ragione economica dell’operazione finanziaria, nella possibilità concreta che indici di sospetto facciano emergere la sua diversa finalizzazione reale”.
Principio di proporzionalità
La rideterminazione della sanzione riflette l’applicazione del principio di proporzionalità. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, nell’applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi antiriciclaggio deve essere osservato il principio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati.
Impatti pratici per i professionisti
Adempimenti essenziali
I commercialisti devono prestare particolare attenzione a:
1-Compilazione completa e accurata dei moduli antiriciclaggio per ogni cliente
2-Valutazione approfondita del rischio associato a ciascun rapporto professionale
3-Monitoraggio costante delle operazioni e delle anomalie
4-Segnalazione tempestiva di qualsiasi elemento di sospetto
Gestione del rischio sanzionatorio
La sentenza evidenzia l’importanza strategica di:
a- Documentare adeguatamente tutte le verifiche effettuate sui clienti
b- Mantenere un approccio pienamente collaborativo con le autorità di controllo
c- Implementare procedure interne efficaci per la gestione degli obblighi antiriciclaggio
d- Formare adeguatamente il personale sui profili di rischio e sugli indicatori di anomalia
Elementi di valutazione del rischio
Particolare attenzione deve essere prestata a:
- Collegamenti tra società clienti costituite dalla medesima persona
- Presenza di soggetti coinvolti in accertamenti tributari o giudiziari
- Informazioni negative reperibili da fonti aperte
- Sproporzioni tra capacità economica dichiarata e operazioni effettuate
Soccombenza e spese di Giudizio
Esito complessivo del Giudizio
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, con conseguente:
A. Annullamento del decreto originario per euro 52.000
B. Rideterminazione delle sanzioni in euro 5.000 complessivi (euro 2.000 per adeguata verifica + euro 3.000 per omessa segnalazione)
C. Compensazione integrale delle spese processuali tra le parti
Valutazione della soccombenza
La soccombenza è risultata reciproca e bilanciata:
1- MEF: Soccombente per la drastica riduzione delle sanzioni (da euro 52.000 a euro 5.000, pari a una riduzione del 90%)
2- Commercialista: Soccombente per la conferma delle violazioni e il mantenimento di sanzioni significative
La compensazione delle spese riflette l’esito sostanzialmente equilibrato per entrambe le parti, con una prevalenza del successo del ricorrente dal punto di vista economico.
Conclusioni e prospettive
Orientamento giurisprudenziale consolidato
La sentenza rappresenta un importante precedente per l’interpretazione della normativa antiriciclaggio applicabile ai commercialisti. Emerge chiaramente la necessità di un approccio sostanziale e proporzionato nella valutazione delle violazioni, considerando le specificità del caso concreto e le dimensioni dell’attività professionale.
Principio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la valutazione delle circostanze concrete rispetto a un’applicazione meccanica delle norme, garantendo al contempo l’efficacia del sistema di prevenzione antiriciclaggio. La drastica riduzione della sanzione operata dal Tribunale dimostra l’importanza di una valutazione caso per caso.
Implicazioni pratiche per la professione
Per i professionisti, la sentenza sottolinea l’importanza fondamentale di:
1.Implementare procedure sistematiche e documentate di adeguata verifica della clientela
2.Mantenere un approccio collaborativo e trasparente con le autorità di controllo
3.Documentare accuratamente le valutazioni effettuate e i criteri seguiti
4.Prestare particolare attenzione agli elementi di anomalia oggettivamente rilevabili
5.Formare adeguatamente il personale sui profili di rischio specifici dell’attività
Questi elementi possono incidere significativamente sulla determinazione delle eventuali sanzioni, come dimostrato dalla riduzione sostanziale operata dal Tribunale nel caso in esame, che ha tenuto conto del comportamento collaborativo del professionista e dell’assenza di precedenti violazioni.
La sentenza conferma inoltre che l’approccio delle autorità di controllo deve essere improntato al principio di proporzionalità, considerando le specificità dell’attività professionale e le dimensioni dello studio, elementi che possono giustificare una modulazione delle sanzioni in funzione delle circostanze concrete del caso.











