Il presumibile illecito fiscale non è sufficiente per l’obbligo di segnalazione.
Nella pronuncia n. 6156 del 2021, la Corte d’Appello di Roma ha emesso un provvedimento che non solo ribalta una decisione precedente del Tribunale, ma offre anche importanti spunti interpretativi utili tanto per gli istituti bancari quanto per i professionisti contabili.
Questa pronuncia si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove la corretta inquadratura dei clienti bancari, specialmente quelli che operano come imprese individuali, assume un significato rilevante.
La vicenda
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava un funzionario bancario, ritenuto responsabile, in via solidale con l’istituto di credito, di non aver provveduto alla segnalazione di operazioni sospette effettuate su un conto corrente personale.
In primo grado, il Tribunale, pur riconoscendo la catalogazione del cliente come “famiglia consumatrice” — tipicamente attribuita a soggetti privi di reddito d’impresa — come una mera “svista” da parte della banca, confermava comunque la sanzione antiriciclaggio imposta per la mancata segnalazione, considerata anomala la movimentazione in contanti e in assegni sul conto, censito come privato, dell’interessato.
La Corte d’Appello
Tuttavia, la Corte d’Appello ha assunto un approccio assai diverso, focalizzando la propria analisi sulla figura del cliente e sulla documentazione prodotta. Da essa, risultava evidente che il soggetto in questione era cliente della banca da un lungo periodo, sufficiente a consentire un’approfondita conoscenza delle sue attività imprenditoriali, principalmente nel settore del commercio industriale su scala nazionale. La Corte ha sottolineato che i bilanci presentati dal cliente erano di rilevante entità, facendo emergere così un profilo economico solido e significativo. Inoltre, la sua posizione non risultava compromessa da eventi pregiudizievoli, circostanza che rafforzava ulteriormente la sua attendibilità.
In questa ottica, la Corte ha ritenuto che la movimentazione del conto corrente personale, sebbene caratterizzata da un notevole numero di operazioni in assegni e contanti, non fosse sintomatica di un’attività usuraria né di comportamenti riconducibili al riciclaggio di denaro sporco.
Il reato presupposto
Non era possibile sospettare, in tale situazione, quale, e se ci fosse stato un eventuale reato presupposto, che avrebbe generato riciclaggio di denaro.
Si è posto, infine, un accento particolare sull’analisi della tipologia e del volume delle operazioni, che, al contrario, denotavano l’esistenza di un’attività imprenditoriale e non è apparsa conforme ai parametri di anomalia previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Illeciti di natura fiscale
Un altro aspetto fondamentale emerso dal dibattimento è stato il fatto che le irregolarità riscontrate nelle operazioni bancarie dovessero essere collegate a illeciti di natura fiscale, orientati verso pratiche di evasione e elusione fiscale, piuttosto che a illegittimità inerenti al reimpiego di proventi derivanti da attività delittuose.
Questa distinzione, operata dalla Corte, ha rappresentato un importante criterio interpretativo, finalizzato a differenziare le condotte sospette da quelle potenzialmente problematiche, implicando così la necessità di un’analisi contestuale delle operazioni in esame.
Di conseguenza, in virtù delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso presentato dal funzionario di banca è stato accolto dalla Corte d’Appello di Roma, che ha annullato il decreto sanzionatorio originariamente imposto. Le spese legali sono state compensate, a causa dell’inesattezza della banca concernente l’erroneo censimento del conto corrente del cliente.
Conclusioni
Questo pronunciamento della Corte d’Appello di Roma rappresenta quindi un’importante evoluzione giurisprudenziale, poiché chiarisce il confine tra le responsabilità degli istituti di credito e la realtà delle operazioni commerciali svolte dai propri clienti. La sentenza potrebbe servire non solo a tutelare i diritti dei singoli professionisti e degli imprenditori, ma anche a fornire indicazioni pratiche alle banche in merito alla corretta classificazione dei conti correnti, evitando così futuri contenziosi e garantendo una gestione più accurata delle operazioni bancarie.
Il presumibile illecito fiscale, non di natura penale, non è sufficiente per attivare l’obbligo di segnalazione.
In conclusione, la Sentenza n. 6156 del 2021 offre un’interessante prospettiva sulla responsabilità delle banche in relazione alla vigilanza delle operazioni dei propri clienti, richiamando all’ordine un’interpretazione che, purtroppo, spesso tende a semplificare eccessivamente il complesso panorama delle relazioni commerciali e delle dinamiche imprenditoriali. Essa si configura quindi come un punto di riferimento essenziale in materia di compliance bancaria e di analisi delle operazioni sospette, promuovendo una maggiore consapevolezza nell’approccio alla normativa antiriciclaggio e fiscale.











