Antiriciclaggio e adeguata verifica negli studi dei consulenti del lavoro

Consulenti del lavoro antiriciclaggio

La vicenda.

La sentenza n. 16095/2022 del Tribunale della Capitale offre un’interessante interpretazione riguardo all’obbligo di effettuare l’adeguata verifica nei rapporti tra consulenti del lavoro e la propria clientela, rilevando aspetti critici della normativa antiriciclaggio disciplinata dal d.lgs. 231/2007.

Il caso in esame ha coinvolto uno studio di consulenza che è stato sanzionato per non aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica, come stabilito dall’art. 56 del suddetto decreto legislativo.

La difesa del consulente del lavoro.

Nel contesto della vicenda, il ricorrente ha sostenuto che le attività offerte si limitassero alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga, non configurando quindi operazioni rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio poiché, inoltre, ritenute di modesto valore.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, sottolineando l’importanza di considerare non solo il valore economico delle operazioni, ma anche la natura delle prestazioni fornite.

L’obbligo di adeguata verifica per I consulenti del lavoro.

L’art. 17, comma 1, del d.lgs. 231/2007 stabilisce chiaramente che i professionisti, inclusi i consulenti del lavoro, devono procedere a un’adeguata verifica della clientela principalmente in due circostanze: all’instaurazione di un rapporto continuativo o al conferimento di un incarico per una prestazione professionale “sensibile”, come in occasione di operazioni occasionali di valore pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dalla loro frazionabilità.

Questo implica un obbligo proattivo da parte del professionista nel momento in cui vengono svolte attività di consulenza, anche quando non immediatamente evidenti come “rischiose”.

Distinzione tra redazione di cedolini e consulenza aziendale.

Un elemento fondamentale, emerso dalla sentenza, è la distinzione tra le prestazioni di semplice redazione di dichiarazioni fiscali/buste paga e quelle di “consulenza aziendale”, come erano invece indicate nelle fatture analizzate dai militari della Guardia di Finanza.
Mentre la prima categoria di attività è esonerata dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, la seconda non può essere esclusa da tali incombenze.

La consulenza aziendale.

La consulenza aziendale indica un rapporto continuativo e una responsabilità maggiore nella gestione delle informazioni sensibili del cliente, richiedendo pertanto un controllo più rigoroso e dettagliato.

Fatture emesse

Il Tribunale ha rilevato che le fatture emesse dallo studio indicavano compensi per prestazioni di consulenza, giustificando di conseguenza la necessità di un’adeguata verifica della clientela.

Mancanza di documenti.

La mancanza di “documentazione scritta” da parte del ricorrente, atta a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di verifica, ha ulteriormente avallato la decisione del Giudice.

Visure camerali

L’esibizione della sola visura camerale del cliente, non è stata ritenuta sufficiente a comprovare la correttezza dell’operato del consulente del lavoro soggetto ad ispezione.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 16095/2022 da rilievo all’importanza dell’obbligo di adeguata verifica anche in settori professionali apparentemente meno esposti al rischio di riciclaggio, come quello dei consulenti del lavoro.

Prestazioni fornite

La qualificazione delle prestazioni fornite è determinante: prestazioni non specificate possono infatti comportare l’insorgenza di obblighi normativi di verifica.

Sanzioni antiriciclaggio

Questo principio si applica con maggiore rigore quando le attività svolte si allontanano dalle mansioni classiche previste dalla normativa vigente. Pertanto, è essenziale che i professionisti del settore, così come i consulenti del lavoro, si adeguino a questo standard di verifica per evitare sanzioni antiriciclaggio e responsabilità anche più gravi.