Adeguata verifica. In una recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2022, si affronta una vicenda che ha sollevato questioni significative riguardo all’obbligo di segnalazione per operazioni sospette, in particolare nel contesto della consulenza per la costituzione di un trust.
La vicenda
Il ricorrente, un professionista del settore, aveva ricevuto una sanzione di euro 3.000,00 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a causa di presunti inadempimenti nell’attività di segnalazione operazioni sospette, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2007.
Controllo costante
Le autorità, avevano ritenuto che il professionista non avesse adempiuto agli obblighi di “controllo costante” nelle operazioni di conferimento di un immobile in trust, portando alla conclusione che vi fosse stata una carenza di approfondimenti sulla posizione patrimoniale del cliente.
Il Giudice
A questo proposito, il Giudice ha chiarito che l’obbligo di segnalazione deve essere interpretato in conformità con le circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo conto degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti durante l’attività professionale.
Favor rei
Il Tribunale ha evidenziato come il d.lgs. 90/2017, pur introducendo il principio del favor rei e modificato il regime delle sanzioni antiriciclaggio, non avesse mutato, sostanzialmente, le norme già esistenti in materia di antiriciclaggio.
Segnalare operazione
Il professionista, nell’ambito della sua attività, era tenuto a segnalare operazioni sospette solo se fossero emersi motivi ragionevoli di sospetto.
In questo contesto, è fondamentale che il sospetto derivi da elementi chiari e verificabili, senza necessità di condurre indagini esterne o invasive oltre il mandato conferito dal cliente.
La costituzione di un trust
La sentenza ha messo in risalto che l’articolo 16 del decreto in questione, comporta che il professionista debba considerare costituzione e gestione di un trust come operazioni di valore non determinabile.
Pertanto, sussisteva l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica della clientela, che includeva la raccolta di informazioni relative alla situazione patrimoniale del cliente.
Il Tribunale: possibili anomalie nella costituzione di un trust
Il Tribunale, inoltre, ha specificato che alcune anomalie, come l’istituzione di un trust da parte di soggetti in difficoltà finanziaria o con significativi debiti tributari, devono destare attenzione e potenzialmente richiedere una segnalazione.
Attività illecite
Tuttavia, nel caso in esame, non erano stati riscontrati elementi sufficienti per dimostrare che i beni conferiti in trust provenissero da attività illecite o vi potesse essere il sospetto fondato.
Conclusioni
Nonostante le argomentazioni avanzate dai militari riguardo all’uso distorto della figura giuridica del trust, il Giudice ha stabilito che l’operazione di conferimento in questione non ostacolava l’identità dei disponenti e, di conseguenza, non imponeva alcun obbligo di segnalazione da parte del professionista.
Atto costitutivo
La revisione della bozza dell’atto istitutivo del trust da parte del ricorrente, unitamente alla dichiarazione positiva fornita dal cliente, ha rappresentato un punto cruciale nella valutazione del caso.
Il cliente aveva attestato di non avere precedenti penali, di essere in regola rispetto agli obblighi fiscali e di non essere coinvolto in indagini.
Potenziali reati fiscali
Infine, il Tribunale ha sottolineato come l’esistenza di potenziali reati fiscali, sebbene possa costituire il presupposto per un’attività di riciclaggio, non sia sufficiente di per sé a giustificare l’obbligo di segnalazione.
Le eventuali irregolarità fiscali avrebbero dovuto essere oggetto di evidenze concrete, implicando un interesse diretto e oggettivo nei termini previsti dal legislatore.
Annullamento della sanzione
Alla luce di queste considerazioni, la sanzione comminata al professionista è stata dichiarata illegittima e il decreto sanzionatorio annullato. E’ stato riconosciuto che il professionista aveva agito secondo i dati e le informazioni disponibili al momento della consulenza, senza alcuna necessità di attivare meccanismi di segnalazione.











