Antiriciclaggio. Uso del contante. :

Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5-B/2022

Antiriciclaggio. Uso del contante. Nella vicenda in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma. Il Giudice aveva accolto il ricorso di una società a responsabilità limitata, sanzionata severamente dal Ministero stesso a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.

L’infrazione presunta riguardava la violazione dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 231/2007. Questa norma vieta il trasferimento di denaro in contante a favore di altre società senza l’intermediazione di soggetti autorizzati.

L’origine: un controllo fiscale da parte Agenzia Entrate

La vicenda era iniziata in seguito a un controllo fiscale su un’altra società, durante il quale l’Agenzia delle Entrate aveva individuato diverse irregolarità contabili:

  1. Il trasferimento di somme era avvenuto oltre i limiti legali, senza l’intervento di intermediari autorizzati;
  2. I pagamenti ricevuti in contante erano stati utilizzati contestualmente per rimborsare debiti nei confronti dei soci, sempre in contante;
  3. Non erano state registrate compensazioni tra crediti e debiti esistenti tra le società “apparentemente collegate”. Il fatto era dimostrato dall’assenza di atti nelle banche dati fiscali riguardanti le compensazioni menzionate;
  4. Durante l’analisi della coerenza tra le scritture contabili e il bilancio, sono stati riscontrati elementi che hanno messo in dubbio l’affidabilità dei documenti contabili;
  5. Tra le società si erano registrate operazioni di valore significativo, tutte effettuate in contante, con causali come “incasso crediti” e “restituzione finanziamento soci”;
  6. Sono state annotate operazioni di cassa di notevole importo, in apparente violazione delle norme contabili, suggerendo trasferimenti di denaro in contrasto con la normativa antiriciclaggio.

Il giudizio di primo grado

In primo grado, il ricorrente, sia nella sua persona che in qualità di rappresentante legale della società, ha sostenuto che non vi erano stati trasferimenti illeciti di denaro tra le aziende dello stesso gruppo familiare.

I rapporti creditizi e debitori erano stati regolarizzati tramite compensate legittime senza alcun movimento di contante, che non risultava fisicamente presente in nessuna delle società coinvolte.

Opposizione accolta

Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, ha stabilito che, di fronte alla regolarità contabile delle società, gravava su di esse l’onere di dimostrare l’esistenza delle operazioni illecite, onere non soddisfatto nel caso specifico, se non attraverso la contestazione della gestione del conto cassa, oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica per possibile reato.

L’appello del Ministero

Il Ministero, quindi, ha impugnato la sentenza sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato le evidenze processuali relative alla non sussistenza di elementi fattuali sulle operazioni di sostanziali trasferimenti di fondi all’interno del “gruppo societario”, al quale affermava di non appartenere.

La Corte ha rilevato che la sanzione in oggetto era solo una delle numerose irrogate alle varie società della medesima “holding familiare”, e che il giudizio di appello aveva rovesciato la decisione di primo grado a favore di un soggetto sanzionato, come nel caso presente.

Le motivazioni

Sebbene le società facessero parte del medesimo “gruppo”, erano giuridicamente distinte e non identificate da un bilancio consolidato. Non c’era alcun dubbio, pertanto, che, a fronte di tali risultanze documentali, dovesse applicarsi il principio richiamato dalla Cassazione riguardo al reddito d’impresa. Secondo questo, anche quando la contabilità è considerata complessivamente attendibile, la presenza di scritture formalmente corrette non esclude la legittimità di un accertamento analitico induttivo del reddito stesso.

In tal modo, l’amministrazione fiscale può legittimamente contestare la veridicità delle operazioni dichiarate e, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, presumere maggiori ricavi o costi, spostando l’onere della prova contraria al contribuente.

Conclusioni

In conclusione, la Corte ha ritenuto che, visto il valore confessionale delle evidenze delle operazioni di cassa, non ci fosse alcuna prova contraria che potesse validare tali operazioni.

Le compensazioni per crediti derivanti da prestazioni professionali effettuate da una società per conto di altre rimanevano semplici affermazioni di parte non supportate da prove concrete, con la conseguenza che i crediti e debiti non risultavano documentabili.

La decisione della Corte d’Appello

Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte ha accolto l’appello del Ministero, dando ragione alle argomentazioni sostenute.