Notaio. Sanzioni antiriciclaggio per violazione del D.lgs. 231/2007.

Notaio sanzioni antiriciclaggio

Notaio sanzioni antiriciclaggio. Con la Sentenza n. 11282/2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito al ricorso presentato da un Notaio. Il professiosta era stato sanzionato dal Ministero per presunte violazioni degli obblighi di segnalazione operazioni sospette, come previsto dal d.lgs.231/2007.

La vicenda

La vicenda traeva origine da una verifica condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Questa accertava diverse irregolarità nella gestione delle pratiche professionali del Notaio. Erano state individuati una serie di “indici di anomalia” in relazione ad alcune transazioni effettuate.

Contesto della sanzione antiriciclaggio e obiezioni del Notaio.

Il Ministero ha ritenuto il professionista responsabile dell’omessa segnalazione di operazioni sospette, applicando una sanzione pecuniaria pari al 15% dell’importo delle operazioni non segnalate (cosi come previsto dalla norma anteriore al d.lgs. 90/2017).
Il Notaio ha contestato la legittimità del decreto sanzionatorio, evidenziando vizi formali e sostanziali.

Eccezioni

Le eccezioni relative ai vizi formali venivano respinte dal Tribunale; l’attenzione del Giudice si concentrava invece sui vizi sostanziali sollevati dal Notaio, il quale sosteneva che la presenza di indicatori di anomalia non fosse sufficiente per giustificare la segnalazione di operazioni sospette senza considerare un’analisi più approfondita delle specifiche circostanze di ciascuna operazione.

Indici di anomalia e riflessioni del Giudice.

Il Tribunale ha accolto in parte la difesa del Notaio, sottolineando che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti indicativi di anomalia richiede comunque una valutazione concreta.

Fattori di anomalia

Al proposito, il Giudice ribadiva che i fattori di anomalia riscontrati nelle operazioni dovevano essere contestualizzati, tenendo conto delle eccezioni mosse dal Ministero e dei rilievi effettuati dalla Guardia di Finanza.

Compravendita immobiliare

In particolare, nel primo caso esaminato, relativo a una compravendita di un immobile a favore di un cittadino straniero, è emersa la problematicità delle condizioni patrimoniali dell’acquirente, già disoccupato e privo di reddito. Questa situazione ha indotto i militari a considerare la transazione come potenzialmente simulata.

Vendita quote sociali

Nel secondo caso, concernente la vendita di quote sociali, i militari evidenziavano l’anomalia delle modalità di pagamento, che consistevano in promesse non tracciabili. Infine, le restanti operazioni contestate sono state qualificate dai militari come fra loro connesse e indicative di un comportamento illecito, coinvolgendo soggetti con profili penali controversi.

Obbligo di segnalazione

Il Giudice ha concluso che l’analisi complessiva delle transazioni avrebbe dovuto indurre il Notaio all’obbligo di segnalazione, evidenziando come la valutazione degli indici di anomalia dovesse avvenire considerandoli nel loro insieme piuttosto che singolarmente, per comprendere il disegno criminoso sotteso alle operazioni.

Revisione della sanzione irrogata

Tuttavia, nella sentenza, il Tribunale ha accolto l’argomento relativo all’entità della sanzione applicata, ritenuta eccessivamente gravosa.

Sanzione eccessiva

Ha riconosciuto che, sebbene la violazione fosse “qualificata” ai sensi dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. 231/2007, che prevede sanzioni antiriciclaggio, come contemplate nella nuova formulazione introdotta dal d.lsg.90/2017, tra i 30.000,00 e i 300.000,00 euro, l’importo applicato dal Ministero risultava eccessivo alla luce dei criteri di gravità e durata della violazione, così come stabilito dagli artt. 67 del d.lgs. 231/2007 e 11 della L. 689/1981.

Responsabilità significativa sanzione eccessiva

Il Tribunale ha analizzato diversi elementi, come il numero delle operazioni non segnalate e il coinvolgimento di soggetti pericolosi, concludendo che la responsabilità del Notaio, pur essendo significativa, non giustificava l’applicazione della sanzione come irrogata.

Pertanto, l’importo della stessa è stato ridotto rispetto a quello precedentemente applicato dal Ministero, mentre le spese processuali sono state compensate.

Conclusioni

La Sentenza n. 11282/2021 mette in luce l’importanza di un’approfondita analisi dei fatti contestualmente all’applicazione delle normative antiriciclaggio, sottolineando l’obbligo per i professionisti di adottare un approccio proattivo nella segnalazione di operazioni sospette. Essa evidenzia, altresì, come le sanzioni debbano essere commisurate alla gravità delle violazioni, garantendo un’attenta valutazione delle circostanze individuali e della condotta del professionista.