Antiriciclaggio. Notaio, segnalazione operazione sospette per fondi provenienti da Paesi in black list

Premessa

Antiriciclaggio paesi black list Nella sentenza n. 7369, emessa nel 2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato sul ricorso di un Notaio avverso un decreto sanzionatorio emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito a una verifica della Guardia di Finanza (GdF) riguardante l’applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito dell’attività notarile.

La verifica

La verifica nello studio professionale si era concentrata su un’operazione di compravendita tra una società e uno dei suoi soci, caratterizzata da modalità di pagamento sospette e dall’utilizzo di bonifici provenienti da paradisi fiscali.

L’accertamento rivelava che la transazione era stata regolata in parte tramite un assegno circolare nazionale e in parte mediante compensazione legale di un debito preesistente tra la società e l’acquirente. Quest’ultimo, pur consapevole delle anomalie connesse alla provenienza dei fondi, aveva comunicato al Notaio la difficoltà di fornire documentazione completa sui bonifici esteri, producendo, tuttavia, una dichiarazione personale tesa a giustificare tale situazione.

Le valutazioni degli operanti

La GdF, valutando le evidenze rinvenute e le anomalie riscontrate – quali la provenienza dei fondi da paesi inclusi nella black list e l’assenza di motivi razionali a giustificare le anomale modalità di pagamento –, ha concluso che l’operazione avrebbe dovuta essere segnalata all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Le deduzioni del professionista

Nel contesto dell’indagine, il Notaio sosteneva di non aver ritenuto necessario effettuare tale segnalazione, confidando nella propria conoscenza dell’acquirente, un membro di un’importante banca d’affari americana, escludendo così la possibilità di frodi o attività di riciclaggio.

La tesi del Mef

Il Ministero contestava tale posizione, emettendo un decreto sanzionatorio dopo aver ritenuto insufficienti le giustificazioni fornite dal professionista.

Il ricorso

Il Notaio ha quindi presentato un ricorso, sollevando questioni di diritto amministrativo e procedurale, in particolare riguardo ai termini di prescrizione per l’emissione del decreto.

Il Tribunale

Il Giudice esaminava come primo punto le eccezioni preliminari relative alla decorrenza del termine di prescrizione di novanta giorni per la notifica del decreto sanzionatorio. Stabiliva, a tal proposito, che la determinazione del termine in cui l’amministrazione può considerarsi a conoscenza dei fatti compete al Giudice di merito, il quale deve valutare ciascun caso concreto tenendo conto delle peculiarità delle indagini svolte.

Le questioni di merito

Spostandosi al merito della questione, il Tribunale rigettava l’argomentazione ministeriale secondo cui la conoscenza della solidità finanziaria dell’acquirente fosse irrilevante. Si evidenziava, piuttosto, che i sospetti di anomalia derivavano dalla provenienza dei fondi utilizzati nella transazione. Tuttavia, il Tribunale osservava che la necessità di accertamenti sulla provenienza dei fondi non poteva discendere esclusivamente dalla circostanza che questi provenissero da un “paradiso fiscale”. Infatti, l’obbligo di segnalare operazioni sospette sorge solo in presenza di specifici indici di anomalia e non può essere dedotto in via automatica dalla sola provenienza dei fondi da paesi considerati ad alto rischio.

Paesi in black list

Il Tribunale ha quindi messo in discussione anche gli indicatori di anomalia sottolineati dal Ministero, ritenendo che la semplice esistenza di finanziamenti da paesi in black list non fosse sufficiente a giustificare l’obbligo di segnalazione da parte del Notaio. In particolare, il giudice ha rilevato la mancanza di elementi concreti che potessero validamente giustificare l’insorgenza del sospetto di operazioni illecite, concludendo che la profilatura del cliente e il monitoraggio continuo della sua attività erano stati effettuati in conformità con le disposizioni previste.

La Sentenza

In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso del Notaio annullando il decreto sanzionatorio. La decisione del Giudice può essere interpretata come un richiamo all’importanza di valutazioni che si basino su dati oggettivi e criteri di proporzionalità nell’applicazione delle normative antiriciclaggio. La sentenza conferma la necessità di una corretta lettura degli indici di anomalia e la prudenza nell’invocare obblighi di segnalazione, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che possano ledere l’esercizio legittimo del lavoro professionale.