Responsabilità per omessa segnalazione di operazioni sospette. Analisi della Sentenza del Tribunale di Roma 1580/2021.
La vicenda
A un commercialista e al suo CED era stata irrogata dal MEF un’importante sanzione antiriciclaggio per omessa segnalazione di operazioni sospette.
Accusa
L’episodio presenta peculiare interesse perché l’accusa si era focalizzata su taluni indicatori di anomalia:
-i soggetti coinvolti erano di nazionalità straniera;
-il cliente era accompagnato da altre persone, con ruolo non precisato;
-la tipologia di operazioni effettuate era del tutto differente da quelle dichiarate agli enti istituzionali;
-i trasferimenti di denaro erano concentrati in un esiguo intervallo di tempo.
Oggetto della vertenza. Verifica della Guardia di Finanza.
La verifica della Guardia di Finanza circa la corretta applicazione della norma antiriciclaggio, eseguita presso lo studio del commercialista, si era concentrata sull’operatività di due società riconducibili a clienti di etnia araba.
Il contesto e l’elevato volume di denaro trasferito fanno presumere che il controllo avesse tratto origine da una precedente segnalazione da parte di un istituto bancario.
Il ricorso
Contro il decreto ministeriale che irrogava la sanzione antiriciclaggio, il professionista presentava ricorso.
Eccezioni di prescrizione
Le prime eccezioni riguardavano l’asserita prescrizione degli illeciti, ma non furono accolte e non sono pertanto oggetto della presente disamina.
Merito
Passando al merito della vicenda, si rileva che gli operanti avevano sequestrato svariati documenti relativi alle società in osservazione: visure storiche del registro delle imprese, fatture attive e passive, dichiarazioni fiscali, estratti conto dei rapporti bancari, corrispondenza elettronica.
Da su indicati documenti era emerso che il cliente:
- aveva dichiarato di svolgere l’attività di commercio ingrosso di computer e software;
- ad eccezione del titolare, non aveva mai avuto alcun dipendente;
- l’attività, che era stata svolta per due mesi circa, aveva avuto un unico cliente che operava in tutt’altro settore economico;
- riceveva fatture d’acquisto di provenienza estera;
- dichiarava un reddito di poche migliaia di euro a fronte di un fatturato di alcuni milioni;
- dall’analisi della corrispondenza intercorsa, si evinceva che il professionista si era occupato della costituzione dell’impresa e, successivamente, aveva tenuto la contabilità del cliente registrandone le relative fatture.
Un soggetto estraneo che si occupava della gestione della ditta.
Era inoltre evidente il ruolo attivo di un soggetto, anch’egli straniero, che in apparenza non aveva nulla a che fare con il cliente dello studio, nonostante si occupasse della sua documentazione contabile; proprio questa persona, aveva favorito il contatto iniziale tra il commercialista e il cliente in questione.
Il commercialista aveva dichiarato che costui era il titolare di una ditta individuale, sua cliente da svariati anni, e che nella vicenda avrebbe avuto solo il ruolo di interprete e “postino”.
Dichiarazioni dei redditi non sottoscritte.
La società aveva esercitato l’attività solo per alcuni mesi; successivamente, nonostante non avesse più avuto notizie, alle scadenze previste il consulente aveva presentato le dichiarazioni fiscali, che non erano, tuttavia, state sottoscritte dal legale rappresentante. Nella contabilità non erano stati registrati costi per forniture (gas, luce, acqua) e previdenza sociale.
La necessità della segnalazione di operazioni sospette.
Secondo il Ministero, l’impresa avrebbe dovuto essere segnalata, avendo effettuato “operazioni sospette”, ai sensi dell’art.41 d.lgs.231/2007, in quanto caratterizzate da evidenti e incontestabili elementi di anomalia enunciati nel D.M. Giustizia 16/4/2010 e negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali di cui alla comunicazione dell’Unità Informazione Finanziaria del 2010, in vigore all’epoca dei fatti.
Indicatori di anomalia.
A parere del Ministero, si trattava di un atteggiamento gravemente omissivo in presenza di evidenze connotate da plurimi indicatori di anomalia e schemi indicativi di comportamenti insoliti.
Precisamente, sussistevano i seguenti indicatori emessi per i professionisti dal D.M. Giustizia 16/4/2010, in vigore all’epoca dei fatti contestati:
- 4.1. “Il cliente è accompagnato da altre persone (il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista) che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione”;
- 8. “Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene”;
- 8.1. “Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante”;
- 8.6. “Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi”;
- 9. “Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività”.
Il Ministero ravvisava la sussistenza, inoltre, di schemi rappresentativi di atteggiamenti anomali riguardanti le operatività collegate con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria, elencati nella comunicazione dell’UIF in data 15/02/2010, in particolare: - il profilo soggettivo era rappresentato da “imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari”;
- il profilo oggettivo da “vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d’importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo; movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati; accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso paesi extra-UE; flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all’attività svolta dal cliente; movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati”.
Le eccezioni di merito sollevate.
In relazione alle eccezioni di merito del provvedimento, il ricorrente denunciava l’infondatezza delle contestazioni mosse per ognuna delle azioni e l’inesistenza dei parametri normativi che caratterizzano la “violazione qualificata” (art. 58, comma 2, d.lgs.231/2007) riconosciuta a suo carico, oltre all’inosservanza del principio del favor rei che avrebbe implicato, in caso di una sua concreta responsabilità, l’applicazione di una sanzione di molto inferiore a quella indicata nel decreto impugnato.
Attività
L’attività della quale si era occupato il commercialista era stata la predisposizione delle pratiche per l’apertura della posizione presso la Camera di Commercio, la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Non sussistevano gli indici di anomalia indicati dal Ministero, tenuto conto che la documentazione fatta pervenire era stata sottoposta a un riscontro che aveva confermato i dati in essa evidenziati e tutte le operazioni finanziarie erano tracciate attraverso movimentazioni bancarie.
La decisione del Tribunale.
Il Tribunale, in esito alla disamina delle argomentazioni difensive presentate dal ricorrente, ha ritenuto che queste non superassero le contestazioni mosse, risultando altresì non condivisibili.
Ratione temporis
In particolare, si è fatto riferimento al d.lgs. 231/2007, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce all’art. 41 gli obblighi di segnalazione a carico dei professionisti quali dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
Tali soggetti, come previsto dalla normativa, devono tempestivamente inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) una segnalazione nel caso sospettino che siano in corso operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
Necessità della segnalazione operazioni sospette.
La predisposizione di tale segnalazione si fonda su indicatori oggettivi, quali la natura e l’entità delle operazioni, nonché sui profili soggettivi del cliente, comprendenti la sua capacità economica e le attività svolte. La riconduzione delle operazioni ai c.d. indicatori di anomalia, periodicamente aggiornati dalle autorità competenti, riveste pertanto un’importanza cruciale per l’identificazione delle operazioni da segnalare.
Ricostruzione dei fatti
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti e l’attività professionale del commercialista sottoposto a giudizio, non oggetto di contestazione, ha evidenziato diversi indici di anomalia. In particolare, sono stati riscontrati: la presenza di terze persone accompagnanti il cliente, la consulenza per operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale, transazioni di notevole importo richieste da società recentemente costituite, prive di giustificazioni plausibili.
Conclusioni.
Le eccezioni sollevate dal ricorrente sono state tutte respinte dal Tribunale, eccettuato l’ultimo motivo riguardante la sanzione. Quest’ultima, già irrogata dal Ministero in conformità al principio del favor rei nel contesto del d.lgs. 90/2017, è stata ritenuta una violazione di natura qualificata.
Gravità dell’omessa segnalazione
L’omessa segnalazione è stata considerata di indubbia gravità, evidenziando un comportamento superficiale da parte del commercialista, nonostante i molteplici indizi di sospetto disponibili.
Pertanto, l’applicazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 231/2007, prevedendo sanzioni da 30.000,00 a 300.000,00 euro, è stata confermata, sebbene il Giudice abbia disposto uno sconto significativo sulla sanzione originariamente prevista.











