Corretta configurazione del riciclaggio

Analisi della Sentenza del Tribunale di Roma n.16557/2020

La sentenza n. 16557 del novembre 2020 del Tribunale di Roma rappresenta un momento significativo nella giurisprudenza in materia di antiriciclaggio, chiarendo i presupposti necessari affinché si possa ritenere dovuto l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti, in questo caso specifico un Notaio.

L’oggetto della controversia.

Era il ricorso per la richiesta di annullamento di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero, che aveva inflitto una considerevole sanzione antiriciclaggio per presunta inadempienza agli obblighi di segnalazione, ai sensi dell’ art.58 co.2 del d.lgs.231/2007.

L’attività ispettiva della GdF.

Si era concentrata su cinque contratti di compravendita immobiliare, nei quali erano stati individuati indicatori di anomalia ai sensi del D.M. Giustizia 16.4.2010, in particolare la presenza di un “prezzo molto elevato” rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, riguardo una compravendita.
Inoltre, un atto relativo alla partecipazione di una società, il cui capitale era detenuto per il 99% da un ente di diritto anglosassone, aveva ulteriormente sollevato sospetti.

La difesa del Notaio.

Nonostante ciò, il Notaio aveva sostenuto che tali transazioni apparivano meri trasferimenti interni a un nucleo familiare e, dopo aver effettuato le opportune verifiche, non aveva riscontrato anomalie.

La tesi del Ministero.

Il Ministero, invece, aveva contestato la posizione del Notaio, affermando che la presenza di elementi ritenuti anomali doveva imporre l’obbligo di segnalazione, indipendentemente dalla percezione del Notaio riguardo alla semplificazione delle operazioni stesse.
Inoltre, il Ministero resistente, aveva sottolineato la gravità dell’omissione, evidenziando come essa fosse sistematica e reiterata.

Riflessione del Tribunale.

Il Tribunale ha ribaltato tali argomentazioni, ponendo l’accento sull’importanza di accertare se le operazioni in questione potessero effettivamente configurare atti di riciclaggio come definiti dall’art. 2 del d.lgs. 231/2007.
Il Giudice ha puntualizzato che l’obbligo di segnalazione scaturisce esclusivamente dalla presenza di un sospetto fondato di riciclaggio, legato a un’attività criminosa da cui derivi la disponibilità del bene o diritto oggetto della transazione.

L’operazione deve essere connotata da un’illiceità penale presupposta.

In altre parole, l’operazione deve essere connotata da un’illiceità penale presupposta affinché sorga l’obbligo di segnalazione.

Necessità di analisi adeguata della fattispecie.

Il Tribunale ha evidenziato che il Ministero non aveva condotto un’analisi adeguata per identificare un reale fenomeno di riciclaggio, limitandosi a considerare le operazioni come frutto di un’interposizione fittizia.

Il Giudice ha concluso che i beni oggetto delle operazioni non avevano provenienza criminosa, negando così la sussistenza di un atto di riciclaggio.

Conclusioni.

In virtù di quanto esposto, il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione inflitta al Notaio, ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione della normativa antiriciclaggio.
Questa sentenza rappresenta un importante riferimento per la corretta interpretazione degli obblighi di segnalazione operazioni sospette, sottolineando la necessità di un’analisi rigorosa degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio per giustificare qualsiasi misura punitiva nei confronti dei professionisti coinvolti.