Antiriciclaggio. Notaio sanzionato

Decreto sanzionatorio Mef per mancata segnalazione operazioni sospette. Analisi della Sentenza n.11282/2021 del Tribunale di Roma.

Modalità di valutazione delle operazioni sospette

Antiriciclaggio. Notaio sanzionato. La Sentenza n.11282/2021 del Tribunale di Roma si pone alla base di un’interessante disamina riguardante l’applicazione delle normative antiriciclaggio da parte di un Notaio, sanzionato dal Ministero per presunti illeciti ai sensi dell’art.41 del D.lgs.231/2007.

Il ricorso del professionista ha sollevato questioni significative relative alle modalità di segnalazione e alla valutazione delle operazioni ritenute sospette.

La vicenda

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza aveva condotto una verifica approfondita sull’operato del Notaio, evidenziando la presunta omissione nella segnalazione di diverse operazioni sospette. A seguito di tale verifica, il Ministero aveva irrogato una sanzione pecuniaria calcolata al 15% dell’importo delle operazioni non segnalate (sanzioni antiriciclaggio in vigore ante la novella introdotta dal D.lgs.90/2017), importo che il Notaio ha contestato in virtù di vizi formali e sostanziali del decreto.

Vizi sostanziali
Nell’ambito dell’analisi dei vizi sostanziali, il Tribunale ha esaminato gli indici di anomalia identificati dagli organi di controllo, i quali avrebbero dovuto indurre il Notaio a procedere con la segnalazione. Tra questi indici figuravano operazioni caratterizzate da anomalie evidenti, come prezzi manifestamente sproporzionati rispetto al mercato, incongruenze rispetto agli scopi dichiarati, e comportamenti che destavano sospetto legato a precedenti penali di alcuni soggetti coinvolti.

Gli indicatori di anomalia sottovalutati.

In primo luogo, il Tribunale ha osservato che le argomentazioni del Notaio – secondo cui la mera presenza di indicatori di anomalia non giustificava la segnalazione di operazioni sospette – necessitavano di un contesto più ampio e specifico. Infatti, un primo rogito riguardante la compravendita di un immobile a favore di un cittadino straniero, disoccupato e privo di reddito, ha sollevato dubbi sulla veridicità della transazione, già considerata simulata. Questo fatto, sebbene ritenuto ininfluente ai fini della segnalazione, mostrava chiaramente la necessità di una rigorosa due diligence da parte del Notaio.

Anomalia nei mezzi di pagamento

In un secondo caso, relativo a una compravendita di quote sociali, il pagamento tramite una semplice promessa, insieme alla situazione penale del cedente, ha rappresentato un chiaro elemento di rischio. Non era richiesto al Notaio di indicare le modalità di un eventuale pagamento posteriore all’atto, ma bensì di considerare il possibile passaggio a “pagamento non tracciato” come segnale di allerta.

Il rischio di operazioni connesse alla criminalità organizzata

Le altre operazioni contestate hanno portato il Tribunale a concludere che l’insieme di atti potesse effettivamente riflettere attività illecite e/o simulate collegate a soggetti della criminalità organizzata. È stato evidenziato come il Notaio avesse l’obbligo di adottare misure di vigilanza su operazioni che avrebbero dovuto sollevare un alto livello di attenzione, oltre a dover considerare il quadro complessivo delle transazioni.
La misura della sanzione antiriciclaggio applicata
Per quanto riguarda l’entità della sanzione applicata, il Tribunale ha accolto parzialmente il motivo di opposizione presentato dal Notaio. Pur riconoscendo la gravità delle violazioni, ha ritenuto eccessiva la sanzione irrogata, stabilendo che il minimo edittale previsto dalla nuova normativa (il D.lgs.90/2017) fosse più congruo considerando i criteri di gravità e responsabilità, portando a una riduzione dell’importo inizialmente previsto.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Roma sottolinea l’importanza di una scrupolosa applicazione delle normative antiriciclaggio da parte dei professionisti, quali i Notai, evidenziando come la semplice presenza di indicatori di anomalia debba essere accompagnata da una valutazione contestualizzata e diligente delle operazioni svolte, mantenendo sempre alta l’attenzione verso possibili attività illecite. La decisione odierna non viene solo a tutelare l’integrità dell’operato notarile, ma si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla criminalità economica e finanziaria.