La notifica oltre novanta giorni e l’accoglimento del ricorso. Sentenza del Tribunale di Roma n. 8765/2021
Premessa
Antiriciclaggio. Notifica del PVC. Nel contesto del presente contenzioso i ricorrenti, un funzionario di banca e l’istituzione bancaria quale obbligata in solido, hanno contestato l’infrazione sollevata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per omessa segnalazione di operazioni sospette attribuibili a un cliente.
Tale situazione ha dato origine a un articolato dibattito giuridico focalizzato su diversi aspetti normativi e procedurali.
Le eccezioni sollevate
I ricorrenti hanno sollevato numerose eccezioni concernenti al merito della contestazione, sostenendo che l’infrazione non fosse perseguibile.
L’eccezione preliminare di merito
In particolare, è stata messa in discussione la tempestività della notificazione del verbale di contestazione, con riferimento al termine previsto dall’art. 14 della Legge n. 689 del 1981.
Termine previsto dall’art.14 della L.689/1981
Ad avviso dei ricorrenti, il tempo intercorso tra l’inizio dell’attività di accertamento dell’infrazione e la successiva notifica era stato notevolmente superiore ai novanta giorni stabiliti dalla legge, configurando così un vizio procedurale di rilievo.
La tesi del Ministero
In risposta, il Ministero ha richiamato la consolidata giurisprudenza relativa all’applicazione del termine stabilito dall’art. 14 L. 689/1981.
Decorrenza del termine art.14 L.689/81
Secondo interpretazione consolidata, il termine decorre non dal completamento delle attività di verifica specifiche (ne tantomeno dall’inizio della verifica) ma deve tener conto, altresi, del tempo necessario per una valutazione ponderata degli elementi acquisiti e degli atti preliminari.
In questo caso, è stato sottolineato che, in data “xx.xx.xxxx”, la banca aveva trasmesso informazioni cruciali agli organi competenti. Questi elementi includevano dettagli sulle misure di adeguata verifica adottate, le modalità operative implementate e la struttura interna dedicata alla funzione antiriciclaggio, evidenziando l’importanza della cooperazione tra la banca e gli organi di vigilanza.
Tesi del Ministero resistente
Il Ministero, pertanto, ha sostenuto che la contestazione fosse stata notificata entro i termini previsti dalla normativa, essendo la scadenza fissata per “novanta giorni a partire dalla data in cui gli accertatori avevano acquisito tutti gli elementi necessari per formulare la violazione“.
Le considerazioni del Giudice
A fronte delle argomentazioni sostenute dal ricorrente e dal Ministero, il Tribunale ha ritenuto opportuno non esaminare ulteriormente il merito delle ulteriori eccezioni sollevate dai ricorrenti.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto il ricorso relativo al primo motivo di opposizione, riconoscendo la presenza di una ragione meritevole di accoglimento, sebbene differente da quella prospettata dai ricorrenti stessi.
La “soluzione”, evidente, che non è sfuggita al Giudice
Il Tribunale, calendario alla mano, ha constatato semplicemente come fosse vero che il dies a quo da considerare non corrispondeva a quello indicato dai ricorrenti, bensì a quello fornito dal Ministero che, però, aveva trascurato di conteggiare i relativi giorni intercorsi.
Ciò che emerge come centrale nella decisione del Tribunale è che, sebbene il Ministero avesse documentato una certa data, entrambe le parti in causa non avevano rilevato che a partire da quella data fosse decorso un periodo di 92 giorni. Questo aspetto ha condotto alla conclusione che la notifica non rispondesse ai requisiti temporali stabiliti dalla legge.
Conclusioni
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto l’opposizione in modo favorevole, revocando il decreto sanzionato e procedendo alla compensazione delle spese legali tra le parti. Questa decisione pone un’ulteriore riflessione sull’importanza della scrupolosità nelle procedure di notifica e sull’adeguatezza dei termini previsti dalla legge in materia di violazioni amministrative, specialmente in contesti complessi come quelli bancari e finanziari, dove il rispetto delle tempistiche può influire significativamente sull’esito del contenzioso.
Il caso in esame, concluso con Sentenza del Tribunale di Roma n. 8765/2021, sottolinea la necessità di una corretta interpretazione delle norme procedurali e di una maggiore attenzione da parte delle parti coinvolte, affinché si eviti l’insorgere di controversie e delle relative sanzioni antiriciclaggio derivanti da vizi formali, potenzialmente risolvibili mediante una più attenta gestione delle tempistiche e dei processi comunicativi.











