IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
Visto il processo verbale di contestazione
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
Visto il processo verbale di contestazione (omissis), redatto e notificato il omissis dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di omissis, Gruppo Tutela Economia – Sezione Riciclaggio, a carico di omissis – dottore commercialista iscritto al registro MEF dei revisori legali, nella sua qualità di organo di controllo monocratico, nominato in data omissis
INCOLPATO
di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, sanzionata dall’art. 59 del medesimo decreto legislativo.
Vista la documentazione acquisita agli atti.
PREMESSO
La contestazione traeva origine da un’ispezione antiriciclaggio, avviata il omissis dal Nucleo in intestazione (su delega rilasciata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in data omissis), nei confronti della società omissis, in particolare relativamente agli adempimenti inerenti all’adeguata verifica della clientela, tenuto conto che la società controllata rivestiva la qualità di soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, come previsto dall’art. 3, comma 5, lettera f), del vigente d.lgs. n. 231/2007.
L’ispezione
L’ispezione aveva riguardato le fatture emesse dalla società omissis nel corso delle annualità omissis fino alla data di accesso, dal riscontro di quanto riportato nell’oggetto delle stesse, che aveva consentito ai verbalizzanti l’immediata individuazione dei profili dei clienti i quali avevano ricevuto prestazioni continuative (intese come tali ai sensi della normativa antiriciclaggio, quindi relative a rapporti professionali di una certa durata) per il trasporto, la conta e la custodia di valori. In relazione ai profili così individuati, veniva richiesta alla parte, sulla base di un elenco generale fornito con esclusione dei committenti a favore dei quali era stata eseguita una sola prestazione di valore inferiore ad € 15.000,00, l’esibizione dei fascicoli antiriciclaggio, ovvero di tutta la documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi di identificazione della clientela e del titolare effettivo, dell’esecutore, la valutazione del rischio nonché alla puntuale conservazione della documentazione acquisita attinente alle attività professionali eseguite.
Risultanze dell’ispezione
Tale disamina aveva permesso di rilevare irregolarità quanto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007, distinte dai verbalizzanti in due gruppi di fattispecie:
- n. omissis ipotesi di omessa adeguata verifica, per il riscontro di procedure antiriciclaggio incomplete;
- n. omissis ipotesi di omessa adeguata verifica, per la mancata istituzione del fascicolo antiriciclaggio relativo ai clienti che, in base alla prestazione erogata, dovevano essere assoggettati allo specifico adempimento antiriciclaggio.
La contestazione rilevata con il P.V.C.
Pertanto, in considerazione dell’operatività descritta, veniva rilevata e contestata l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ascritta alla responsabile persona fisica omissis, nata a omissis, amministratore unico di omissis, per avere la medesima società, nell’esercizio delle attività di trasporto, custodia e conta di titoli e valori, commesso la violazione in maniera sistematica e grave, tralasciando, in n. omissis circostanze, anche uno solo dei seguenti obblighi:
- acquisire i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;
- acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- controllare costantemente il rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività.
Valenza probatoria della contestazione
La violazione era oggetto di separata contestazione amministrativa, supportata dalla valenza probatoria; delle dichiarazioni della parte per ogni singolo rilievo; delle scritture contabili; della documentazione fiscale; del carteggio tenuto ai fini antiriciclaggio; delle informazioni estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo oltreché sulla base degli elementi fattuali constatati nel corso del controllo eseguito, tra cui la mancata istituzione dei fascicoli antiriciclaggio in relazione ai profili della clientela connotati dai pertinenti presupposti soggettivi e oggettivi.
La presenza del Collegio sindacale
Al termine dell’attività, era accertata la presenza nella compagine societaria, ai sensi dell’articolo 2477 del Codice Civile, dell’organo di controllo interno (collegio sindacale), in forma monocratica, incaricato di svolgere essenzialmente due funzioni:
- il controllo di gestione, che consiste nel vigilare sull’attività dell’organo amministrativo, verificando lo svolgimento della gestione e dell’amministrazione della società nel rispetto della legge e dello statuto sociale (ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile);
- la revisione legale dei conti, che consiste nel garantire la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili, valutazione del patrimonio societario (ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile).
Le funzioni del Collegio sindacale nel caso concreto
In tale contesto, il Collegio sindacale, nell’ambito del controllo di legalità dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, ha il compito di:
- vigilare sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
- valutare l’idoneità delle procedure di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
- esprimere il proprio parere in merito alla configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo dei rischi di riciclaggio;
- effettuare tempestivamente, ove si verifichino i presupposti, le comunicazioni previste alle Autorità competenti.
Considerazioni dei militari
Pertanto, proseguivano gli agenti operanti:
- considerata la tipologia della violazione commessa dalla società omissis, qualificata come grave e sistematica;
- tenuto conto dell’immediata percettibilità della stessa, rilevabile sulla base di un formale e semplice raffronto tra la descrizione dell’oggetto riportato in fattura e la disponibilità, – ovvero la corretta istituzione – o meno del relativo fascicolo antiriciclaggio;
- visti gli obblighi sanciti dall’articolo 46, comma 1, lettera b), in tema di prescrizioni vincolanti per l’organo di controllo dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, si procedeva al riscontro delle prestazioni svolte dal Collegio sindacale in carica nell’arco temporale in cui erano stati commessi gli illeciti, identificato nella persona del dott. omissis, come sopra generalizzato, nominato in data omissis. L’organo di controllo così composto aveva redatto e sottoscritto, in data omissis, la relazione del Sindaco Unico, parte integrante del Bilancio di esercizio de omissis, chiuso al omissis, compilata ai sensi del Codice Civile e del d.lgs n. 39 del 2010, nella quale, per quanto di specifico interesse, il Sindaco omissis, al punto B1) affermava di aver, tra l’altro, “vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione …” e “. Sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto”. In merito, gli agenti evidenziavano che l’attività di vigilanza del dott. omissis era stata svolta, in forma monocratica, con riferimento alla revisione legale dei conti e, ai sensi dell’articolo 2403 e seguenti del codice civile, anche con finalità di controllo sulla gestione.
La carenza della relazione del Sindaco unico
Dalla lettura della relazione non emergeva, tuttavia, l’esito di iniziative mirate ovvero di procedure destinate a verificare, anche mediante campionamento, il corretto rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007, né il risultato di confronti con gli amministratori in tema di antiriciclaggio, né tantomeno la trasmissione dell’apposita comunicazione prevista dall’articolo 46 comma 1 lettera b) del citato decreto, in merito alle infrazioni al dettato del correlato Titolo II Capo I, sull’adeguata verifica della clientela.
Infatti, continuavano i verificatori, il monitoraggio delle prestazioni fatturate dalla società vigilata e la valutazione del profilo soggettivo dei relativi clienti e della natura dell’operazione avrebbero consentito di avere la piena cognizione delle infrazioni rilevate dal Reparto, commesse dal soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, omissis, tenuto conto che, in rapporto alle sistematiche violazioni accertate dagli stessi agenti, anche con un numero minimo di clienti selezionati a campione, l’organo di controllo sarebbe stato subito in grado di rilevare l’incompleta o l’omessa istituzione del fascicolo ai fini antiriciclaggio.
Il Sindaco unico Dottore commercialista e revisore legale
Peraltro, lo stesso dott. omissis era un soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio, sia come dottore commercialista sia come revisore legale e contabile e, quindi, appariva pacifico e incontrovertibile ritenere che fosse a conoscenza dei relativi obblighi, soprattutto in tema di adeguata verifica della clientela, nonché delle pertinenti modalità e procedure minime che l’azienda omissis avrebbe dovuto attivare, in modo congruo e completo, in rapporto all’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela.
Rilievi dei verbalizzanti
I verbalizzanti reputavano, quindi, che le omissioni imputabili alla società vigilata, inerenti all’adeguata verifica della clientela, fossero perfettamente conoscibili dall’organo di controllo in conformità ai vincoli derivanti dall’incarico e, pertanto, dovessero essere oggetto di comunicazione obbligatoria al M.E.F.
Il sindaco omissis, nella sua qualità di revisore contabile e legale del presidio antiriciclaggio della omissis, in data omissis, tenuto conto sia di quanto emerso nel corso del controllo antiriciclaggio, in riferimento all’evidenza degli illeciti contestati, sia di quanto sottoscritto nella citata Relazione dell’organo di controllo del omissis, dopo aver visionato il verbale di contestazione amministrativa, redatto in data omissis nei confronti della società omissis, intendeva dichiarare: “Ho proceduto alla verifica degli obblighi previsti dal d.lgs. 231 del 2007, nell’arco delle funzioni svolte, ponendo particolare attenzione alla eventuale necessità di effettuare comunicazioni definite dalla normativa come sospette. Il soggetto titolato alla tenuta del registro previsto dalla normativa era il sig. omissis”.
La condotta omissiva contestata
Gli accertatori, sulla base di quanto sopra osservato, ritenevano che la condotta omissiva descritta integrasse la violazione della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, in tema di comunicazioni obbligatorie, visto che tale comunicazione alla Autorità doveva essere inoltrata a partire dalla piena conoscenza della fattispecie illecita in violazione del Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio da parte del soggetto obbligato.
La violazione era contestata al dott. omissis, sopra generalizzato, nella sua qualità di organo di controllo monocratico della società omissis, per l’annualità omissis sino alla data del omissis, per non aver proceduto all’inoltro tempestivo della comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa sull’adeguata verifica della clientela da parte della società omissis.
Del resto, non risultava dalla relazione unica allegata al Bilancio omissis alcuna iniziativa specifica per l’esecuzione di una puntuale ricognizione sul corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela.
Conclusione degli operanti
Conclusivamente, i verbalizzanti, in base agli elementi raccolti nel corso del controllo, ad esito all’esame dei documenti disponibili presso il Registro delle Imprese, nonché dal contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, ravvisavano una condotta oggettivamente in contrasto con la normativa in questione e, di conseguenza, la possibilità di ascrivere al dott. omissis, nella sua qualità di organo di controllo monocratico, con incarico di revisore legale del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, la violazione prevista dall’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, sanzionata dall’art. 59 del medesimo decreto, per aver, in relazione alle proprie funzioni, omesso di comunicare senza ritardo alle Autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati in ragione delle proprie rispettive attribuzioni le violazioni gravi e sistematiche del medesimo decreto, commesse dalla società omissis
La contestazione
L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al dottor omissis, in qualità di organo di controllo monocratico dell’Istituto di omissis, la violazione di inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), avendo omesso di inoltrare la comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa sull’adeguata verifica della clientela, commesse dalla società di cui sopra, esercente l’attività di servizi di vigilanza privata, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 59, comma 1 del vigente d.lgs. n. 231/2007:
SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN € 5.000 SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX € 30.000
Veniva, peraltro, precisato che la data della violazione, corrispondente al omissis, coincideva con quella di compilazione della relazione dell’organo di controllo, redatta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, nella quale, nonostante le infrazioni commesse dalla società omissis, l’attività di vigilanza non evidenziava alcun rilievo. La relazione presa in esame era collegata al bilancio di esercizio dell’annualità omissis, periodo al termine del quale complessivamente emergeva la gravità e le sistematicità delle violazioni commesse e contestate alla società omissis
Tenuto conto dell’art. 65, comma 1 del più volte citato decreto antiriciclaggio n. 231/2007, gli accertatori rimettevano al M.E.F. sia l’individuazione della sanzione da irrogare.
Individuazione della sanzione da parte del Ministero
Fermo restando quanto sopra evidenziato, ai fini dell’individuazione e della graduazione della sanzione da applicare, gli accertatori, ricordando i criteri utili per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 67 del più volte citato decreto antiriciclaggio, rappresentavano altresì quanto segue:
- grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a).
Il dott. omissis aveva risposto con sollecitudine alle richieste di documentazione, dati e informazioni da parte degli accertatori, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini procedurali, previsti a favore dell’incolpato. Inoltre, il professionista aveva partecipato ed elaborato informazioni veritiere, complete, intellegibili, non contraddittorie e complessivamente non fuorvianti, anche con riferimento, tra l’altro, alla corretta e non reticente rappresentazione delle circostanze fattuali connesse alla contestazione, degli assetti organizzativi, delle procedure interne e dei criteri per l’individuazione della propria responsabilità. Pertanto, il grado di collaborazione doveva ritenersi elevato.
- capacità finanziaria del responsabile della violazione (art. 67, lett. c).
Al fine di valutare l’eventuale mitigazione della sanzione da irrogare, allegavano – solo per il M.E.F.
– un prospetto riepilogativo degli elementi reddituali e patrimoniali del dott. omissis che evidenziava in maniera specifica e puntuale il carattere della capacità finanziaria del soggetto, come, tra l’altro, di seguito riportato: situazione reddituale anno d’imposta 2020: totale redditi imponibili € omissis.
- precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 67, lett. h).
Non risultavano dalle banche dati in uso al Corpo e dall’esame della posizione complessiva del professionista, ulteriori procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- gravità del contesto e grado di responsabilità del trasgressore:
Le violazioni accertate erano caratterizzate da una frequenza elevata, essendo state realizzate per l’intero arco delle annualità omissis, quindi in rapporto a due esercizi societari controllati dall’organo di vigilanza. Inoltre, il professionista aveva omesso di segnalare le violazioni al decreto antiriciclaggio in tema di adeguata verifica immediatamente disponibili all’organo di controllo, con ricadute negative in termini di effettività del presidio di contrasto del riciclaggio nel suo complesso. La mancata ottemperanza al precetto legislativo era dipesa da un inefficace controllo della documentazione contabile, fiscale e commerciale relativamente alla gestione delle proprie funzioni professionali destinate a vigilare sull’adempimento delle specifiche normative del settore in cui opera omissis. Emergeva, pertanto, in tal senso un basso grado di diligenza nella condotta tenuta dal soggetto obbligato per l’adozione di idonee procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta ed alle relative dimensioni nonché una costante vigilanza sull’adozione dei criteri operativi ovvero meri accorgimenti nello svolgimento delle funzioni di controllo. L’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, non risultava determinabile.
Dichiarazioni del Sindaco unico
Infine, la parte, in merito a quanto contestatogli, dichiarava: “Intendo avvalermi della definizione agevolata, prevista dall’art. 68 del d.lgs. 231 del 2007, mi riservo di presentare scritti difensivi e documenti ex legge 689/91. Non ho nient’altro da dichiarare”. Redatto e notificato il omissis











