Antiriciclaggio. Aspetti collegati alla revisione legale.

1. Riciclaggio: definizione e quadro normativo

Antiriciclaggio e revisione legale. Il riciclaggio di denaro, noto anche con l’anglosassone “money laundering”, rappresenta un fenomeno complesso che implica un insieme di pratiche che mirano a dissimulare l’origine illecita di beni e risorse finanziarie. Questa attività è finalizzata, principalmente, a rendere “puliti” i proventi derivanti da reati, attraverso operazioni che ne occultano la vera provenienza.

In Italia, il reato di riciclaggio è regolato dall’articolo 648-bis del Codice Penale, norma introdotta per rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e mantenere la sicurezza del sistema economico e giuridico. Questo articolo non solo protegge il patrimonio, ma mira anche a tutelare l’interesse collettivo all’amministrazione della giustizia, creando così un deterrente efficace contro le attività illecite.

La definizione giuridica di riciclaggio si basa sulla sostituzione, il trasferimento o l’uso di denaro, beni o utilità provenienti da reati non colposi. È importante notare come questo crimine non si limiti alla mera gestione dei proventi illeciti, ma si estenda a qualsiasi operazione volta a ostacolare l’identificazione delle fonti delittuose. L’articolo 648-bis richiede una lettura sinergica con l’articolo 648, che tratta della ricettazione, e con l’articolo 648-ter, il quale disciplina l’impiego in attività economiche e finanziarie di beni e risorse di provenienza illecita.

Il quadro normativo italiano si inserisce in un contesto internazionale più ampio, in cui esistono convenzioni e normative specifiche per contrastare il riciclaggio. Le leggi italiane rispondono quindi a obblighi comunitari e internazionali, comprese le direttive europee e le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF).

2. Evoluzione normativa art. 648-Bis

L’art. 648-bis del c.p. è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 591 del 21 marzo 1978 ed è stato poi modificato dalla L. 55 del 19 marzo 1990.

In origine, la norma identificava come “reati presupposti del riciclaggio” esclusivamente la rapina aggravata, l’estorsione aggravata o il sequestro di persona a scopo di estorsione; in seguito tale insieme è stato ampliato dalla L. 55 del 1990 ai delitti riguardanti la produzione o il traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La L.197 del 5 luglio 1991 (c.d. legge Falcone) ha introdotto, tra l’altro, nuovi presupposti stabilendo limitazioni al trasferimento di denaro contante. Successivamente, in attuazione della L. 328/1993, mediante cui il legislatore ha ratificato la “Convenzione sul riciclaggio”, si è ampliato l’insieme dei “reati presupposti” a tutti i delitti non colposi.

3. Antiriciclaggio e Direttive Europee: un approfondimento normativo

L’argomento dell’antiriciclaggio presenta una rilevanza crescente nel contesto normativo europeo, grazie all’evoluzione di un impianto normativo comunitario che si è gradualmente consolidato nel corso degli anni. Le direttive europee rappresentano fonti di diritto derivato con efficacia vincolante, istituzionalizzando così un approccio armonizzato in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.

Le Direttive fondamentali

La prima direttiva, 91/308/CE, recepita in Italia con la legge n. 197/1991, ha segnato un passo cruciale nell’introduzione di obblighi per le istituzioni finanziarie riguardo alla registrazione, conservazione e aggiornamento delle informazioni necessarie a prevenire l’uso del sistema finanziario a favore di attività illecite. Tale normativa ha posto le basi per un sistema di monitoraggio attivo delle transazioni sospette.

La seconda direttiva, 2001/97/CE, recepita con la legge n. 56/2004, ha ampliato il novero dei soggetti obbligati, includendo diverse categorie professionali, rendendo così la rete di monitoraggio più problematica e capillare. Questa modifica ha rappresentato un innovativo passo verso una cooperazione più estesa nella lotta contro il riciclaggio.

Successivamente, la terza direttiva, 2005/60/CE, recepita tramite il decreto legislativo n. 231/2007, ha introdotto il concetto di “collaborazione attiva” da parte di banche, intermediari finanziari e professionisti. Questo nuovo approccio ha reso i soggetti coinvolti parte integrante del processo di prevenzione e contrasto, sancendo la responsabilità amministrativa anche delle aziende relativamente a condotte illecite perpetrate dai propri dipendenti.

L’evoluzione normativa: quarta e quinta Direttiva

Le ultime tappe significative sono rappresentate dalla quarta e quinta direttiva, rispettivamente 2015/849/UE e 2018/843/UE, recepite in Italia con i decreti legislativi n. 90/2017 e n. 125/2019. Queste normative hanno conferito maggiore autonomia alle autorità di vigilanza finanziaria, demandando loro la formulazione di norme tecniche specifiche adatte alle diverse categorie professionali. Questa flessibilità consente di adottare approcci personalizzati, in linea con le esigenze di compliance di ciascun settore.

Normativa correlata e considerazioni sui dati personali

Un aspetto importante da considerare è la Direttiva europea 2006/70/CE, che ha delineato le modalità di identificazione dei soggetti politicamente esposti (PEP) e fornito criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela. Inoltre, ha previsto esenzioni per attività occasionali o su piccola scala.

La gestione delle informazioni sensibili deve sempre rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali. A tal riguardo, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 settembre 2010 ha fornito utili indicazioni sulle modalità di comunicazione tra gli intermediari finanziari, garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati in ambito antiriciclaggio.

4. il D.lgs. 231/2007: antiriciclaggio e obblighi normativi

L’evoluzione del quadro normativo, influenzato dalle direttive comunitarie, ha portato a un allargamento del numero di soggetti coinvolti nella cooperazione per contrastare il riciclaggio di denaro. Questa espansione ha inevitabilmente creato complesse difficoltà applicative della norma primaria, considerati i punti di forza e le peculiarità dei vari settori operanti. Le normative in materia derivano non solo da disposizioni primarie, ma anche da istruzioni di enti come Consob, Ivass e Banca d’Italia, oltre alle linee guida del CNDCEC, pareri del MEF, del Comitato Antiriciclaggio e dell’UIF.

Obblighi di collaborazione

Il D.lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, stabilisce specifici obblighi di collaborazione e segnalazione, come indicato nell’art. 35. La collaborazione attiva, richiamata dalla norma, implica l’adozione di misure proattive da parte dei soggetti obbligati per identificare e segnalare operazioni sospette di riciclaggio. In contrapposizione, la collaborazione passiva si concentra su attività finalizzate a garantire una conoscenza approfondita della clientela e a mantenere la documentazione relativa alle transazioni. È fondamentale notare che il termine “clientela” comprende non solo coloro che instaurano rapporti continuativi, ma anche coloro che richiedono o ottengono prestazioni professionali a seguito di un conferimento di incarico.

Adeguata verifica della clientela

L’adeguata verifica della clientela si configura come uno dei principali strumenti di tutela. Ai sensi del D.lgs. 231/2007, in particolare tra gli articoli 17 e 30, i soggetti obbligati devono attuare una serie di procedure atte a identificare sia il cliente che il cosiddetto “titolare effettivo”.

La figura del titolare effettivo è centrale: essa rappresenta le persone fisiche, diverse dal cliente, per conto delle quali si instaurano rapporti continuativi o si eseguono prestazioni professionali. È fondamentale, pertanto, identificare non solo l’entità con cui si ha un contatto diretto, ma anche chi beneficia realmente delle operazioni effettuate.

Obbligo di adeguata verifica: prestazioni continuative e occasionali

Le disposizioni normative stabiliscono che l’adeguata verifica deve essere effettuata per le prestazioni professionali continuative, caratterizzate da una certa durata e complessità, così come per quelle occasionali. Queste ultime includono operazioni non ricondotte a un rapporto continuativo, come ad esempio transazioni istantanee che coinvolgono il trasferimento di somme pari o superiori a 15.000 euro. In tali casi, anche se non è facilmente valutabile il valore della prestazione, l’obbligo di verifica rimane in capo ai professionisti.

Un principio cardine dell’adeguata verifica è la proporzionalità delle misure adottate rispetto al rischio di riciclaggio connesso. I professionisti devono dimostrare alle autorità competenti che le procedure implementate sono adeguate e mirate in base al rischio identificato. Questo approccio consente di gestire efficacemente le risorse e garantire una risposta adeguata ai potenziali pericoli.

Valutazione del rischio: fasi e categorie

La valutazione del rischio rappresenta una fase essenziale del processo di adeguata verifica. Essa si articola in due step distinti: la determinazione del rischio inerente e quella del rischio specifico. La normativa prevede quattro valori per la misurazione del rischio: “non significativo”, “poco significativo”, “abbastanza significativo” e “molto significativo”. È importante notare che la legge non contempla un livello di rischio “nullo”.

Il rischio effettivo si definisce come il risultato ponderato della valutazione del rischio specifico associato al cliente e del rischio inerente legato alla prestazione professionale. Questa distinzione permette di delineare un profilo di rischio più accurato e di adattare le misure di controllo adeguate.

Infine, è opportuno chiarire la differenza tra la valutazione del rischio in relazione all’adeguata verifica della clientela e l’autovalutazione del rischio. Quest’ultima è un adempimento che deve essere realizzato dal singolo soggetto obbligato, in base alla propria natura, attività e dimensione, e non è delegabile.

In conclusione, l’adeguata verifica della clientela rappresenta un elemento fondamentale per il contrasto al riciclaggio. L’implementazione di processi ben strutturati non solo tutela l’integrità del sistema economico, ma salvaguarda anche le attività professionali da involucri illeciti.

L’adeguata verifica ordinaria: guida alle fasi chiave

In base al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le entità soggette a obblighi di adeguata verifica devono adottare misure specifiche in presenza di un rischio effettivo “abbastanza significativo”. La procedura di verifica si articola in diverse fasi, ognuna delle quali riveste un’importanza cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

– Identificazione del cliente

La prima fase della verifica ordinaria prevede l’identificazione del cliente. Questa operazione implica la verifica dell’identità attraverso documenti ufficiali, come un documento d’identità o un altro riconoscimento valido secondo la legislazione vigente. È fondamentale anche acquisire informazioni da fonti affidabili e indipendenti per confermare l’identità del cliente. Analoghe misure devono essere adottate nei confronti del soggetto esecutore, con particolare riferimento alla validazione del potere di rappresentanza di quest’ultimo.

– Identificazione del Titolare Effettivo

Il secondo passaggio consiste nell’identificazione del titolare effettivo. Le entità soggette devono implementare misure proporzionate al rischio identificato, specialmente per quanto riguarda enti giuridici, trust e strutture simili. È essenziale ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e il sistema di controllo che caratterizzano il cliente.

– Raccolta e valutazione delle Informazioni sul rapporto

La terza fase richiede l’acquisizione e valutazione delle informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Le informazioni potrebbero includere dettagli sull’attività lavorativa, sull’instaurazione del rapporto e sulle relazioni tra cliente ed esecutore o tra cliente e titolare effettivo. In situazioni di elevato rischio, le entità devono estendere l’acquisizione di dati riguardanti la situazione economico-patrimoniale del cliente.

– Monitoraggio costante del rapporto

Il controllo costante del rapporto con il cliente è un’attività continua che deve durare per tutta la vita del rapporto stesso. Questo implica monitorare l’operatività complessiva del cliente e aggiornare regolarmente le informazioni raccolte nelle fasi precedenti.

L’adeguata verifica non è solo un obbligo legale, ma un’importante misura di tutela contro i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

D.lgs. 231/2007: altri obblighi

Segnalazione operazione sospetta SOS

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 stabilisce norme fondamentali per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, l’articolo 35 del suddetto decreto impone ai soggetti obbligati l’obbligo di segnalare, senza indugi, le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).

Definita “operazione sospetta”, si intende qualsiasi attività che, per le sue caratteristiche, entità o natura, possa far sorgere nel segnalante un ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Una volta ricevute le segnalazioni, l’UIF effettua le necessarie verifiche e, se del caso, trasmette le informazioni al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate, esse vengono archiviate.

Obblighi di formazione

In aggiunta a quanto sopra, l’articolo 54 del D.lgs. 231/2007 prescrive l’obbligo di formazione per tutti i membri dell’organizzazione, compresi dipendenti e tirocinanti, riguardo alle normative antiriciclaggio. È essenziale che il personale sia adeguatamente informato sugli obblighi e le responsabilità derivanti dal non rispetto di tali normative. Le aziende devono, pertanto, implementare programmi di formazione specifici per aiutare i lavoratori a riconoscere attività potenzialmente legate al riciclaggio, contribuendo così a una gestione consapevole e responsabile dei rischi finanziari.

Autorità competenti e organi istituzionali

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), ruoli e funzioni.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di vigilare sull’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in conformità con la legge 431/2001. Presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, il CSF comprende rappresentanti di diverse Amministrazioni e Autorità, tra cui il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il MISE, e altri enti cruciali come la Guardia di Finanza e l’UIF.

Con funzioni operative significative, il Comitato può acquisire informazioni riservate da altre Amministrazioni, anche derogando al segreto d’ufficio. Le sue responsabilità includono il monitoraggio dei rischi, la relazione annuale al Parlamento sulla prevenzione e l’attuazione delle sanzioni internazionali, rendendolo un attore fondamentale nel mantenimento della sicurezza finanziaria nazionale.

L’Unità di Informazione Finanziaria

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia è stata istituita dal Decreto Legislativo 231/2007 presso la Banca d’Italia, operando con indipendenza e autonomia funzionale. Questa struttura risponde agli standard internazionali previsti per le Financial Intelligence Unit (FIU), che enfatizzano l’importanza dell’autonomia gestionale, dell’unicità nazionale, della specializzazione nell’analisi finanziaria e della capacità di scambio diretto di informazioni.

La UIF è configurata come un modello di FIU di tipo amministrativo, mirato a separare l’analisi finanziaria da quella investigativa. Tra le sue funzioni principali figurano il monitoraggio dei rischi a livello micro e macro, la rendicontazione annuale delle attività al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), l’analisi di segnalazioni riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché la cooperazione con le FIU straniere. Inoltre, la UIF può sospendere operazioni sospette in collaborazione con le autorità competenti.

Conclusioni, così come tratte dalle indicazioni fornite in un convegno formativo, fruibile sul portale istituzionale del MEF.

Organo di controllo societario e antiriciclaggio: la revisione legale ex d.lgs. 39/10

Come previsto dall’articolo 3, co. 4, del D.lgs. 231/2007 sono annoverati nella definizione di professionisti che esercitano in forma individuale, associata o societaria:

-lettera d) i revisori legali  e  le  società  di  revisione  legale  con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

-lettera e) i revisori legali e le società di revisione  senza  incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o  su  enti  sottoposti  a regimi intermedio.

Se ne deduce, quindi, che l’organo di controllo societario nella sua completezza non sia da considerarsi un “soggetto obbligato” in tema di antiriciclaggio.

Sono inclusi, invece, nella definizione di soggetti obbligati i singoli membri dell’organo di controllo, laddove rientranti in una delle definizioni ex art. 3, del d.lgs. 231/2007.

Tra di esse rientrerebbe il caso in cui all’organo di controllo venisse conferito lo svolgimento della revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis e 2477 del c.c.

Per meglio precisare:

1)    organi di controllo di soggetti non obbligati, non destinatari di norme antiriciclaggio

i cui sindaci/sindaco unico non svolgono/non svolge la revisione legale ex d.lgs. 39/2010

Il componente del collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati è tenuto ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. Simili considerazioni si applicano per il soggetto membro del consiglio di sorveglianza nei modelli dualistici ex art. 2409-duodecies del Codice civile.

Indipendentemente dallo svolgimento o meno di revisione legale, ciascun membro è tenuto a segnalare eventuali operazioni sospette nonché comunicare violazioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore. 

2)     organi di controllo di soggetti non obbligati, non destinatari di norme antiriciclaggio

i cui sindaci/sindaco unico svolgono/svolge la revisione legale ex d.lgs. 39/2010

Il componente del collegio sindacale/sindaco unico con funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati è tenuto ad effettuare l’adeguata verifica della clientela (semplificata/ordinaria/rafforzata). Tale adempimento sussiste anche per il revisore esterno/società di revisione, se le funzioni di revisione sono attribuite a questi e non al collegio sindacale/sindaco unico. L’obbligo sussiste per i componenti supplenti solo laddove subentrino agli effettivi.

Il revisore, anche laddove si avvalga di professionisti esterni e/o di dipendenti/collaboratori terzi, è in ogni caso tenuto al rispetto degli obblighi di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007.

3) Ove il Sindaco non svolga attività di revisione a favore di soggetto tenuto a obblighi antiriciclaggio (es. money transfer, compro oro, trasporto valori, ecc.) deve verificare che il soggetto sottoposto a vigilanza osservi gli obblighi posti a suo carico dal d.lgs.231/2007.