Antiriciclaggio: trasporto e custodia denaro contante

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4119 del 18 marzo 2025, ha stabilito un importante precedente in materia di responsabilità personale per violazioni antiriciclaggio, annullando sanzioni per complessivi 510.000,00 euro irrogate per omessa segnalazione di operazioni sospette. La decisione chiarisce definitivamente i limiti soggettivi della responsabilità amministrativa nella normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle funzioni di segnalazione in ambito aziendale. Il caso di soggetti che si occupano si trasporto e custodia denaro contante.

Il quadro normativo e la questione della legittimazione soggettiva

La controversia ha avuto origine da un decreto-ingiunzione emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva irrogato sanzioni per violazione dell’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007, contestando l’omessa segnalazione di operazioni sospette per un ammontare complessivo di oltre 800 milioni di euro nel periodo compreso tra 06/2012 e 04/2017.

Il decreto sanzionatorio aveva colpito personalmente due soggetti: il primo con una sanzione di 300.000,00 euro in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio e titolare del potere di delega della funzione di responsabile delle segnalazioni, il secondo con 210.000,00 euro come delegato alla funzione di responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette dal 02/2016. Entrambe le sanzioni erano da pagarsi in solido con la società di trasporto e custodia di denaro contante.

L’analisi del Tribunale: principio di legalità e tipicità

Il Tribunale ha accolto l’opposizione fondando la decisione sul principio di legalità e tipicità che governa il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi. L’analisi si è concentrata sulla struttura normativa del D.Lgs. 231/2007, evidenziando come l’articolo 10, nella versione vigente tra il 06/2012 e il 04/2017 stabiliva che le disposizioni del decreto si applicavano esclusivamente “ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14”.

La sentenza ha chiarito, pertanto, che nella versione vigente tra il giugno 2012 e l’aprile 2017, il decreto legislativo individuava come soggetti obbligati: gli intermediari finanziari definiti all’articolo 11, i professionisti elencati all’articolo 12, i revisori contabili di cui all’articolo 13 e, tra gli “altri soggetti“, gli operatori esercenti il trasporto di denaro contante secondo l’articolo 14.

La lacuna normativa per gli operatori di trasporto denaro

Il punto cruciale della decisione riguarda la constatazione che, per quanto concerne gli operatori economici di cui all’articolo 14, il decreto legislativo non prevedeva all’epoca dei fatti la possibilità di sanzionare in via amministrativa la persona fisica eventualmente incaricata della funzione di segnalazione in ambito interno. Questa lacuna si contrappone al meccanismo previsto per gli intermediari finanziari, le società di gestione, i professionisti e le società di revisione dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto.

Il Tribunale ha sottolineato che, pur essendo vero che per la natura personale della responsabilità ex D.Lgs.231/2007 dell’omessa segnalazione avrebbe dovuto rispondere il legale rappresentante della società in via solidale con quest’ultima, nel caso specifico il decreto-ingiunzione risultava irrogato in virtù delle funzioni antiriciclaggio svolte in ambito aziendale, senza che emergesse alcuna responsabilità per aver ricoperto cariche di organo gestorio.

Il difetto di specificità della contestazione

Oltre al vizio principale relativo alla legittimazione soggettiva, il Tribunale ha rilevato la genericità della contestazione contenuta nel decreto-ingiunzione, configurando un difetto di specificità idoneo a inficiare il provvedimento. La società opponente veniva accusata di non aver segnalato tutte le operazioni di trasferimento e custodia di contanti per clienti specifici nel periodo 2012-2017, ma la tabella riportata nel decreto raggruppava le operazioni solo per società-cliente, descrivendole esclusivamente per il volume economico complessivo sviluppato nell’intero periodo pluriennale.

L’Insufficienza della motivazione

Il Tribunale ha evidenziato come dalla tabella non fosse possibile evincere le singole operazioni o i gruppi di operazioni che avrebbero dovuto essere segnalate in presenza di specifici indici di anomalia. La mancanza di una rappresentazione diacronica e sufficientemente analitica delle operazioni impediva di verificare la presenza concreta degli indici di anomalia indistintamente riferiti a tutte le operazioni nel complesso.

La sentenza ha specificato che sarebbe stato necessario indicare, per ciascun indice di anomalia, le operazioni specifiche che avrebbero dovuto essere segnalate, distinguendo ad esempio quelle richieste da clienti che avessero fornito informazioni palesemente inesatte, quelle provenienti da soggetti sottoposti a procedimento penale, operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate, o caratterizzate da sproporzione rispetto al profilo del cliente.

Il Principio di legalità nelle sanzioni amministrative

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che applica rigorosamente il principio di legalità alle sanzioni amministrative. Come confermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 2129 del 22 gennaio 2024, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette deve essere valutato sulla base di elementi oggettivi e soggettivi specifici, senza che sia sufficiente una contestazione generica.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6556 del 17 ottobre 2024, ha precisato che l’obbligo di segnalazione grava sul legale rappresentante dell’operatore anche quando l’ente non sia dotato di un assetto organizzativo idoneo, ma tale responsabilità deve essere chiaramente individuata dalla norma primaria.

L’onere probatorio dell’amministrazione

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 6 comma 11 del D.Lgs.150/2011 per sottolineare che il difetto di motivazione del decreto sanzionatorio si risolve in difetto di prova, che resta a carico dell’amministrazione irrogante. Questo principio trova conferma nella giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 283 del 16 gennaio 2025, che ha ribadito la necessità di un’ampia e meticolosa valutazione degli elementi di anomalia.

Implicazioni per la pratica professionale

La sentenza ha importanti ricadute pratiche per gli operatori del settore antiriciclaggio. Innanzitutto, chiarisce definitivamente che la responsabilità personale per omessa segnalazione di operazioni sospette deve trovare specifica previsione normativa e non può essere estesa analogicamente a categorie di soggetti non espressamente individuate dalla legge.

Criteri per la validità delle contestazioni

La decisione stabilisce standard elevati per la specificità delle contestazioni amministrative in materia antiriciclaggio. Le autorità di controllo devono fornire una descrizione dettagliata e cronologicamente ordinata delle operazioni contestate, specificando per ciascuna gli elementi di anomalia rilevati e la loro concreta sussistenza.

Questo orientamento trova riscontro nella sentenza del Tribunale di Roma n. 18547 del 4 dicembre 2024, che ha precisato come l’obbligo di segnalazione non sussista quando le circostanze specifiche dell’operazione escludano ragionevolmente il carattere sospetto.

Responsabilità organizzativa delle società

Per le società operanti nel settore del trasporto e custodia di denaro contante, la sentenza evidenzia l’importanza di una chiara definizione delle responsabilità organizzative. La responsabilità per l’omessa segnalazione grava sul soggetto giuridico e sul suo legale rappresentante, non sui singoli incaricati delle funzioni operative, salvo specifiche previsioni normative.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La decisione si colloca in un contesto di evoluzione normativa caratterizzato dalle modifiche introdotte dal D.Lgs.90/2017, che ha riformato il sistema sanzionatorio antiriciclaggio. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 26555 dell’11 ottobre 2024, trova applicazione il principio del favor rei previsto dall’articolo 69 del D.Lgs.231/2007, con conseguente applicazione retroattiva della legge successiva più favorevole.

La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 55 del 28 gennaio 2025 ha confermato l’applicazione del principio del favor rei anche ai procedimenti pendenti, derogando al principio generale del tempus regit actum.

Conclusioni e prospettive

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente per l’applicazione del principio di legalità nelle sanzioni amministrative antiriciclaggio. La decisione stabilisce che l’irrogazione di sanzioni antiriciclaggio personali deve essere preceduta da una specifica previsione normativa che individui chiaramente i soggetti responsabili, non potendosi estendere analogicamente la responsabilità a categorie non espressamente contemplate.

Il principio affermato dalla sentenza trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale consolidato, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Mantova n. 36 del 17 gennaio 2025, che ha ribadito come la responsabilità personale dei singoli operatori non possa essere estesa analogicamente ad altre fattispecie non espressamente previste.

Per gli operatori del settore, la sentenza offre importanti indicazioni operative: la definizione delle responsabilità deve essere chiara e conforme alle previsioni normative, le contestazioni amministrative devono essere specifiche e dettagliate, e la valutazione delle operazioni sospette deve basarsi su elementi concreti e documentati. Questo approccio garantisce un equilibrio tra le esigenze di prevenzione del riciclaggio e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, evitando applicazioni meccaniche della normativa che non tengano conto dei principi fondamentali del diritto amministrativo sanzionatorio.