La Corte d’Appello di Roma e il principio del Favor Rei in antiriciclaggio.

La disciplina antiriciclaggio e alle limitazioni all’uso del contante

La normativa antiriciclaggio italiana, disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rappresenta uno strumento fondamentale nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite. Tra le misure preventive più significative vi sono le limitazioni all’uso del contante, disciplinate dall’articolo 49 del decreto, che vietano trasferimenti di denaro contante superiori a determinate soglie senza l’intermediazione di soggetti abilitati.

Corte d’Appello di Roma pubblicata 02/2025 

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata 02/2025 affronta una questione di particolare rilevanza pratica: l’applicazione del principio del favor rei nelle sanzioni amministrative antiriciclaggio, con specifico riferimento alle modifiche normative introdotte nel corso del tempo.

La vicenda di primo grado: Tribunale di Frosinone

Il caso ha origine da un’ingiunzione emessa dal MEF nel luglio 2018, con la quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di circa euro diecimila nei confronti di una società e del suo legale rappresentante per violazione dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. La contestazione riguardava il trasferimento e l’acquisizione di denaro contante per un importo complessivo di circa duecentomila euro senza il tramite di intermediari abilitati.

Tribunale Sent. 10/2021

Con la sentenza depositata il 10/2021 dal Tribunale di Frosinone, l’opposizione proposta dai sanzionati veniva respinta. Il Tribunale confermava la sanzione irrogata, ritenendo corretta l’applicazione della disciplina sanzionatoria vigente al momento della contestazione della violazione.

Il primo giudice aveva disatteso l’istanza di applicazione della sanzione minima di € 3.000,00 prevista dal novellato articolo 58, primo comma, del decreto legislativo 231/2007, ritenendo tale disposizione riferibile alla diversa ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette. Aveva quindi determinato la sanzione sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 231/2007, nella formulazione prevista dal decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

L’appello e le questioni sollevate

Avverso la pronuncia di primo grado, la società e il suo legale rappresentante proponevano appello, articolato su due motivi principali:

Primo Motivo: erronea individuazione della sanzione applicabile

Gli appellanti lamentavano l’erronea individuazione della sanzione amministrativa ratione temporis applicabile alla violazione accertata. Secondo la loro tesi, una volta correttamente individuata nell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 la norma violata, la sanzione applicabile era quella di cui all’articolo 63 del medesimo decreto, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 e vigente al momento dell’emissione del provvedimento di ingiunzione (giugno 2018).

In applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole, l’importo dovuto sarebbe stato pari a € 3.000,00, diversamente da quanto irrogato.

Secondo Motivo: principio di retroattività della legge più favorevole

Il secondo motivo rafforzava la conclusione prospettata richiamando il principio di retroattività della legge più favorevole, definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 anche con riferimento agli illeciti amministrativi di natura punitiva.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello, riconoscendo la fondatezza delle censure mosse dagli appellanti. La decisione si basa su una ricostruzione cronologica precisa degli eventi e delle modifiche normative intervenute.

La successione delle norme nel tempo

L’illecito amministrativo, commesso tra il 2010 e il 2013, era stato contestato con verbale del settembre 2015. A quella data, la sanzione applicabile era effettivamente quella prevista dall’articolo 58 del decreto legislativo 231/2007, nel testo modificato dalla legge 122/2010, sulla base della quale era stata quantificata la sanzione dagli agenti verbalizzanti.

Tuttavia, alla data di emissione dell’ordinanza di ingiunzione (luglio 2018), erano già vigenti le modifiche introdotte dal decreto legislativo 90/2017. L’articolo 63, come novellato, prevedeva che le violazioni dell’articolo 49, comma 1, relative alle limitazioni all’uso del contante, fossero punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.

L’articolo 69 del Decreto Legislativo 231/2007

Il punto nodale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2017. Questa disposizione ha espressamente previsto la retroattività della legge successiva più favorevole, costituendo una deroga specifica al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative.

Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 11594 del 30 aprile 2024, “in tema di disciplina antiriciclaggio, l’art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative”.

La rideterminazione della sanzione

In applicazione di questi principi, la Corte ha stabilito che la sanzione, originariamente determinata nel minimo edittale dalla pubblica amministrazione, doveva essere ricalcolata sulla base della lex mitior in € 3.000,00, in luogo della somma di € 10.000,00 originariamente irrogata e confermata in primo grado.

Le Spese di Giudizio

La Corte ha condannato il MEF al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, liquidate in € 4.000,00 per compensi (di cui € 2.500,00 per il primo grado), oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato. La liquidazione è stata effettuata ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 2022, in base al valore della sanzione inflitta.

Massime di Diritto

Dalla sentenza in esame si possono estrarre le seguenti massime di diritto:

Prima Massima

In materia di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, quando l’illecito amministrativo sia stato commesso sotto il vigore di una determinata disciplina sanzionatoria ma l’ordinanza di ingiunzione venga emessa successivamente all’entrata in vigore di una normativa più favorevole, trova applicazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole anche con riferimento agli illeciti amministrativi di natura punitiva.

Seconda Massima

Nel caso di violazione dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo numero 231 del 2007 relativa alle limitazioni all’uso del contante, la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere determinata applicando la disciplina sanzionatoria più favorevole vigente al momento dell’irrogazione della sanzione stessa, anche quando l’illecito sia stato commesso sotto il vigore di una normativa meno favorevole.

Terza Massima

L’articolo 69 del decreto legislativo numero 231 del 2007, introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo numero 90 del 2017, ha espressamente previsto la retroattività della legge successiva più favorevole in tema di disciplina antiriciclaggio, costituendo deroga specifica al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative.

Quarta Massima

Qualora la pubblica amministrazione abbia ritenuto di applicare la sanzione nella misura minima edittale, tale sanzione deve essere ricalcolata sulla base della lex mitior, determinando l’importo dovuto secondo la disciplina sanzionatoria più favorevole vigente al momento dell’emissione del provvedimento di ingiunzione.

Il Quadro Giurisprudenziale di Riferimento

La decisione della Corte d’Appello di Roma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Corte d’Appello di Roma con sentenza novembre 2024 aveva già chiarito che “quando l’illecito sia stato commesso sotto il vigore di una determinata disciplina sanzionatoria ma il decreto di irrogazione della sanzione venga emesso successivamente all’entrata in vigore di una normativa più favorevole, trova applicazione il principio della retroattività della legge penale più mite espressamente codificato dall’articolo 69 del Decreto Legislativo numero 231 del 2007”.

Tribunale di Roma Sent. 01/2025

Analogamente, il Tribunale di Roma con sentenza del gennaio 2025 ha ribadito che “la sanzione di cui all’art. 32 bis CAD, per la sua afflittività e per la natura degli interessi protetti, costituisce sanzione sostanzialmente penale ai sensi dei criteri Engel, con conseguente applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale”.

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio

La vicenda processuale evidenzia la complessità dell’evoluzione normativa in materia antiriciclaggio. Il decreto legislativo 231/2007 ha subito nel tempo numerose modifiche, sia per quanto riguarda le soglie di limitazione all’uso del contante, sia per i relativi apparati sanzionatori.

Il decreto legislativo 90/2017 ha rappresentato una svolta significativa, non solo per le modifiche sostanziali introdotte, ma soprattutto per l’esplicita previsione del principio del favor rei attraverso l’articolo 69. Questa disposizione ha risolto definitivamente i dubbi interpretativi sulla possibilità di applicare retroattivamente le norme più favorevoli in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio.

Le implicazioni pratiche per gli operatori

La sentenza assume particolare rilevanza per tutti gli operatori del settore, evidenziando l’importanza di una corretta applicazione temporale delle norme sanzionatorie. Gli aspetti più significativi sono:

  1. Applicazione d’ufficio del favor rei: Le autorità amministrative sono tenute ad applicare automaticamente la disciplina più favorevole, anche quando non espressamente invocata dall’interessato.
  2. Momento rilevante per la determinazione della norma applicabile: È il momento dell’irrogazione della sanzione, non quello della commissione del fatto, a determinare quale disciplina applicare quando sia più favorevole.
  3. Controllo giurisdizionale: Il giudice dell’opposizione deve verificare la corretta applicazione del principio, procedendo alla rideterminazione della sanzione se necessario.

Il principio del favor rei nelle sanzioni amministrative

La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura delle sanzioni antiriciclaggio di carattere amministrativo e sull’applicabilità dei principi tipici del diritto penale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 63/2019 ha chiarito che “rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità ‘punitiva’, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della ‘materia penale’ – ivi compreso il principio di retroattività della lex mitior – non potrà che estendersi anche a tali sanzioni”.

Questo orientamento trova piena applicazione nella disciplina antiriciclaggio, dove le sanzioni amministrative hanno chiaramente natura afflittiva e finalità deterrente, configurandosi come vere e proprie sanzioni punitive.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Roma 02/2025 rappresenta un importante precedente nell’applicazione del principio del favor rei in materia antiriciclaggio. La decisione chiarisce definitivamente che l’articolo 69 del decreto legislativo 231/2007 impone l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, anche quando l’illecito sia stato commesso sotto il vigore di una normativa più severa.

Riduzione della sanzione

La riduzione della sanzione da € 10.000,00 a € 3.000,00 dimostra l’impatto concreto di una corretta applicazione del principio, evidenziando l’importanza per gli operatori di invocare tempestivamente l’applicazione della disciplina più favorevole e per le autorità amministrative di applicarla d’ufficio.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce alle sanzioni amministrative antiriciclaggio natura sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità dei principi di garanzia tipici del diritto punitivo. Questo approccio garantisce un maggiore equilibrio tra le esigenze di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e il rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti sottoposti a procedimento sanzionatorio.

Chiarezza espositiva

La decisione assume particolare valore anche per la chiarezza espositiva con cui affronta la successione delle norme nel tempo, fornendo un modello metodologico per la risoluzione di analoghe questioni interpretative che potrebbero sorgere in futuro a seguito di ulteriori modifiche normative.