Antiriciclaggio: quando è applicabile il “principio del favor rei” ?

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La vicenda processuale

La sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 05/2018 affronta una questione di particolare rilevanza nel panorama della normativa antiriciclaggio, concernente l’opposizione di un commercialista a un decreto di ingiunzione emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette.

Il caso trae origine dall’attività di consulenza contabile e fiscale svolta dal commercialista nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di rottami metallici. Le indagini della Guardia di Finanza avevano evidenziato operazioni per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, caratterizzate da modalità operative che avrebbero dovuto destare sospetti circa la loro legittimità.

Le caratteristiche delle operazioni contestate

Le operazioni oggetto di contestazione presentavano elementi di particolare anomalia che il Tribunale ha ritenuto evidenti. La società in questione acquistava materiale metallico pagando in contanti soggetti non identificati nei documenti di acquisto, che risultavano privi di firma per quietanza. La rivendita del rottame avveniva invece attraverso fatture intestate a un’unica società del settore, con pagamenti regolarizzati mediante assegni bancari.

Il commercialista, pur essendo a conoscenza di queste circostanze e avendo persino informato l’amministratore della necessità di indicare le generalità dei cedenti e dell’opportunità di non utilizzare denaro contante, non aveva mai effettuato segnalazioni all’UIF.

Il quadro normativo di riferimento

La complessità del caso deriva dalla sovrapposizione temporale di diverse discipline normative. Il Tribunale ha dovuto applicare sia l’articolo 3 del decreto legge n. 143/1991 per le operazioni compiute fino al 30 aprile 2008, sia l’articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 per quelle successive.

La giurisprudenza di legittimità, come ricordato nella sentenza, ha chiarito che l’obbligo di segnalazione non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio, ma richiede un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. È sufficiente un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi, senza necessità di acquisire certezza riguardo all’illiceità dell’operazione.

L’innovazione del principio del favor rei

L’aspetto più significativo della decisione riguarda l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio. Il decreto legislativo n. 90/2017 ha modificato l’articolo 69 del decreto legislativo n. 231/2007, estendendo espressamente il principio del favor rei alla materia delle infrazioni anti-riciclaggio.

Il Tribunale ha respinto la tesi del MEF, secondo cui l’articolo 69 sarebbe applicabile solo ai procedimenti non ancora definiti in via amministrativa. Il Giudice ha osservato che tale limitazione non è prevista dalla norma né è desumibile in via interpretativa, sottolineando che il principio del favor rei trova applicazione principalmente in sede giurisdizionale, successivamente all’emanazione della sanzione.

La rideterminazione della sanzione

La nuova disciplina sanzionatoria prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di 3.000 euro per le violazioni semplici, mentre per le “violazioni gravi ripetute o sistematiche ovvero plurime” è prevista una sanzione compresa tra 30.000 e 300.000 euro.

Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del commercialista per una pluralità di violazioni gravi, considerando l’entità degli importi delle operazioni (oltre 10 milioni di euro) e la loro natura plurima. Applicando i criteri dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 231/2007 e tenuto conto del grado di responsabilità del professionista, che era consapevole dell’ambiguità delle operazioni, la sanzione è stata determinata nel massimo edittale di 300.000 euro.

Le massime di diritto

Principio del favor rei in materia antiriciclaggio

L’articolo 69 del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, introduce espressamente il principio del favor rei nella materia antiriciclaggio, derogando al principio tempus regit actum vigente per le sanzioni amministrative. Tale principio si applica a tutti i giudizi di opposizione riguardanti violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, purché il procedimento non sia ancora definito.

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

L’obbligo di segnalazione previsto dalla normativa antiriciclaggio non presuppone la conoscenza dell’origine illecita dei fondi, ma richiede un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio. È sufficiente un semplice sospetto basato sulle caratteristiche oggettive dell’operazione e sui profili soggettivi del cliente.

Criteri di determinazione della sanzione

Nell’applicazione delle sanzioni per violazioni della normativa antiriciclaggio, devono essere considerati la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità del soggetto, l’entità delle operazioni non segnalate e le circostanze specifiche del caso. Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche sono soggette al regime sanzionatorio aggravato.

Riflessi pratici per i professionisti

La sentenza offre importanti indicazioni per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio. In primo luogo, conferma che la mera conoscenza delle modalità operative del cliente non esonera dall’obbligo di segnalazione quando sussistano elementi di anomalia evidenti.

La decisione sottolinea inoltre l’importanza di implementare procedure adeguate di valutazione del rischio di riciclaggio, commisurate alla natura dell’attività svolta. I professionisti devono essere in grado di riconoscere gli indicatori di anomalia e di procedere tempestivamente alle segnalazioni dovute.

L’evoluzione giurisprudenziale successiva

La giurisprudenza successiva ha confermato l’orientamento espresso dal Tribunale di Roma. La Cassazione civile ha ribadito che il principio del favor rei trova applicazione anche alle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio, operando la retroattività della norma sanzionatoria più favorevole.

Analogamente, la Corte d’Appello di Roma con sentenza emessa nel 2024 ha precisato che l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole opera retroattivamente anche per le violazioni commesse sotto il vigore della precedente disciplina, in virtù del principio del favor rei espressamente richiamato dalla norma.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma in disamina rappresenta un precedente significativo nell’evoluzione della giurisprudenza antiriciclaggio, sia per l’affermazione del principio del favor rei in questa materia, sia per la chiarificazione dei criteri di valutazione delle operazioni sospette.

La decisione evidenzia come l’obbligo di segnalazione costituisca un presidio fondamentale del sistema di prevenzione del riciclaggio, richiedendo ai professionisti una valutazione attenta e tempestiva delle operazioni dei propri clienti. Al contempo, l’applicazione del principio del favor rei garantisce che eventuali modifiche normative più favorevoli possano trovare applicazione anche per fatti commessi sotto il vigore della disciplina precedente.

Per i professionisti del settore, la sentenza costituisce un importante punto di riferimento per comprendere i propri obblighi e le conseguenze del loro inadempimento, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio proattivo nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio e nell’implementazione di procedure di controllo adeguate.